Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28023 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11646/19 proposto da:

-) C.D., elettivamente domiciliato a Roma, v. Cosseria n. 5,

difeso dall’avvocato Guido Francesco Romanelli, e Cesare Piozzo di

Rosignano, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) A-Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Federico Confalonieri

n. 5, difeso dagli avvocati Luigi Manzi, e Marcello Vascellari, in

virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso;

– controricorrente –

nonché

-) B.M.; Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 11 febbraio 2019

n. 410;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 la società A-Leasing s.p.a. concesse in locazione finanziaria alla società (OMISSIS) s.r.l. un capannone industriale.

Le obbligazioni della società utilizzatrice vennero garantite con fideiussione da C.D. e B.M..

2. Nel 2011, allegando l’inadempimento, da parte dell’utilizzatrice, dell’obbligo di pagamento dei canoni e l’avvenuta risoluzione del contratto, la A-Leasing chiese ed ottenne dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo nei confronti dell’utilizzatrice e dei suoi fideiussori, per l’importo di Euro 222.486,74.

La società concedente determinò questa cifra nel modo che segue:

-) sommando i canoni scaduti e non pagati;

-) sommando i canoni ancora dovuti dal momento della risoluzione a quello della prevista scadenza del contratto, attualizzandoli al momento della risoluzione;

-) detraendo dagli importi di cui sopra il valore commerciale del capannone oggetto del contratto, determinato unilateralmente in Euro 400.000.

3. Tutti e tre gli intimati proposero opposizione al decreto, eccependo che il credito azionato non era né certo, né liquido, e che la società concedente, la quale contrattualmente avrebbe avuto l’obbligo di defalcare dal proprio credito residuo il valore commerciale dell’immobile che le era stato restituito, sottostimò quest’ultimo, determinandone il valore in misura notevolmente inferiore a quello di mercato.

Il fideiussore C.D., per quanto in questa sede ancora rileva, eccepì altresì la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e l’eccessività della penale contrattualmente prevista.

4. Nel corso del giudizio venne dichiarato il fallimento della società (OMISSIS). Il processo venne interrotto e riassunto nei confronti della curatela.

5. Con sentenza 25 ottobre 2012 n. 1692 il Tribunale di Treviso rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata da C.D..

6. Con sentenza 11 febbraio 2019 n. 410 la Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) il credito vantato dalla società concedente era certo, liquido ed esigibile;

-) le contestazioni formulate da C.D. sui criteri di quantificazione del credito erano generiche; parte di esse erano state formulate tardivamente solo in appello; esse erano comunque inidonee “a contrastare le carenze probatorie rilevate dalla sentenza impugnata, la quale ha (…) specificato come la società appellata abbia comunque agito per un importo inferiore rispetto a quello al quale avrebbe avuto diritto in forza del contratto”;

-) in ogni caso C.D. non aveva fornito (testualmente) “differenti diversi parametri dai quali dedurre l’erroneità dei conteggi, in base ai quali effettuare l’eventuale ricalcolo”;

-) il contratto di fideiussione non era nullo per indeterminatezza dell’oggetto;

-) le clausole del contratto di leasing non erano affatto illeggibili;

-) sebbene il Tribunale avesse errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie l’art. 1526 c.c., l’appello era comunque infondato nella parte in cui lamentava l’eccessività della penale contrattualmente prevista, per due ragioni:

–) sia perché l’appellante non aveva “allegato alcun elemento specifico idoneo a far ritenere manifestamente eccessiva la somma oggetto di ingiunzione”;

–) sia, in ogni caso, perché la società concedente aveva ingiunto alla utilizzatrice ed ai suoi fideiussori il pagamento di una somma pari ai canoni scaduti e non pagati ed a quelli ancora da scadere, previa attualizzazione al momento della risoluzione e detrazione del valore ricavabile dalla rivendita del bene oggetto del contratto: secondo la Corte d’appello questo calcolo era adeguato a compensare il danno patito dalla società concedente in conseguenza dell’inadempimento, danno pari a quanto avrebbe realizzato in caso di corretta esecuzione del contratto, e quanto invece ha effettivamente incassato per i canoni corrisposti prima della risoluzione.

7. La sentenza è stata impugnata per cassazione da C.D. con ricorso fondato su sette motivi.

Ha resistito con controricorso la sola A-Leasing.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la nullità dell’art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing.

