Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28024 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28024 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 1530-2009 proposto da:
COLACINO EZIO C.F. ciczei36r241219d, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso GARLATTI
ALESSANDRO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2891

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 16/12/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI
CLEMENTINA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

1078/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

i

di MILANO, depositata il 23/09/2008 R.G.N. 596/2007;

Udienza 16.10.2013, causa n. 9

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.7.2008 rigettava l’appello proposto dal
Colacino Ezio avverso la sentenza n. 305/2007 del Tribunale di Milano con la quale era
stata rigettata la domanda proposta dal detto Colacino nei confronti dell’INPS di
accertamento dell’illegittimità del provvedimento INPS di revoca della pensione di
vecchiaia e di ripetizione della somma indicata. La Corte di appello di Milano osservava
che il presupposto della revoca era l’accertamento di un rapporto di lavoro al momento
del pensionamento, non necessariamente subordinato alla luce della giurisprudenza di
legittimità. Era emerso alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso Colacino che
questi operava per la Aidu con compiti di segreteria e quindi l’esistenza di un rapporto
lavorativo a carattere continuativo. Peraltro le circostanze indicate nel verbale ispettivo
portavano a ritenere altamente improbabile che il Colacino svolgesse pratiche per
l’ottenimento di permessi di soggiorno a stranieri esclusivamente a titolo gratuito.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Colacino con due motivi corredati
da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. note illustrative; resiste l’INPS con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si allega la violazione dell’art. 1 comma 7 D. lgs n. 503/92; la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto; il difetto e la contraddittorietà della
motivazione. Il Colanino aveva omesso di precisare che si trattava di attività di
volontariato non retribuita ( dal 2000). Il precedente di legittimità era errato perché si
riferiva a due rapporti assicurativi. Occorreva la prova di un rapporto di lavoro
subordinato.
Il motivo appare infondato. La Corte territoriale, così come il Giudice di prime cure,
haruip accertato che il ricorrente svolgeva attività lavorativa a carattere continuativo non

R.G. n. 1530/09

Pertanto va rigettato il proposto ricorso. Le spese di lite-liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
presente grado del giudizio che si liquidano in euro 100,00 per spese,
nonché in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori.
2

a titolo gratuito tenuto conto anche della mansioni di segreteria espletata e del carattere
continuativo del rapporto. Questa Corte ( sentenza 2359/2009 peraltro conforme a
quella richiamata nel provvedimento impugnato) ha affermato il principio per cui “in
tema di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’art. 1, comma 7, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 503 – alla stregua del quale il beneficio è subordinato alla
cessazione del rapporto di lavoro – va interpretato nel senso che, a tal fine, è necessaria
la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non già del solo rapporto in riferimento
al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione,
fatta salva, comunque, la ricorrenza delle condizioni – previste dall’art. 10, comma 8,
dello stesso d.lgs. n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 10, legge 24 dicembre
1993, n. 537 – che consentono l’applicazione della normativa previgente, se più
favorevole. Sono manifestamente infondati, in riferimento all’art. 38 Cost., i dubbi di
costituzionalità della disciplina posta dal predetto art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del
1992, considerato che la garanzia prevista da detta norma fondamentale assume a
presupposto lo stato di bisogno e che rientra nella discrezionalità del legislatore, non
sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, il perseguimento dell’obiettivo di
disincentivare il conseguimento di una prestazione comunque anticipata rispetto
all’uscita dal mercato del lavoro, anche nella considerazione delle esigenze di bilancio
nell’ambito della globale riforma del sistema previdenziale”.Pertanto non rileva che si
trattasse di lavoro autonomo o subordinato (come implicitamente si potrebbe desumere
dalle mansioni svolte che presuppongono un orario rigido di lavoro e l’eterodirezione
della prestazione) in relazione all’orientamento prima ricordato di questa Corte. La
sentenza appare pertanto adeguatamente motivata e logicamente coerente posto che si
sono ricordati elementi precisi per escludere il carattere gratuito della prestazione come
le mansioni svolte e la continuità della prestazione. Le censure sono, invece, di merito e
sono dirette ad una riqualificazione del fatto,inammissibile in questa sede e non offrono
alcun riscontro obiettivo alla tesi del carattere gratuito della prestazione in parola. Si
censure peraltro il verbale ispettivo in ordine a quanto accertato sulle modalità della
prestlazione lavorativa (richiamato in sentenza), ma lo stesso verbale non è stato né
prodotto, né riprodotto nel ricorso in violazione del noto principio dell’autosufficienza
del ricorso in cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10.2013

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