Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28023 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28023 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 28081-2015 proposto da:
ALMINTERESSENTSCHAFT LAVITZ – INTERESSENZA
MALGA di LAVITZ (C.F.9004400215), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TITO O’MBONI n.21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO
PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MANUEL D’ALLURA;

– ricorrente contro
HALLER BENEDIKTA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANIELE SIMONATO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO DI
TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI di BOLZANO, depositata
il 18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

che la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,
confermava la sentenza del Tribunale della stessa città rilevando, per
quel che interessa nella presente sede, che la compensazione integrale
delle spese processuali del procedimento di primo grado doveva
ritenersi giustificata da un lato perché l’eccezione sollevata
dall’appellante in merito alla carente legittimazione passiva era stata
rigettata, e dall’altro, in relazione alla inesistenza di un rapporto di
lavoro giuridicamente valido con il socio incaricato dell’assunzione del
pastore, sì che la Alminteressenschaft I,avitz non poteva che essere
ritenuta al riguardo soccombente, senza considerare che la
rappresentata situazione finanziariamente più precaria della ricorrente
non era stata contestata dall’appellante;
che di tale sentenza l’Alminteressentschaft Lavitz ha chiesto la
cassazione affidando l’impugnazione ad unico motivo, al quale ha
opposto difese la Haller, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

Ric. 2015 n. 28081 sez. ML – ud. 18-10-2017
-2-

Rilevato:

2. che viene denunziata violazione e/o falsa degli artt. 91 e 92 cpc
circa la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle
spese di lite;
3. che il Collegio – premessa l’irrilevanza e la mancanza di ogni
incidenza ai fini dell’esatta riferibilità della proposta comunicata alle

di R.G., in presenza di corretta indicazione di tutti gli altri elementi
identificativi del giudizio – ritiene fondato il ricorso;
4. che il comma 2 dell’art. 92 c.p.c. prevedeva: “se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” e che tale
disposizione è stata sostituita dalla legge 28.12.2005 n. 263 (art. 2 , co.
1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data (cfr. art 2, co. 4, 1. 263/2005, come
modificato dall’art. 39 quater, d. 1. 30.12.2005 n. 273, conv. in 1.
23.2.2006 n. 51), con la previsione “se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione”, previsione, a sua volta, successivamente, sostituita dall’
art. 45, co. 11, della legge 18.6.2009 n. 69, in vigore dal 4.7.2009 ed
applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (ex art. 58 c. 1, 1.
69/2009), con quella “se vi è soccombenza reciproca o concorrono
altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione”;
5. che, nella specie, essendo stato il ricorso di primo grado
depositato il 7.4.2012, si applica la disposizione da ultimo richiamata;
6. che, in base a consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012,
n. 6279, Cass. 14 luglio 2016 n. 14411) le “gravi ed eccezionali ragioni”,
da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali
– o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice
Ric. 2015 n. 28081 sez. ML – ud. 18-10-2017
-3-

parti della inesatta indicazione, per mero errore materiale, del numero

può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono
trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della
controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e
comunque devono essere indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio
2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521). Al riguardo, le

“l’art. 92 cp.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione
delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”,
costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore
ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a
speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a
priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del
merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto
fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012);
7.

che, nel caso considerato, la Corte del merito ha ravvisato

l’esistenza, nel corpo della decisione impugnata di primo grado, di
specifiche ragioni legittimanti la compensazione delle spese,
trascurando di considerare che la congruità delle ragioni poste a
fondamento della decisione non poteva di certo desumersi dalla
rilevata reiezione dell’eccezione sollevata dalla appellante sulla carenza
di legittimazione passiva, essendo stato l’esito del giudizio di primo
grado totalmente sfavorevole alla ricorrente, che aveva visto
disconosciuta la titolarità del diritto ad agire, ossia la titolarità della
posizione soggettiva vantata in giudizio, sulla base dell’esame della
questione di merito dibattuta;
8. che neanche possono ritenersi conformi ai richiamati criteri per
la compensazione delle spese sia l’affermazione circa la non chiara
formulazione della delibera dell’assemblea straordinaria in tema di
comunicazione al direttivo dell’associazione della assunzione del
Ríc. 2015 n. 28081 sez. ML – ud. 18-10-2017
-4-

Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che

pastore da parte dei soci, per essere stata la necessità del consenso del
direttìvo desunta in via interpretativa dal primo giudice, sia la
valutazione compiuta con riguardo alla rilevata situazione
finanziariamente più precaria della ricorrente ed alla mancata
contestazione della stessa da parte dell’appellante;

addotte non possono integrare le “gravi ed eccezionali ragioni”, in
quanto prive di puntuale riferimento a rilevanti circostanze o ad aspetti
ritenuti decisivi ai fini della soluzione della specifica controversia, come
tali prive di significatività ai fini del necessario controllo sulla congruità
delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr., tra le
altre, Cass. 29 novembre 2016 n. 24234);
10. che, per tutto quanto sopra esposto ed in difformità rispetto
alla proposta del relatore, il ricorso va accolto ed alla cassazione della
sentenza impugnata segue il rinvio alla Corte di appello designata in
dispositivo, che dovrà attenersi ai principi suindicati nel valutare
nuovamente la questione devoluta al suo esame, provvedendo, altresì,
sulle spese del presente giudizio di legittimità;
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per
le spese, alla Corte di appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

9. che, invero, alla luce dei principi su richiamati, le motivazioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA