Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28021 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28021 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 20206-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
ti_ 7

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente Contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

ANCILLOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARI ATERESA GRIMALDI;

– controficorrente –

depositata il 22/05/2014, conferinata dall’ordinanza della CORTE
D’APPELLO DI FIRENZE DEL 09/06/2015 emessa, ai sensi
dell’art. 348 bis c.p.c. nel procedimento iscritto al n° 614/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Firenze con sentenza 581/2014 del 22.5.2014,
dichiarava l’insussistenza dell’obbligo contributivo di Ancillotti
Giuseppe, socio della sas “Peterson di Ancillotti Giuseppe & C”,
presso la Gestione commercianti ed annullava gli avvisi di addebito
opposti, richiamando quanto affermato in precedenti pronunce relative
a diversi periodi contributivi, fondate sul rilievo che il predetto si era
limitato a riscuotere i canoni di locazione di immobili di proprietà,
locati a terzi, senza svolgere di fatto altra attività;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
in data 9.6.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile
l’appello proposto dall’INPS per difetto d’una ragionevole probabilità
d’accoglimento;
che avverso tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità
epigrafata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha
opposto difese l’Ancillotti, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
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avverso la sentenza n. 581/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE,

in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, 2° co., c.p.c.;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

1 legge 22 luglio 1996 n. 613, dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n.
1397, così come modificato dall’art. 1 comma 203 e segg. Legge
662/1996, dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2313,
2318 e 2697 c.c. assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto
nella impugnata sentenza il socio di una s.a.s. è per ciò stesso, in
quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società,
tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l’esercizio
dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”,
ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con
poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di
locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del
patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale; che il giudizio di
prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996 è di natura endogena,
ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della
società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività
espletate dal socio al di fuori della attività sociale, nella specie non
provate;
3. che, preliminarmente, deve essere valutata l’eccezione, formulata
dal controricorrente e ribadita in memoria, di inammissibilità del
ricorso ex art. 2909 c.c. sul rilievo dell’efficacia del giudicato
nell’ambito della presente controversia della sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1037/2012, passata in giudicato, avente ad oggetto
opposizioni ad avviso di addebito relativi ad anni immediatamente
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2. che viene denunziata violazione c/o falsa applicazione della’rt.

precedenti a quelli oggetto del presente procedimento relativo alle
stesse parti;
4. che tale eccezione va disattesa, intendendo questa Corte dare
continuità all’orientamento espresso da Cass. 20.4.2016 n. 7981,
secondo cui, in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei

connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i
rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può
stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo
esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro
l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per
questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora
realizzati tutti i presupposti;
5. che il ricorso è infondato con riguardo alla questione relativa
all’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
6. che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione a tale
Gestione è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge
23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3
giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere
l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella
specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da
parte della Corte del merito supportato da una motivazione sia pure
per relationem adeguata ed immune dai denunciati vizi;
7. che è stato accertato che la s.a.s. di cui il controricorrente era
socio accomandatario non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto
ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da
quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell’ immobile di
cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che
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periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di

altri soci fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della società, nonché la mancanza di prova idonea ad
escludere la presunzione normativa di esercizio di attività
imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla
circostanza che la società fosse costituita in for_ na diversa da quella

8. che tale decisione è in linea con il principio già espresso da
questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività
destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a
percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività
commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si
inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di
intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’I 1 febbraio 2013);
9. che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di
un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;
10. che questa Corte — con riferimento alle società in accomandita
semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio
2016) secondo cui ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che
ha modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986, in
tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far
sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione
personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in
esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso
che l’Ancillotti si limitava a percepire il canone di locazione di
immobile;

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semplice;

11. che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di
ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi
enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);
12. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc.

13. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da
dispositivo e vanno attribuite al difensore dell’Ancillotti dichiaratosi
antistatario;
14. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi,
euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 °/0,
con attribuzione all’avv. Mariateresa Grimaldi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13,
comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

civ.;

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