Deduce che tale clausola contrattuale si sarebbe dovuta dichiarare nulla per contrarietà all’art. 1526 c.c..

Espone il ricorrente che la suddetta clausola contrattuale stabiliva che, in caso di inadempimento da parte dell’utilizzatore, e di conseguente risoluzione del contratto di leasing, la società concedente avrebbe avuto diritto, a titolo di penale:

-) a trattenere i canoni già versati;

-) a pretendere i canoni scaduti e non pagati;

-) a pretendere i canoni futuri, fino alla scadenza naturale del contratto, previa attualizzazione al momento della risoluzione.

La medesima clausola aggiungeva che dall’importo suddetto si sarebbe dovuto detrarre l’eventuale ricavo della vendita o del reimpiego del bene oggetto del contratto risolto.

Secondo la ricorrente, la suddetta clausola sarebbe nulla “per contrarietà all’ordine pubblico economico” ed alla previsione di cui all’art. 1526 c.c. Invoca, al riguardo, le due decisioni di questa Corte (27935/18 e 21467/17). Mutuando le motivazioni di tali decisioni, sostiene che la suddetta clausola sarebbe nulla sia perché legittimava il concedente a detrarre dal ricavato della vendita le spese sostenute a tal fine, “senza che sia neppure previsto il dovere di dare documentazione e conto” di esse; sia perché la clausola lasciava del tutto libera la società concedente di procedere o meno alla vendita, secondo le proprie insindacabili determinazioni, e senza neppure indicare che la vendita dovesse avvenire “a valori di mercato”.

1.1. Il motivo è infondato per più ragioni.

La prima ragione è che la validità del patto con cui si attribuisce al concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, di pretendere i canoni scaduti e quelli non ancora scaduti, previa detrazione del valore ricavato dalla vendita del bene oggetto del leasing, è stata ammessa dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione con cui è stato composto il contrasto circa gli effetti che la riforma della legge fallimentare (L.Fall., art. 72 quater) ha avuto sulla disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing (Sez. U -, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021).

Nell’ampia motivazione di quella sentenza si afferma tra l’altro che:

-) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell’art. 1526 c.c., comma 2;

-) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex art. 1382 c.c.;

-) unica cautela necessaria è che, in questi casi, è onere del concedente, nell’esigere il proprio credito verso l’utilizzatore, “indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526 c.c., comma 2”;

-) simili patti costituiscono “espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica”; sono sorti nella pratica commerciale, e il legislatore li ha anche recepiti nella L. n. 124 del 2017.

Tale decisione esclude dunque che i patti suddetti possano di per sé essere considerati nulli.

1.2. La seconda ragione è che i patti suddetti non solo non violano – al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente -, ma anzi ripristinano il c.d. “ordine pubblico economico”, infranto dall’inadempimento dell’utilizzatore. L’espressione “ordine pubblico economico” (sconosciuta all’ordinamento positivo ma spesso utilizzata da questa Corte) è convenzionalmente impiegata per designare il complesso delle norme, dei principi e degli istituti intesi a garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra privati in materia economica (Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21.1.2020, p. 3.3 dei “Motivi della decisione”).

Sono stati ritenuti da questa Corte contrari “all’ordine pubblico economico”, ad esempio, i patti stipulati al fine di aggirare la normativa antimafia o la libera concorrenza (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6068 del 4.3.2021); i contratti stipulati (con lo Stato) concepiti per recar danno all’erario (Sez. U, Sentenza n. 2157 del 1.2.2021); i contratti stipulati simulatamente, al fine di dissimulare lo stato di decozione d’una impresa commerciale (Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 5.8.2020); od ancora gli accordi e le condotte violative delle norme che prescrivono l’indipendenza dell’attestatore di un concordato preventivo, L.Fall., ex art. 161, comma 30 (Sez. 1, Ordinanza n. 12171 del 22.6.2020).

Già questi esempi basterebbero a dimostrare che il concetto di “ordine pubblico economico” finisce spesso per essere, in concreto, una quinta ruota del carro, giacché per pervenire al risultato della nullità del contratto sarebbero bastate nei casi suddetti le norme sulla simulazione, sulla nullità per illiceità della causa o dell’oggetto, o quelle sulla nullità del contrato per contrarietà a norme imperative.

