Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28026 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28026 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 14961-2013 proposto da:

BROGLIA ALFREDO BRGLRD711\420B300Y, STRINGELLI
MARIA ROSALIA STRMRS63P63F158K, VANZULLI MICHELE
VNZMHL69T101441R, FERRA RI GIANFRANCO
FRRGFR51PO4L682j, D’ELIA TIZIANA DLETZN74R69F537U,
PETRELLA AGNESE ANTONELLA PTRGSN68T681804D, IBBA
LAURA BBILRA55H671428F, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO
VOLONTE;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 24/11/2017

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DEI ,I,0 STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

controricorrente

MILANO, emessa il 06/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 6 dicembre 2012, la Corte di Appello di
Milano ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di
lavoro intercorsi fra gli epigrafafi ricorrenti con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto le
domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità
di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a
tempo indeterminato;

che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli
epigrafati ricorrenti affidato a quattro motivi cui resiste il MIUR con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO
che:

Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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avverso la sentenza n. 1661/2012 della CORTE D’APPELLO di

- con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., anche in combinato disposto
con l’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) in quanto nella impugnata
decisione risultava erroneamente indicato il numero di Registro

Tribunale di Milano in data 3/02/2012 in luogo di quella corretta
n.339/2011 del Tribunale di Busto Arsizio in data 21/12/2011) e,
dunque, poiché nel dispositivo era statuito “In riforma dell’impugnata
sentenza, rigetta tutte le domande proposte dai ricorrenti ….” e non
essendo individuabile nella motivazione alcuna utile indicazione circa
la decisione di primo grado riformata, la sentenza della Corte di
Appello era affetta da nullità per mancanza di un elemento essenziale;
– con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa
applicazione del considerando n.16 e dell’art. 2 della Direttiva
1999/70/CE , nonché dei commi 2, 3 e 4 del preambolo, dei punti 6, 7
e 10 delle considerazioni generali, delle clausole 1 lett. b) e 5 punto 1
dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, degli artt. 1, 4, 5 ,
commi 4 e 4 bis, 10 e 11 del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 anche in
combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 124 del 3 maggio 1999,
degli artt. 36, secondo comma e 70, ottavo comma, d.lgs n. 165 del 30
marzo 2001 , dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70,
conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106 , nonché degli artt. 1 , comma 1,
della legge n. 15 del 4 marzo 2009, 33, comma 1, del d.lgs. n. 150 del
27 ottobre 2009 e 11 Disposizioni sulla legge in generale e del CCNL
Comparto Scuola del 24.7.2003 e 29.11.2007 ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n.3, cod. proc. civ.) in quanto erroneamente la Corte di
appello aveva ritenuto che il sistema di reclutamento del personale
Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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Generale nonché la sentenza oggetto di gravame (n.571/2011 del

della scuola di cui al d.lgs n 297/1994, poi modificato dalla legge n.
124/1999, fosse escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui
contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001 che, invece, ad avviso
dei ricorrenti, aveva abrogato la legge n. 124/1999 e dato attuazione
alla normativa comunitaria e solo a decorrere dalla entrata in vigore del

non retroattiva – la sua applicazione era stata esclusa rispetto al
personale della scuola; con la conseguenza e della convertibilità dei
contratti a termine nulli in rapporti di lavoro e tempo indeterminato e
del diritto al risarcimento del danno da quantificarsi applicando il
disposto dell’art. 18 della L. n. 300/1970;
– con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 , commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione al
considerando n. 16 dell’art. 2 della Direttiva n. 1999/70/CE, nonché
dei commi 2, 3 e 4 del preambolo, dei punti 6, 7 e 10 delle
considerazioni generali, delle clausole 1 lett. b), 2, punto 1 e 5, punto 1
lettere a, b, e c dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, dell’art. 5 ,
commi 3, 4,e 4 bis del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 399 del d.lgs. n.
297/1994, 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, della
L. n. 106/2011 e 32 bis della legge n. 183 del 4 novembre 2010 ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la
Corte territoriale affermato la compatibilità della disciplina di cui all’art.
36 del d.lgs. n. 165/2001 con la normativa eurounitaria senza tenere
conto che, nel caso in questione, si era di fronte ad una successione di
contratti di lavoro ininterrotta, di durata superiore ai 36 mesi e senza
neppure verificare la conformità della legge n. 124/1999 ai principi di
cui all’Accordo Quadro;

Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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D.L. n. 70/2011 — norma non di interpretazione autentica e, dunque,

- con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione
considerando n. 16 dell’art. 2 della Direttiva n. 1999/70/CE, nonché
della clausola 4, punti 1 e 4 , dell’Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n.
1999/70/CE dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 7, comma 1 ,

dell’art. 53 della legge n. 312/1980 nonché del CCNL 2002-2005
Compatto Scuola e dell’art. 146 del CCNL 2006-2009 ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte di
Appello aveva negato il riconoscimento del diritto ad una piena
anzianità di servizio assumendosi che il principio di non
discriminazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa parte
dell’ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie,
rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi
erano ragioni obiettive che potessero escluderne l’applicazione, atteso
che a parità di mansioni doveva attuarsi un adeguamento stipendiale
parametrato all’anzianità di servizio prestata, non potendo la natura
temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;
che il primo motivo è infondato in quanto nella impugnata sentenza
sono correttamente indicati e il Ministero appellante e i nomi degli
appellati, così come il contenuto della decisione gravata nonché, in
sintesi, i motivi dell’appello principale e le conclusioni di quello
incidentale, ragion per cui è possibile individuare gli elementi di fatto
considerati o presupposti nella decisione la cui portata (rigetto delle
originarie domande) è inequivoca con la conseguenza che, stante il
principio della strumentalità della forma, la nullità non può essere
dichiarata avendo l’atto raggiunto il suo scopo ( cfr. Cass. n. 22845 del
10/11/2010) sicché gli errori denunciati finiscono per integrare delle
mere irregolarità formali, in quanto tali non idonee a determinare la
Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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legge n. 831/1961,399 del d.lgs n. 297/1994, della legge n. 282/1969 e

nullità della sentenza, e suscettibili di correzione con lo speciale
procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.;
che, riguardo alle questioni oggetto del secondo e terzo motivo di
ricorso, le medesime sono già state scrutinate da questa Corte nelle
decisioni del 2016 nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535 e da numerose

sovrapponibili a quella in esame ed ai principi affermati in dette
pronunce va data continuità e deve, pertanto, essere ribadito che:
A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del
settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità.
– B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore a trentasei mesi”.
– C. Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.
lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di

Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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altre successive, in relazione a fattispecie sostanzialmente

lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
– D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale

la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.
– E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai

Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro

docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
– F.

Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed

entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.
– G.

Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
– H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tennine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili

che nella fattispecie il carattere abusivo della reiterazione non è
configurabile in quanto l’abuso sussiste solo a condizione che le
supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte
per oltre trentasei mesi; ed infatti, la combinata lettura della sentenza nella quale non è precisato il numero dei contratti intercorso tra il

consente di ricostruire la vicenda al fine della individuazione delle
norme di diritto applicabili;
che, invece, la censura di cui al quarto motivo è fondata in quanto la
sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini
retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn.
22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che «nel settore
scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. »;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
afferniati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
Ric. 2013 n. 14961 sez. ML – ud. 18-10-2017
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MIUR ed i ricorrenti e le ragioni dell’assunzioni – e del ricorso non

comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto;
che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da

integralmente condivise dal Collegio;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri,
l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che
deciderà in ossequio ai summenzionati principi e provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa
l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017
Il Presidente

intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono

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