Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28026 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8936/2016 R.G. proposto da:

T.M.S., rappresentata e difesa dall’Avv.

Francesco Paolo Sisto, con domicilio eletto in Roma, via Piemonte,

n. 9, presso lo studio dell’Avv. Francesco Altieri;

– ricorrente –

contro

G.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Roberti,

con domicilio eletto in Roma, vicolo Orbetelli, n. 31, presso lo

studio dell’Avv. Michele Clemente;

– controricorrente –

Unipol Sai Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piero Augusto de Nicolo,

con domicilio eletto in Roma, via Buccari, n. 3, presso lo studio

legale Proietti – Forti – Bove – de Nicolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1342 della Corte d’appello di Bari depositata

il 30 settembre 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre

2019 dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv.ti Francesco Paolo Sisto, Pasquale Lanzetta e Piero

Augusto de Nicolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS), sulla Strada Statale (OMISSIS), nel territorio del Comune di (OMISSIS), si verificata un incidente automobilistico nel quale perdevano la vita i coniugi T.F. e A.M..

T.M.S., rispettivamente sorella e cognata dei defunti, conveniva in giudizio il conducente dell’altro veicolo, inizialmente per errore identificato in G.S. (poi estromesso dal giudizio) con contraddittorio in seguito integrato nei confronti del figlio L., effettivo legittimato passivo, nonchè la compagnia assicuratrice Fondiaria Sai s.p.a. (nei cui rapporti è successivamente subentrata la UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Sosteneva la T. che la colpa esclusiva del sinistro fosse da attribuirsi al G., il quale nell’effettuare una manovra di sorpasso ad una velocità superiore al limite consentito, anche in considerazione delle condizioni dell’asfalto e atmosferiche, avrebbe invaso, in prossimità di una curva, la carreggiata nella quale transitava l’auto del fratello, rendendo inevitabile l’impatto.

Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda, sul presupposto che la responsabilità del sinistro fosse invece addebitabile esclusivamente al T., che aveva incautamente eseguito un’inversione di marcia mentre sopravveniva il G.; di conseguenza, condannava l’attrice alla rifusione delle spese di giustizia nei confronti delle parti convenute.

Tale decisione veniva impugnata, dinanzi alla Corte d’appello Bari, dalla T. la quale censurava la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in quanto, a suo dire, fondata esclusivamente sugli atti raccolti nel procedimento penale apertosi a carico di G. e chiusosi con decreto di archiviazione; pertanto, allegando una consulenza tecnica di parte, chiedeva che ne fosse disposta una d’ufficio per far luce sulla dinamica del sinistro.

La Corte d’appello rigettava il gravame.

T.M.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da successive memorie. Hanno resistito, con distinti controricorsi, G.L. e l’UnipolSai Assicurazioni s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La T. deduce, quale unica censura, la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio”.

Com’è noto, il vizio di motivazione non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nessuna di tali anomalie è stata effettivamente denunciata con il ricorso in esame.

Piuttosto, sembra che la T. abbia inteso – nelle 101 pagine di cui si compone il ricorso – censurare la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito. Ma, anche qualora si volesse ricondurre la censura nell’alveo della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorso non si sottrarrebbe alla sanzione dell’inammissibilità.

Infatti, il vizio ora contemplato dalla nuova formulazione è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

La ricorrente, invece, si duole della mancata ammissione della c.t.u. – domanda respinta dal primo giudice e riproposta in grado d’appello – necessaria, a suo avviso, per colmare le gravi carenze istruttorie riguardanti la dinamica del sinistro posto che la decisione del primo giudice, avallata dalla Corte d’appello, si sarebbe fondata esclusivamente sugli atti delle indagini preliminari (i verbali di sommarie informazioni, il rapporto della Polizia Stradale, i verbali degli accertamenti urgenti compiuti a distanza di un’ora dal fatto nonchè la c.t.u. disposta dal p.m.) i quali in sede civile avrebbero valore di meri indizi e sarebbero conseguentemente inidonei a fondare il giudizio in assenza di “convergenza globale”, essendo, tra l’altro, atti assunti in assenza di contraddittorio fra le parti.

Inoltre, le conclusioni raggiunte in sede penale non terrebbero conto di rilievi tecnici (“l’andamento delle tracce di scalfitura e incisioni impresse sull’asfalto dai veicoli venuti a collisione nella sede legale della Ford Focus che vengono riferite erroneamente appartenersi al punto di collisione mentre, dette tracce, vengono lasciate impresse dagli organi danneggiati e deformati dopo la fase d’urto (…) la posizione di quiete assunta dai mezzi dopo la fase d’urto”) che, ove considerati, avrebbero dovuto condurre ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.

E’ evidente che una simile censura, lungi dal prospettare il vizio previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è invece volta ad intaccare l’apparato argomentativo in sè della sentenza impugnata, ossia sfocia in quel “vizio di motivazione”, non più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione.

Nè questa Corte può accollarsi l’onere di sostituirsi alla ricorrente nell’individuazione di eventuali violazioni di legge sostanziale o processuale che essa non ha denunciato.

Sebbene sia vero che l’indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicchè la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum, il ricorso in esame non può sfuggire alla sanzione dell’inammissibilità perchè l’assoluta carenza di specificità del ricorso non consente di cogliere in alcun modo quali possano essere i profili di censura di legittimità.

In sostanza, più che denunciare l’omesso esame di un fatto, la ricorrente chiede un riesame complessivo del materiale istruttorio.

Ma la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Pertanto, il ricorso si risolve un un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Più nello specifico, gli atti raccolti durante la fase delle indagini preliminari in un procedimento definito con decreto di archiviazione – ossia atti non passati al vaglio del giudice del dibattimento possono essere sufficienti a fondare il convincimento del giudice di merito quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale (fra le più recenti: Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, Rv. 642469 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 04/07/2019, Rv. 654468 – 01). La decisione di secondo grado non si è fondata esclusivamente sulla c.t.u. disposta dal pubblico ministero – come sostiene la ricorrente – bensì sull’insieme delle risultanze degli atti assunti durante la fase delle indagini, la cui natura indiziaria non è stata ignorata dai giudici di merito. A questi documenti si sono poi aggiunti i documenti depositati dal G. e le testimonianze assunte in primo grado.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno di controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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