Ma anche a volere ritenere che la nullità del contratto per “contrarietà all’ordine pubblico economico” costituisca un vizio concettualmente autonomo e diverso dalle ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge, resterebbe il fatto che una clausola contrattuale non può dirsi nulla sol perché svantaggiosa per una delle parti.

L’ordinamento commerciale non è un egualitario letto di Procuste che imponga l’assoluta parità tra le parti quanto a condizioni, termini e vantaggi contrattuali.

L’ordinamento, al contrario, garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica. Se l’imprenditore ha il dovere di rispettare le regole del gioco, nondimeno ha anche il diritto di pianificare in piena libertà le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21.1.2020).

La denuncia di nullità d’una clausola contrattuale, motivata con la contrarietà di essa all'”ordine pubblico economico”, pertanto, non può restare a livello di mera declamazione, ma dovrebbe essere spiegata individuando le concrete condotte od i concreti effetti che travalicano il legittimo esercizio dell’impresa commerciale.

Condotte ed effetti che nel caso di specie, come si dirà meglio tra breve, non si ravvisano.

1.3. La terza ragione è che la clausola oggetto del contendere costituisce trascrizione quasi fedele dell’art. 13, commi 2, 3 e 4 della convenzione di Ottawa sul leasing internazionale (ratificata con L. 14 luglio 1993, n. 259): ed è singolare che una clausola possa dirsi contraria all’ordine pubblico economico nazionale, ma coerente con l’ordine pubblico economico internazionale.

1.4. La quarta ragione è che la clausola suddetta:

-) consente al concedente di trattenere i canoni incassati: e questa è una previsione conforme all’art. 1526 c.c., comma 2;

-) consente al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti: e questa è una previsione conforme all’art. 1382 c.c., salva ovviamente la possibilità di riduzione in sede giudiziale;

-) vieta al concedente di acquisire, oltre l’intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto: e questa previsione impedisce che il concedente possa ricavare dall’inadempimento del contratto un vantaggio addirittura maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione di esso.

La clausola dunque, lungi dall’attribuire profitti ingiusti, non fa altro che “duplicare” precetti già desumibili dall’ordinamento.

1.5. Un cenno a parte merita la deduzione con cui il ricorrente – richiamando due precedenti di questa Corte, dei quali si dirà meglio più oltre – sostiene la nullità del c.d. “patto di deduzione”, cioè della clausola con cui le parti convennero che, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, dal credito del concedente si sarebbe detratto il valore del bene.

Anche tale patto sarebbe secondo il ricorrente contrario “all’ordine pubblico economico”, perché lascerebbe il concedente “del tutto libero di procedere o meno all’operazione di riallocazione secondo le proprie insindacabili determinazioni” (così il ricorso, p. 17; il passo come accennato è mutuato da una decisione di questa corte).

E’ una tesi che non merita di essere condivisa.

Il punto di diritto, infatti, non è se il concedente, rientrando in possesso del bene, possa o non possa venderlo, riutilizzarlo o goderne direttamente “secondo le sue insindacabili determinazioni”. La società concedente resta infatti proprietaria di quel bene, e ci mancherebbe che al proprietario non fosse consentito fare dei propri beni quel che vuole, giustappunto secondo le proprie insindacabili determinazioni.

Il punto di diritto che viene in rilievo nel presente giudizio è ben diverso: e cioè come debba essere quantificato il “sottraendo” nel calcolo del credito residuo del concedente.

Ma la mancanza di indicazioni in tal senso nel contratto non è affatto causa di nullità della clausola in esame.

I contratti infatti si interpretano in buona fede (art. 1366 c.c.), e in buona fede si eseguono (art. 1375 c.c.). Ed alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value), nel luogo e al tempo della risoluzione.

Se il concedente riuscirà a reimpiegare quel bene ad un valore maggiore, ovviamente l’intero ricavato andrà portato in detrazione, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno.

Se il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato per propria trascuranza o maltalento, dovrà comunque detrarre dal proprio credito il valore di mercato, e non la minor somma ricavata, in virtù del principio di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 (sempre che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata).

Se, infine, il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato non per propria negligenza, ma a causa delle oggettive condizioni di mercato, avrà diritto di detrarre dal proprio credito il valore effettivo di realizzo.

