Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28025 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10409-2018 proposto da:

D.I., SALUMIFICIO SILA ILCA SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore M.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 26, presso lo studio

dell’avvocato SIMONE LAMARRA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROSSELLA PORTO;

– ricorrenti –

contro

G.E., A.V.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato UGO

SCALISE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1908/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SIMONE LA MARRA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 21 gennaio 2014, rigettava appello proposto da Salumificio Sila I.L.C.A. s.r.l. e da D.I. avverso sentenza del Tribunale di Cosenza emessa il 20 luglio 2007, la quale, decidendo in ordine a due cause riunite – una delle quali consistente in opposizione a decreto ingiuntivo da parte della società appellante, in cui la stessa società aveva proposto pure querela di falso relativa ad un riconoscimento di debito per attività professionale sottoscritto dalla legale rappresentante della società, M.C., a favore dell’ingiungente A.P.V. -, aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e altresì una domanda di restituzione di denaro, oggetto dell’ulteriore causa promossa da D.I. (coniuge della M.) nei confronti dell’ A. e di sua moglie G.E..

Avverso la sentenza d’appello (contro la quale i soccombenti avevano proposto frattanto ricorso per cassazione) la società e il D., con atto di citazione notificato il 5-6 febbraio 2016, proponevano istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, per avere la legale rappresentante della società ricevuto l’11 gennaio 2016 un piego raccomandato contenente una dichiarazione autografa di tale avvocato C.L., di sostanziale ritrattazione della testimonianza da lui resa nel giudizio di primo grado, e con allegata la fotocopia di un foglio in bianco con data e sottoscrizione della M. sempre quale legale rappresentante della società, foglio che sarebbe stato “riempito” così da trasformarlo nel riconoscimento di debito da parte della società all’ A.. La società e il D. assumevano trattarsi di prova nuova e decisiva.

L’ A. e la G. si costituivano resistendo.

La Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione con sentenza del 6 novembre 2017.

2. Hanno presentato ricorso la società e il D.. Si sono difesi con controricorso l’ A. e la G.. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato sulla base di otto motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 71,101,102 e 221 c.p.c.

Quale doglianza “assorbente”, si adduce che nel processo di revocazione non avrebbe partecipato nè potuto partecipare il pubblico ministero, pur trattandosi di sentenza riguardante anche querela di falso.

Il pubblico ministero era intervenuto in primo grado, e nel secondo il giudice d’appello lo aveva avvisato del gravame. Nella vicenda processuale in esame invece non vi sarebbero stati nè partecipazione nè avviso, discendendone la nullità.

Si tratta di una censura priva di consistenza in quanto, a tacer d’altro, rigettando l’istanza di revocazione, la corte territoriale non ha leso il diritto del pretermesso, che, anche se pubblico ministero, non aveva alcun concreto interesse – considerato l’esito – a partecipare. Invero non è configurabile un concreto interesse in capo ad ogni litisconsorte pretermesso, onde nel caso in cui un suo interesse non sussista l’estendergli il contraddittorio, qualora appunto non sia stato chiamato a parteciparvi, costituisce una diseconomia processuale, in contrasto con il valore costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. sez. 3, 20 gennaio 2016 n. 895; Cass. sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2014 n. 1466; S.U. 14 maggio 2013 n. 11523).

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia in ordine a domanda d’accoglimento della querela di falso, con violazione dell’art. 112 c.p.c. E tale domanda “alla luce dei documenti nuovi” avrebbe dovuto essere accolta.

Anche questo motivo è privo di consistenza, non essendovi stata alcuna omessa pronuncia, se non altro perchè, se a revocazione rigettata si potesse rivedere l’esito della querela di falso, è più che evidente che si violerebbe il giudicato.

3.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 112,115 e 116 c.p.c., erronea valutazione delle risultanze probatorie ed errore “in procedendo et in iudicando”.

Sussisterebbe violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 3 rispetto agli artt. 112, 115 e 116 “per aver pronunciato oltre i limiti della domanda, per erronea valutazione delle prove”. Infatti la corte territoriale avrebbe valutato disgiuntamente i due documenti posti a base della revocazione, in realtà inscindibili, così snaturando l’oggetto del giudizio, cioè appunto la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3. La considerazione scissa “non poteva che condurre al rigetto”. E infatti la corte avrebbe qualificato la fotocopia del foglio “elemento di per sè assolutamente inidoneo in quanto tale a dimostrare alcunchè”.

