Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28022 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28022 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 20210-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISO, EMANUELE DE
ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

MESSERI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI;

– controricorrente –

depositata il 10/04/2014, confermata dall’ordinanza della Corte
d’appello di Firenze del 4.6.2015 nel giudizio 495/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Firenze, con sentenza 392/2014 del 10.4.2014,
dichiarava l’insussistenza dell’obbligo contributivo di Messeri Paolo,
socio della snc B.M.B., presso la Gestione commercianti annullando gli
avvisi di addebito opposti, sul rilievo che la società si era limitata a
gestire un unico immobile di proprietà, locato a terzi, senza svolgere di
fatto altra attività;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
in data 4.6.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile
l’appello proposto dall’INPS per difetto d’una ragionevole probabilità
d’accoglimento;
che avverso tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità
epigrafata, ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha
opposto difese il Messeri, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio, in prossimità della quale l’INPS ha depositato
memoria ai sensi dell’art. 380 bis, 2° co., c.p.c;
Considerato:
Ric. 2015 n. 20210 sez. ML – ud. 18-10-2017
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avverso la sentenza n.392/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE,

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione c/o falsa applicazione dell’art.
1 legge 22 luglio 1966 n. 613, dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n.
1397, così come modificato dall’art. 1 comma 203 legge dicembre 1996

2298 e 2697 c. c., assumendosi che i requisiti richiesti dalla legge per la
iscrizione alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il
socio di snc, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto
abilitato a compiere atti in nome della società; che il giudizio di
prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996 è di natura endogena,
ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della
società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività
espletate dal socio al di fuori della attività sociale;
3. che, nel resistere con controricorso, Messeri Paolo eccepisce la
decadenza dall’impugnazione, per essere stato il ricorso proposto
tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 348 ter comma,
c.p.c.;
4. che ritiene il Collegio si debba dichiarare l’inammissibilità del
ricorso dell’INPS;
5. che, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., quando è
pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione
una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento
di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine
di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione,
se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità, applicandosi, l’art. 327
c.p.c.p” Ut,c-Lerx,

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6. che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa
Corte nel senso che il teimine c.d. breve entro cui proporre il ricorso
Ric. 2015 n. 20210 sez. ML – ud. 18-10-2017
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n. 662, dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2291,

decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza
d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto,
l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso
dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il
richiamo a quest’ultima norma (cfr. Cass. nn. 25115/15, 15235/15,

7. che Cass., a s. u., 7.12.2016 n. 25043 ha affermato il principio
alla cui stregua, se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il
termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325,
secondo comma, c.p.c., decorre dall’udienza stessa per le parti presenti,
o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art.
176 c.p.c. (cfr. Cass., s. u. 25043/2016 cit, con richiamo all’ordinanza
n. 25119/15);
8. che, nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta
all’udienza del 4.6.2015 e depositata lo stesso giorno, sicché non ne
occorreva alcuna comunicazione, con la conseguenza che il ricorso,
avviato per la notificazione il in data 7.8.2015, risulta essere tardivo,
non applicandosi la sospensione feriale dei termini ex lege n. 742/69
alle controversie di lavoro;
9.

che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue che

le spese del presente giudizio di legittimità cedano a carico dell’istituto
ricorrente — nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in
favore del difensore del Messeri dichiaratosi antistatario – avuto
riguardo, per confutare la richiesta di compensazione delle spese
contenuta nella memoria del ricorrente (in relazione al mutamento di
giurisprudenza successivo al ricorso per effetto di Cass. s. u.
25043/2016, su decorrenza del termine breve di impugnazione dalla
lettura dell’ordinanza ex art. 348 bis cpc in udienza), anche alla
Ric. 2015 n. 20210 sez. ML – ud. 18-10-2017
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15239/15c 10723/14, nonché a S.U. n. 25208/15);

circostanza che le pronunzie di merito sono conformi all’orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato in tema di insussistenza dell’
obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in ipotesi di reddito
costituito dalla mera percezione dei canoni di locazione di immobili da
parte dei soci di società di persone;

dPR 115 del 2002;
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’INPS al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
euro 200,00 per esborsi, euro 2700,00 per compensi professionali, oltre
accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15 %, con distrazione in favore dell’avv. Maria Teresa
Grimaldi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nonna dell’art.13,
comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

(±,

11. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,

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