1.6. In conclusione, la prima censura del secondo motivo di ricorso è infondata perché la clausola di cui si invoca la nullità non è nulla, e non lo è in quanto il quadro normativo applicabile al caso di specie va ricostruito come segue.

La risoluzione del contratto ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, le quali sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori.

La legge consente alle parti disciplinare ex ante, con apposito atto, sia gli uni che gli altri.

In particolare, sul piano restitutorio, l’art. 1526 c.c., comma 2, (non è in discussione che il contratto oggetto del contendere costituisse un leasing traslativo) consente alle parti di prevedere che i canoni già pagati dall’utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa. Dunque la clausola in esame, nella parte in cui attribuisce tale diritto al concedente, lungi dall’essere contraria a qualsivoglia “ordine pubblico”, costituisce applicazione di un criterio legale.

Sul piano risarcitorio, l’art. 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione.

Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di leasing.

Infatti, in caso di puntuale adempimento da parte dell’utilizzatore, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché in caso di risoluzione del contratto una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potui, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione.

Infine, la previsione secondo cui il concedente, tornato in possesso del bene oggetto del contratto, aveva facoltà di venderlo o reimpiegarlo, defalcando dal proprio credito il ricavato della vendita del reimpiego, lungi dal costituire una pattuizione nulla, è anzi puntualmente conforme a principi già da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui legittimamente la clausola penale attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento (Sez. 3 -, Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014, Rv. 629425 – 01).

1.7. Resta da aggiungere, per completezza, che il ricorrente è nel vero quando allega che in due decisioni di questa Corte, pronunciate in fattispecie quasi del tutto analoghe (l’unica differenza è che esse avevano ad oggetto non una opposizione a decreto ingiuntivo, ma due opposizioni al rigetto di ammissione allo stato passivo), è stata dichiarata la nullità “per contrarietà all’ordine pubblico economico” di clausole molto simili a quella oggi in esame (Sez. 1, Ordinanza n. 27935 del 31.10.2018 e Sez. 1, Ordinanza n. 21476 del 15.9.2017).

Alle decisioni invocate dal ricorrente, per amor di verità, deve aggiungersene una terza, pur essa conforme (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3200 del 4.2.2019). Alle suddette decisioni, tuttavia, ritiene il collegio non possa darsi più continuità, per due ragioni.

In primo luogo, perché esse sono state superate dal successivo intervento delle Sezioni Unite in tema di leasing sopra ricordato, e cioè Sez. U -, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021.

Ivi si è affermato, come già detto, che il patto di cui il ricorrente invoca la nullità costituisce “espressione di una razionalità propria della realtà socioeconomica”, e esso comporta per il concedente la sola cautela di determinare il proprio credito allegando una “stima attendibile del valore di mercato all’attualità” del bene restituito.

In secondo luogo, le decisioni di questa Corte invocate dal ricorrente non appaiono coerenti coi principi sopra elencati in tema di “ordine pubblico economico”, e non sono sorrette da motivazioni esaustive.

La nullità del patto di deduzione fu infatti affermata la prima volta dalla sentenza del 2017, che la motivò solo ed unicamente nei seguenti termini: “il patto di deduzione elude la disposizione di legge inderogabile (art. 1526 c.c.) e costituisce un aggiramento del regolamento imposto per ragioni di ordine pubblico economico”. Le sentenze del 2018 e del 2019 non adottarono altra motivazione che richiamare la sentenza del 2017. Una motivazione, dunque, che trascura il contenuto effettivo della nozione di “ordine pubblico economico”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1341 c.c., e comunque errato nel ritenere valida ed efficace una clausola che era in realtà illeggibile.

Deduce, riguardo, che il contratto di leasing era scritto in caratteri minuscoli ed indecifrabili; ed erroneamente il contrario è stato ritenuto dalla Corte d’appello.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto lo stabilire se un atto sia o non sia leggibile costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La deduzione del ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe basato il proprio giudizio di “leggibilità” fondandosi non già sul testo originale del contratto, ma su fotocopie ingrandite depositate in corso di causa dalla società concedente, è anch’essa inammissibile in quanto non solo costituisce una mera ipotesi (“con buona probabilità”, ipotizza il ricorrente), ma soprattutto tale circostanza non è affatto desumibile dal contesto della sentenza impugnata.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2197 c.c., 633 e 634 c.p.c.

