Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28024 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 13/11/2020, dep. 09/12/2020), n.28024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4050/2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7289/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.K. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Roma avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè ebbe a cagionare colposamente un incendio boschivo, sicchè fu arrestato ma riuscì a fuggire e lasciare il Paese.

Il Tribunale capitolino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non fosse credibile; che non sussisteva attualmente in Gambia una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e che non concorrevano ragioni fattuali lumeggianti condizione specifica di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Avverso detta ordinanza il S. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma, che nella contumacia del Ministro appellato, ebbe a rigettare l’impugnazione poichè effettivamente non credibile il racconto reso dal richiedente asilo; poichè in Gambia non concorre attualmente situazione sociopolitica connotata da violenza diffusa e poichè l’unica condizione di vulnerabilità addotta a sostegno della richiesta protezione umanitaria erano le torture subite durante la detenzione, ossia fatto nuovo dedotto solamente in sede di gravame. Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale articolato su unico motivo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da S.K. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con l’unica ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della regola D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, poichè il Collegio romano non ebbe a considerare che il Gambia è Paese pericoloso e dove sono violati i diritti umani siccome desumibile dal sito (OMISSIS), curato dal Ministero degli Esteri aggiornato al 2017, ed inoltre non ha ritenuto concorrenti valide ragioni per il riconoscimento della chiesta protezione, nonostante arresti giurisprudenziali di diverso avviso.

La censura proposta appare generica eppertanto inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con l’effettiva e specifica motivazione illustrata dalla Corte capitolina sia con riguardo all’attuali condizioni socio-politiche del Gambia sia con riguardo alla specifica condizione di vulnerabilità proposta in sede d’appello – essere stato sottoposto a tortura quando era in carcere per l’incendio cagionato.

L’argomento critico prescinde dalla questione afferente la condizione di vulnerabilità per enfatizzare solamente la situazione socio-politica del Gambia. Tuttavia, al riguardo, il Collegio romano ha reso approfondita motivazione con ritrascrizione delle informazioni desunte da rapporto reso da Amnesty International circa la situazione socio-politica del Gambia ed ha sottolineato come la situazione interna, nel corso del 2017, sia in costante miglioramento a seguito dell’insediarsi – nel gennaio – di nuovo Governo ad esito delle elezioni. Quindi il richiamo a rapporto del gennaio 2017, ossia afferente a periodo temporale antecedente, non assume rilievo, bensì era onere del ricorrente indicare rapporti successivi al 2017 che lumeggiavano una situazione diversa da quella delineata nella sentenza impugnata e non valutati dalla Corte distrettuale – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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