Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28027 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11020-2019 proposto da:

P.D., P.S., L.A.D., domiciliati in

ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati

e difesi dall’avvocato ANGELO PETRACCA;

– ricorrenti –

contro

A. SPA, in persona del Presidente del CDA e legale

rappresentante p.t., A.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, presso lo Studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, via

Pompeo Magno n. 10/b), che la rappresenta e difesa insieme con

l’avvocato DIEGO RUFFINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73-2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22 gennaio 2019 e notificata il 24 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Coniglio dal

Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.D., P.S. e L.A.D. ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 73/2019 della Corte d’Appello di Lecce, notificata in data 24 gennaio 2019, articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso A. S.p.A.

I ricorrenti hanno fatto precedere i motivi di ricorso da un paragrafo, intitolato Premessa, avente il seguente contenuto: “La conoscenza della sentenza così come emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, nonché la conoscenza dei fatti così come verificatisi richiamando tutti gli atti a difesa a cui per brevità di esposizione ci si riporta integralmente, si impugna e si contesta la suddetta sentenza e nel mentre si propone ricorso per cassazione”.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 c.p.c. e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo è dedotta l’erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dell’eccezione di nullità della fideiussione e inesistenza del credito in testa ad A. S.p.A., per essere stata prestata una fideiussione priva della indicazione dell’importo massimo garantito.

2. Con il secondo motivo viene denunciata l’erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sia in ordine alla eccezione di decadenza della fideiussione per decorrenza del termine previsto ex art. 1957 c.c. sia in ordine alla conseguente eccezione di difetto assoluto di legittimazione attiva in testa ad A. SPA, per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull’eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per decorrenza del termine previsto dall’art. 1957 c.c.

3. Con il terzo motivo si adduce l’erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell’atto costitutivo di Trust, per non avere la sentenza impugnata giustificato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria con riferimento all’atto di costituzione del Trust.

4. Con il quarto motivo si censura la nullità della sentenza per decisione ultra petitum, per avere la sentenza impugnata revocato senza alcun limite l’atto costitutivo del trust, nonostante la domanda attrice avesse chiesto la revocatoria per Euro 300.000,00.

5. Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Ne’ dal ricorso né dalla lettura dei motivi è possibile ricavare il fatto sostanziale e processuale sotteso al presente ricorso, necessari per intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo. L’atto qui scrutinato non contiene una parte dedicata all’assolvimento del requisito dell’esposizione del fatto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, ma procede, dopo l’intestazione e l’indicazione delle parti nonché della sentenza impugnata, con la breve premessa riportata in narrativa seguita dall’illustrazione dei motivi. La lettura di questi ultimi non consente di colmare le lacune riscontrate. In essi si dà per presupposta, infatti, la conoscenza dei fatti sostanziali e processuali e delle ragioni che hanno indotto la società controricorrente ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti; si intuisce appena l’esistenza di un credito della prima vantato nei confronti di P.D., l’avvenuta costituzione di un trust, revocato dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 2901 c.c., la ricorrenza di una fideiussione a garanzia del credito.

Va ribadito che la prescrizione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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