Sostiene che il credito posto dalla società concedente a fondamento del ricorso monitorio non era né certo, né liquido, e di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso si sarebbe dovuto revocare.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente affianca a tale censura una seconda deduzione: e cioè che la Corte d’appello avrebbe sostanzialmente aggirato il problema della congruità del valore attribuito unilateralmente dalla società concedente al capannone, e detratto dal credito azionato in via monitoria.

3.1. Nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. il motivo è infondato.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non si limita al sindacato sulla legittimità formale del decreto, ma si estende ai presupposti del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che, quand’anche il credito non fosse stato liquido ed esigibile al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice di merito non avrebbe potuto accogliere, per questa sola ragione, l’opposizione, ma era comunque tenuto ad accertare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.

3.2. Nella parte restante il motivo può essere esaminato insieme al quarto, ed è fondato, come si dirà nel p. che segue.

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dei “principi sulla compensazione impropria”.

Al di là di tale intitolazione, nella illustrazione del motivo si formula una tesi giuridica così riassumibile:

-) la società concedente, nel determinare il suo credito residuo, aveva attribuito unilateralmente al capannone industriale il valore di Euro 400.000;

-) con l’opposizione al decreto, i debitori avevano contestato la correttezza di tale stima, depositando una perizia di parte e chiedendo che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il suddetto valore;

-) il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la richiesta di c.t.u. e ritenuto “congruo” il credito vantato dalla società concedente;

-) la Corte d’appello, a sua volta, aveva ritenuto corretto il valore attribuito al bene dalla società concedente.

Deduce la ricorrente che la Corte d’appello da un lato avrebbe sostanzialmente evaso il problema centrale del giudizio, e cioè stabilire quanto valesse questo capannone a prezzo di mercato ed al momento della risoluzione; dall’altro avrebbe adottato una motivazione incomprensibile, là dove afferma che il credito vantato dalla A-leasing era congruo perché “inferiore al coacervo dei canoni scaduti e di quelli da scadere”.

Infine, la ricorrente osserva che la contestazione del valore attribuito dalla società concedente al capannone era avvenuta sin dalla prima udienza (così il ricorso, pagina 28), sicché erronea doveva ritenersi l’ulteriore affermazione compiuta dalla sentenza impugnata, secondo cui le critiche al valore attribuito unilateralmente al capannone dalla A-leasing erano state formulate tardivamente.

4.1. La censura, che può esaminarsi unitamente alla seconda censura del terzo motivo, come accennato è fondata.

Vanno qui richiamati i principi di diritto già ampiamente esposti ai precedenti p.p. 1.5 ed 1.8: e cioè che il c.d. “patto di deduzione” è valido; che il concedente deve attribuire al bene un valore equo di mercato; che la vendita del bene ad un prezzo vile costituisce una condotta colposa del creditore per i fini di cui all’art. 1227 c.c..

Deve ora aggiungersi che la contestazione del valore attribuito al bene dal concedente è un fatto modificativo della pretesa di quest’ultimo, e va provato dall’utilizzatore.

Tuttavia il valore di un bene non è materia che possa provarsi con testimoni, e di norma l’unica prova rilevante in tal senso non potrà che essere una perizia di stima.

4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha rispettato i suddetti principi di diritto.

In primo luogo, la sentenza impugnata non affronta mai l’unica, vera, decisiva questione oggetto del thema decidendum: e cioè quanto valesse il capannone; né spiega come sia possibile che un capannone pagato 580.000 Euro due anni prima, al momento della risoluzione avesse un valore ridotto ad Euro 400.000.

In secondo luogo, la sentenza impugnata ha adottato una motivazione oggettivamente non perspicua, e quindi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, là dove si è limitata a rilevare che la società creditrice aveva correttamente determinato il proprio credito sommando i canoni scaduti, aggiungendo i canoni da scadere, e detraendo il valore dell’immobile. Infatti il punto di discussione tra le parti non riguardava il metodo di calcolo del credito, ma il valore da attribuire al capannone oggetto del contratto. Non dunque il quomodo del conteggio, ma il quantum di esso era il punto nodale che andava accertato.

