Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28021 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14919-2019 proposto da:

FOR.M.I.C. SRL, elettivamente domiciliata in LATINA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ N. 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FEVOLA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, e, per essa, la sua procuratrice speciale ALBA LEASING

SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Banco Popolare Società Cooperativa agì nei confronti della FOR.MIC. s.r.l. chiedendo che il Tribunale dichiarasse la risoluzione del contratto di leasing immobiliare concluso nell’anno 2006 fra la predetta FOR.MIC e la Banca Italease s.p.a. (cui era subentrato il Banco), avente ad oggetto un terreno sul quale era stato costruito un fabbricato industriale con annessi, in Comune di (OMISSIS);

il ricorrente dedusse il mancato pagamento dei “canoni di rimborso” cui aveva fatto seguito la comunicazione alla utilizzatrice della volontà di far valere la clausola risolutiva espressa di cui art. 14 del contratto di leasing; in subordine, chiese che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento della FOR.MIC.

il Tribunale di Milano accertò l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria e condannò l’utilizzatrice all’immediato rilascio dell’unità immobiliare, con condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali;

la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame della FOR.MIC, condannandola al pagamento delle spese del grado;

in relazione allo specifico profilo dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c., comma 1 – richiesta, in ipotesi, dalla appellante – la Corte ha affermato che:

“”conditio sine qua non” della detta applicabilità (e’) quell’avvenuta restituzione del bene che, sola, è idonea a consentire, rendendo chiaro l’esatto periodo di utilizzo del bene oggetto del contratto, la determinazione dell’equo compenso previsto dalla norma summenzionata”;

“inoltre, ad ostare all’applicabilità dell’art. 1526 c.c., dettato al fine di scongiurare indebiti arricchimenti in favore del proprietario del bene oggetto del contratto, sta (…) la previsione (clausola 15) concernente l’obbligo in capo alla concedente di accreditare all’utilizzatore, una volta rivenduto a terzi il bene restituito, il controvalore di tale rivendita”;

“comunque, nella vicenda che occupa questa Corte non sussisterebbero margini di applicabilità della suindicata norma del codice civile, perché la stessa clausola n. 15, la quale (…) prevede, in coerenza con il dettato dell’art. 1526 c.c., comma 2, il diritto del concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, di trattenere i canoni versati, si appalesa incompatibile con la previsione contenuta nel comma precedente e quindi ostativa alla sua applicazione”;

ha proposto ricorso per cassazione la FOR.MIC s.r.l., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, il Banco BPM s.p.a., rappresentato dalla procuratrice speciale ALBA LEASING s.p.a..

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1526 c.c., comma 1 e si censura la sentenza per avere affermato che la restituzione dei canoni all’utilizzatore non possa essere disposta prima della riconsegna del bene al concedente; la ricorrente assume che l’assunto della Corte territoriale contrasta con la lettera della norma (che non subordina la restituzione delle rate alla previa riconsegna del bene) ed è ingiustificato alla luce di evidenti criteri di ragionevolezza ed economia processuale;

il motivo è infondato alla stregua del principio di legittimità secondo cui “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, sicché in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento, a un equo compenso per l’uso del bene oggetto del contratto” (Cass. n. 21895/2017); principio che – come correttamente rilevato da Cass. n. 7337/2019, in motivazione, a pag. 5 – valorizza “la centralità dell’obbligo di (previa) restituzione della cosa”, giacché tale obbligo “e’ da ritenere fondamentale nell’equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarre ulteriori utilità nel prosieguo; dall’altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta è possibile determinare l’equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all’utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”;

a tale principio ritiene il Collegio di dare continuità, fatta salva la precisazione che – per quanto affermato da Cass., S.U. n. 2061/2021 – la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo e l’applicazione analogica a quest’ultimo della disciplina dell’art. 1526 c.c. continuano a valere per i contratti risolti anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140;

il secondo motivo deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’esatto ambito di operatività della clausola n. 15 del contratto di leasing del 16.5.2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”: assume la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, “all’operatività dell’art. 1526 c.c., comma 1 (…) non può ostare neanche la clausola n. 15 contenuta nel contratto di leasing”, e ciò in quanto detta clausola, concernente gli effetti della risoluzione del contratto avvenuta prima della consegna del bene all’utilizzatore, non risulta applicabile alla vicenda in esame (in cui vi è pacificamente stata la consegna);

il motivo e’, per una duplice ragione, inammissibile:

a prescindere dalla stessa deducibilità di un vizio relativo all’ambito di operatività di una clausola contrattuale in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo”, la censura è svolta in difetto di autosufficienza poiché la ricorrente non ha ottemperato all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6) – di trascrivere il contenuto della clausola di cui ha lamentato l’omesso esame e -altresì – di indicare la sede di reperimento del contratto di leasing nell’ambito degli atti processuali;

inoltre, il motivo investe una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella esaminata col primo motivo, il cui rigetto ha determinato la conferma della statuizione concernente l’inapplicabilità dell’art. 1526 c.c., comma 1, con ciò determinando la cessazione dell’interesse allo scrutinio del secondo motivo;

col terzo motivo, la ricorrente denuncia – in via subordinata – la violazione dell’art. 1526 c.c., comma 2, contestando alla Corte di Appello di non essersi avvalsa del potere officioso di ridurre l’entità dell’indennità convenuta, sul rilievo che la FOR.MIC non avesse fornito la prova che il profitto della concedente era stato superiore a quello che avrebbe conseguito in caso di esatto adempimento del contratto;

il motivo è inammissibile in quanto presuppone erroneamente che la Corte avesse un obbligo, anziché – come emerge chiaramente dalla norma – una mera facoltà di riduzione dell’indennità (a fronte della quale risulta quindi priva di concreto interesse la deduzione della ricorrente circa l’erronea individuazione dei presupposti della riduzione e del relativo onere probatorio da parte del giudice di appello);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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