Si argomenta in ordine alla decisività che le prove assumerebbero se fossero valutate congiuntamente, adducendo che “entrambi i documenti costituiscono la prova del fatto decisivo dell’abusivo riempimento del foglio sul quale era stata redatta la scrittura di riconoscimento del debito”, non trattandosi “semplicemente di un mezzo di conoscenza”; e la corte, ritenendo neutra e non decisiva la copia del foglio in bianco, non avrebbe appunto considerato che “avrebbe dovuto essere combinata con la ritrattazione del testimone”, di cui poi avrebbe ignorato l’efficacia probatoria, pur non essendo stata contestata l’autenticità di essa da parte dei convenuti.

3.3.2 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.

La corte territoriale fonderebbe il suo convincimento “su prove immaginarie”: avrebbe dovuto invece basarsi su un “esame serio e minuzioso del documento originale depositato nella cassaforte della cancelleria”, e non “sulla fotocopia depositata dai convenuti”, come invece dimostrerebbe essersi fondata laddove afferma: “un documento siffatto può essere agevolmente predisposto da chiunque, siccome fatto dai convenuti medesimi rivolgendosi ad una copisteria che, cancellando il contenuto dell’atto di ricognizione del debito, ha creato un nuovo documento in bianco e con la sola identica firma di quello variato”. I giudici della corte “evidentemente non hanno neanche preso in mano il documento prodotto dagli istanti… per metterlo a confronto con quello “sperimentato” da controparte”, per cui sarebbero incorsi in un “errore di percezione”; e la percezione sarebbe stata compromessa dall’aver analizzato il documento contraffatto da controparte e la fotocopia prodotta nel fascicolo della parte istante, e dal non avere, invece, posto a confronto il documento custodito nella cassaforte della cancelleria con quello utilizzato dall’ A. per il riconoscimento del debito. Si argomenta quindi in ordine al contenuto del documento dichiarato dalla corte “neutro” in rapporto alla ricognizione del debito, per dimostrare l’assenza di neutralità.

3.3.3 I quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

I documenti versati con l’impugnazione ai sensi dell’art. 395, sia separati sia congiunti, sarebbero stati decisivi; e la fotocopia del foglio in bianco non sarebbe stata neutra. Pure qualora, poi, si escludesse la ritrattazione, la corte territoriale avrebbe potuto revocare, “anche solo valutando l’originale del foglio firmato in bianco” posto nella cassaforte della cancelleria, perchè “di per sè sufficiente a dimostrare l’abusivo riempimento” effettuato da controparte, onde non sarebbe documento neutro.

3.3.4 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonchè omesso esame di fatto discusso e decisivo e omessa valutazione dei riscontri probatori.

Il fatto decisivo che la corte avrebbe omesso di esaminare sarebbe che, all’udienza celebrata il 28 giugno 2016 in ordine all’istanza di inibitoria proposta dagli attuali ricorrenti, questi ultimi avrebbero prodotto la dichiarazione dell’avvocato C. con l’autenticazione della sottoscrizione; tale documento la corte non avrebbe esaminato, pur non essendo contesta l’autenticità da controparte. Illegittimo sarebbe stato quindi il ragionamento della corte per non avere valutato, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., la prova atipica (lo scritto proveniente dal terzo), che sarebbe stata sufficiente a fondare la decisione, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; infatti per applicare la prova presuntiva devono essere valutati insieme tutti i fatti noti emersi dall’istruttoria.

3.3.5 Questi motivi offrono un contenuto sostanzialmente analogo, per cui meritano vaglio congiunto.

La prova che sorregge l’istanza ex art. 395 c.p.c., n. 3 deve essere tale da formare un diverso convincimento del giudice in termini di idoneità astratta (v. Cass. sez. L, 19 agosto 2000 n. 11007 – per cui in tale fattispecie “deve ritenersi decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione” – e la più recente Cass. sez. 2, 28 dicembre 2011 n. 29385 – la quale ribadisce che ai fini della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3 “deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare”). Premesso che nell’art. 395, n. 3 non è affatto stabilito, come prospetta il motivo, che, se vengono apportate più prove, debbano essere vagliate inscindibilmente, nel caso in esame è più che evidente che tale astratta idoneità non sussiste.

