Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28027 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28027 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 20715-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3033

contro
A

CODA ZABETTA LAURA;
– intimata –

Data pubblicazione: 16/12/2013

avverso la sentenza n. 966/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/08/2007 R.G.N. 542/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TOSI
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 5 che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 10 agosto
2007, confermava la pronuncia del Tribunale di Biella con cui
venne dichiarata nulla, per genericità della causale e difetto di
prova delle circostanze in essa indicate, l’apposizione del termine
al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e la
Coda Zabetta, ex art. 1 d.lgs n. 368 del 2001, per il periodo 6

organizzative e produttive, anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un
più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche
derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o
servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del
17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17
aprile 2002″), con conseguente declaratoria di sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna
della società al pagamento del risarcimento del danno pari alle
retribuzioni maturate dal 29.10.04.
Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a tre
motivi, poi illustrati con memoria La Coda Zabetta è rimasta
intimata.
Motivi della decisione
1.-Per ragioni di priorità logica è opportuno esaminare dapprima il
terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1372, 1362 e 2697 c.c.; 115 c.p.c.,
oltre a difetto di motivazione.
Lamenta la società Poste che erroneamente la Corte territoriale
aveva respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, pur a fronte del notevole lasso di tempo intercorso dalla
cessazione di fatto del rapporto al primo atto di costituzione in
mora (circa tre anni).
1.1 – Il motivo è infondato.
3

maggio-30 giugno 2002 (motivato da “esigenze tecniche,

Questa Corte ha più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. 14
gennaio 2013 n. 701; Cass. 5 settembre 2012 n. 14916, Cass. 11
marzo 2011 n. 5887) che ai fini della configurabilità della
risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente
una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il
cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass.
1° febbraio 2010 n. 2279), non è di per sé sufficiente la mera inerzia

ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario
che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti
una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine
ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057).
2. Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione
dell’art. 1 d.lgs. n. 368 \ 01 e dei contratti ed accordi collettivi
nazionali di lavoro, nonché insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito ritenne generica la causale di
assunzione a termine, senza esaminare gli accordi sindacali del
2001-2002 in essa richiamati, il cui contenuto è chiarito nel
presente ricorso.
2.1-11 motivo è fondato.
Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di
lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia,
in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare

in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità
delle stesse nel corso del rapporto,

le circostanze che

contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme
alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato
contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere
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del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, o il semplice

evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea
della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la
stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore
assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata
ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile
2010 n. 10033).
Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può

“per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (tra le
tante, Cass. l° febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n.
10033), come avvenuto nel caso di specie.
Si è in particolare ritenuto (Cass. n. 8286\ 12) che in tema di
apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la
specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 del d.lgs. n. 368
del 2001 può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione
diretta, ma anche “per relationem” ad altri testi, richiamati nel
contratto di lavoro, con la conseguente necessità di cassare la
sentenza impugnata nel caso in cui, senza valutare che il contratto
scritto rinviava ad accordi sindacali su processi di mobilità
aziendale legittimanti le assunzioni a termine quale strumento di
riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane, abbia
ritenuto generica l’indicazione delle ragioni giustificatrici.
Occorre al riguardo osservare che l’odierna ricorrente ha
sufficientemente chiarito il contenuto degli Accordi sindacali in
questione, sicché la doglianza risulta ammissibile e fondata,
avendo la Corte territoriale omesso qualsivoglia esame sul punto.
3.-L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo (inerente la conversione del contratto in rapporto a tempo
indeterminato), nonché della richiesta applicazione dell’art. 32
della L. n. 183 \ 10, contenuta in memoria.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione
alle censure accolte, con rinvio per l’ulteriore esame ad altro

5

risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso

giudice, in dispositivo indicato, che provvederà anche in ordine alle
spese.
P. Q . M .
La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo e
dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

Corte d’appello di emzEcia.

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