In terzo luogo la sentenza impugnata non è rispettosa del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio, la quale non costituisce di norma un mezzo di prova, lo diventa tuttavia quando la parte non abbia altro strumento per provare il fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione, ed in tale ipotesi è viziata da nullità per irragionevolezza la sentenza che dapprima rigetti la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, e poi rigetti la domanda perché non provata.

4.3. Deve ora aggiungersi come non possa venire in rilievo, nel presente giudizio, la circostanza allegata dalla società A-Leasing nella propria memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ovvero l’avvenuta vendita dell’immobile già oggetto del contratto di leasing in data 12 febbraio 2021, al prezzo di Euro 170.000.

A prescindere, infatti, dal problema della rilevanza in sede di legittimità del fatto sopravvenuto, quel che impedisce di tenere conto della suddetta circostanza è che:

-) da un lato, l’avvenuta vendita del bene restituito dall’utilizzatore al concedente impone un giudizio sulla congruità del prezzo, il quale è un giudizio di fatto non consentito nella presente sede di legittimità;

-) dall’altro, per quanto detto, il valore di diffalco del bene va stimato al momento della risoluzione, ed anche questo è un giudizio di fatto esulante dal perimetro del giudizio di legittimità.

4.4. La sentenza impugnata va dunque su questo punto cassata con rinvio, affinché il giudice d’appello torni ad esaminare il gravame applicando i seguenti principi di diritto:

“e’ valido ed efficace il patto contenuto in un contratto di leasing traslativo il quale attribuisca al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto, e sottrarlo dal credito residuo vantato nei confronti dell’utilizzatore. Tuttavia tale patto ha per corollario l’obbligo del concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede; in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, è onere del concedente indicare il criterio adottato, e dell’utilizzatore dimostrarne l’eventuale erroneità”.

“Il c.d. patto di deduzione, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che:

a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell’utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227 c.c., comma 2, nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza;

b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell’utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato.

5. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c., nonché la nullità della sentenza per apparenza della motivazione.

Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di non ridurre la penale concordata tra le parti.

Deduce, da un lato, che la Corte d’appello non si è avveduta che la A-Leasing aveva determinato il proprio credito sottostimando il valore del capannone, e conseguendo così un vantaggio non proporzionato al danno effettivamente subito.

Sotto altro profilo, deduce che la motivazione impiegata dalla Corte d’appello per rigettare il motivo di gravame con cui si invocava la riduzione della penale è incomprensibile, in quanto consistente nella seguente affermazione:

“avendo nella specie la società appellata ha agito per un importo sensibilmente inferiore al valore del bene”.

5.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto.

6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1375,1384 e 1526 c.c.; lamenta altresì il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto “assorbita” la censura con cui l’odierno ricorrente aveva lamentato in grado d’appello la violazione, da parte della società concedente, del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Sostiene che tali doveri erano stati violati. Se dalla società concedente nell’attribuire al capannone oggetto del contratto un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato; aggiunge che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi su tali e deduzione, la Corte d’appello li aveva ritenuti “assorbite”.

6.1. Anche tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.

7. Col settimo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1346,1418 e 1938 c.c.; lamenta altresì il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che la fideiussione prestata da C.D. fosse nulla per indeterminatezza dell’oggetto.

Deduce che la Corte d’appello ha escluso la nullità della fideiussione sul presupposto che la garanzia era stata prestata per tutti i debiti scaturenti dal contratto di leasing, sicché il suo oggetto non poteva ritenersi indeterminato. Osserva in contrario il ricorrente che il contratto obbligava il fideiussore a manlevare l’utilizzatore non solo con riferimento al credito scaturente dal contratto di leasing, ma anche con riferimento ai crediti “conseguenti ad eventuali novazioni dell’operazione accordata”, e che tale previsione rendeva indeterminato l’oggetto del contratto.

7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Nel caso di specie, infatti, è pacifico che nessuna novazione è mai stata stipulata tra concedente utilizzatore, e dunque anche a voler supporre che fosse nulla la clausola che obbligava il fideiussore a garantire anche i crediti scaturenti da novazioni, una ipotetica pronuncia di nullità colpirebbe non l’intero contratto, ma solo la suddetta pattuizione, in virtù del principio utile per inutile non vitiatur.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;

(-) dichiara inammissibile il settimo motivo di ricorso;

(-) accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiara assorbiti il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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