Un foglio quasi del tutto in bianco, pur se firmato, non contiene ictu oculi alcunchè (come sostanzialmente rileva la corte territoriale a pagina 11 della motivazione della sentenza impugnata) per costituire prova neppure in senso astratto, trattandosi appunto di un foglio radicalmente incompleto nel suo contenuto (rilievo, questo, che appartiene ancora al tema della collocazione della questione dell’astratta idoneità nell’ambito di un presupposto di rito, e non di una valutazione fattuale di merito, ovvero concreta, la quale rimane riservata, per le revocazioni delle sue pronunce, al giudice di merito, come avviene pure per la fattispecie di cui all’art. 395 n. 4: cfr. p. es. Cass. sez. 1, 29 novembre 2006 n. 25376).

L’ulteriore pretesa prova documentale decisiva costituisce poi, in effetti, la ritrattazione di una testimonianza resa nel giudizio di primo grado dallo stesso soggetto che ora la rinnega. Si tenta, da parte dei ricorrenti, di introdurla nel paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 3, laddove in realtà rientra con evidenza nell’ambito dell’art. 395 c.p.c., n. 2.

Il n. 3 riguarda infatti la prova nuova, di cui la parte interessata, incolpevolmente, non ha avuto la possibilità di avvalersi nel precedente giudizio (cfr., p. es. Cass. sez. L, 20 ottobre 2014 n. 22159 – per cui ai fini dell’ammissibilità della impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. la parte deve indicare nel ricorso “sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare… che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore” -, Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016 n. 22246 e, in un’ottica lievemente diversa ma che confluisce allo stesso risultato, Cass. sez. 6-1, 20 dicembre 2011 n. 27832 – per cui ai fini della revocatoria ex art. 395, n. 3 “il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l’interessato poteva procurarsi “aliunde” la conoscenza stessa; mentre è sufficiente, ad integrare l’assenza di colpa nella mancata produzione, il fatto di non aver potuto chiedere nemmeno l’esibizione del documento, per avere incolpevolmente ignorato la sua esistenza e la persona che lo deteneva” -; cfr. pure Cass. sez. 2, 16 gennaio 2008 n. 735), mentre il n. 2 riguarda la prova già utilizzata nel caso in cui risulti che era falsa. E consolidata giurisprudenza insegna che la falsità non può essere accertata nel giudizio di revocazione, ma deve essere oggetto di un precedente giudicato, civile o penale, formatosi prima della proposizione dell’istanza di revocazione (v. p. es., da ultimo, Cass. sez. 3, ord.30 novembre 2017 n. 28653: “L’art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell’istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicchè la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.”), oppure (e qui non è certo avvenuto) deve essere riconosciuta dalla parte che da tale prova ha tratto vantaggio, irrilevante essendo invece (per evidente tutela della stabilità accertatoria rappresentata dal giudicato) il riconoscimento di falsità ad opera dell’autore delle dichiarazioni.

Corretta risulta pertanto l’impostazione adottata dalla corte territoriale, che ha separato nel vaglio due elementi del tutto eterogenei: da un lato un elemento riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 2, che peraltro pure in tale fattispecie non porterebbe alla revocazione vista la sua provenienza (ritrattazione dello stesso testimone); dall’altro una prova documentale che comunque è ictu oculi priva di idoneità astratta in quanto costituita da un foglio quasi del tutto in bianco, e quindi inidoneo, anche appunto a livello astratto, a “scardinare” una ricognizione di debito come occorrerebbe nel caso in esame.

3.3.6 Se questa infondata prospettazione è chiarissima nel terzo motivo, i motivi seguenti a ben guardare non se ne distolgono, bensì veicolano prospettazioni della stessa sostanza, pur tentando di rappresentarle come diverse e autonome.

Il quarto motivo, infatti, si avvale anche dell’argomento, evidentemente insostenibile trattandosi di un puro asserto, per cui la corte territoriale non avrebbe davvero esaminato l’originale del documento “quasi in bianco” posto nella cassaforte della cancelleria: se così fosse stato – e, si ripete, non vengono addotti elementi atti a dimostrarlo, per cui si rimane a un livello apodittico -, si sarebbe dovuto peraltro applicare l’art. 395 c.p.c., n. 5, non essendo attinente la species di revocazione di cui al n. 3.

Il quinto motivo rientra a sua volta, intendendolo nella sua globalità, nelle precedenti prospettazioni; il sesto motivo si riferisce a un documento prodotto all’udienza celebrata per l’istanza di inibitoria, ma anche questo nulla cambia, trattandosi pur sempre (non incide sul contenuto l’autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale) di ritrattazione da parte di chi ha reso la testimonianza ritratta, il che assorbe radicalmente anche l’argomento (comunque non pertinente) relativo alla prova presuntiva.

3.3.7 Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 190 e 101 c.p.c. nonchè nullità del processo e della sentenza.

Controparte non avrebbe depositato comparsa conclusionale, ma solo memoria di replica, la quale peraltro avrebbe avuto “il contenuto sostanziale” della conclusionale, adducendo pure “fatti nuovi”, come il rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Sarebbe stato così violato il principio di contraddittorio. La corte territoriale non avrebbe dovuto tenere in conto la replica, ma al contrario l’avrebbe considerata.

Si tratta, in realtà, di un motivo generico, sia per quanto concerne il contenuto complessivo della replica, sia per quelli che sarebbero i “fatti nuovi” che la replica stessa avrebbe apportato (in effetti il motivo gode di specificità soltanto a proposito dell’intervenuta sentenza di questa Suprema Corte con cui è stato rigettato il ricorso ordinario per cassazione presentato dagli stessi attuali ricorrenti avverso la sentenza d’appello, rigetto che d’altronde non poteva essere ignoto, quindi, anche agli attuali ricorrenti…). A tacer d’altro, non è stata comunque addotta in modo adeguato una concreta lesione al diritto di difesa quale conseguenza del prospettato vizio di rito, la cui denuncia rimane pertanto priva d’interesse.

Sotto entrambi questi profili, dunque, il motivo risulta inammissibile.

3.3.8 L’ottavo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia su richiesta di ammissione di prova testimoniale e di disposizione di consulenza tecnica d’ufficio, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.

Gli attuali ricorrenti avrebbero chiesto che fosse disposta la testimonianza del C. (se ne riporta il capitolato), ma su tale richiesta la corte territoriale avrebbe taciuto. Essa peraltro, incorrendo in “contraddizione”, avrebbe rimesso gli atti alla Procura della Repubblica per valutare se vi fosse stata falsa testimonianza da parte del C., vista la sua ritrattazione; e ciò avrebbe invece dovuto fare soltanto dopo aver ammesso la sua testimonianza.

La corte territoriale, altresì, “ha omesso di accertare se la fotocopia del foglio in bollo, recante i segni del tempo, fosse proprio la copia materialmente riempita” dal C. absque pactis e consegnata all’ A. per il ricorso monitorio. E inoltre la corte avrebbe omesso di disporre la consulenza tecnica d’ufficio per accertare se la dicitura “Castrolibero, lì”, il timbro e la firma sulla ricognizione del debito fossero identiche a quelle del foglio inviato dal C.: l’esito sarebbe stato positivo.

L’ottavo motivo rimane assorbito da quanto rilevato a proposito del gruppo di motivi precedenti composto dai motivi terzo, quarto, quinto e sesto, essendo comunque più che evidente che la corte territoriale ha implicitamente ritenute irrilevanti le prove testimoniali e la consulenza tecnica d’ufficio. Infatti quest’ultima, secondo la censura, avrebbe dovuto essere effettuata sulla coincidenza dei fogli – quello di ricognizione del debito e quello quasi del tutto bianco prodotto con la istanza di revocazione -, coincidenza però tutt’altro che dirimente vista la carenza di contenuto del foglio prodotto ex art. 395 c.p.c., n. 3. Che poi la corte abbia inserito, dopo avere rilevato che trattasi di documento agevolmente riproducibile secondo il notorio, un riferimento alle produzioni documentali dei convenuti è un argomento ad abundantiam, che nulla incide. Quanto poi – ancora una volta – alla testimonianza dello stesso soggetto che aveva ritratto la sua testimonianza resa davanti al giudice di primo grado, è evidente la sua assoluta irrilevanza per quanto già osservato a proposito dell’art. 395, n. 2 esaminando i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, gruppo di cui questo motivo, in ultima analisi, risulta un’appendice finale.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 8000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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