Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28020 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7334-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FASTWEB SPA, in persona del legale rappresentante avvocato

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI, 54,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO STANISCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16338/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del

ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA COSTANZO;

udito l’Avvocato FABRIZIO PALMACCI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.B. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria, avverso la sentenza 16338/2017 con cui il Tribunale di Roma, nel rigettarle l’appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma che le aveva respinto la domanda diretta ad ottenere, nei confronti di Fastweb SpA, la restituzione della somma di Euro 220,86 (oltre interessi) indebitamente pretesa e percepita.

Resiste Fastweb SpA con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 70 (primo e terzo motivo) nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, invero, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto -forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006 e successive).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per Cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è quindi (come detto) inammissibile, atteso che nello stesso la ricorrente si è limitata ad evidenziare di avere dedotto, a sostegno della propria domanda di rimborso di Euro 220,86, “l’inadempimento contrattuale della società convenuta per non avere applicato il corrispettivo, pattuito con contratto del 14/12/09, pari ad Euro 27,40 IVA compresa per un anno e poi Euro 44,80 al mese IVA compresa a decorrere dal gennaio 2011 per telefonate e ADSL illimitate ed aver invece illegittimamente preteso ed incassato la maggiore somma di Euro 220,86”; nel ricorso, inoltre, si fa riferimento, nel descrivere i motivi di doglianza, ad una erroneità della valutazione del primo Giudice in ordine alla tardività del recesso della M. ed ad una omessa valutazione dell’inadempimento contrattuale della Fastweb e del diritto al rimborso, senza altra precisazione nè in ordine al detto inadempimento nè in ordine al detto recesso; in tal modo non si consente a questa S.C. una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, tale da bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

I motivi, complessivamente valutati in quanto tra loro connessi, sono comunque inammissibili anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto i documenti e gli atti processuali sui quali si fonda (particolarmente il contratto di attivazione, le condizioni generali dello stesso e la “broshure” informativa) non sono indicati nel rispetto dell’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6; ciò, sia sotto il profilo dell’omessa diretta, o almeno indiretta, riproduzione del contenuto di detti documenti e atti, con precisazione della parte del documento corrispondente all’indiretta riproduzione, sia sotto quello della localizzazione dello stesso in questo giudizio di legittimità al fine di consentirne l’esame da parte della Corte (oneri imposti dall’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 fornita da questa S.C. a partire da Cass. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. 28547 del 2008, seguita da Cass. Sez. Un. 7161 del 2010, e, per gli atti processuali, da Cass. Sez. Un. 22726 del 2011).

Siffatte ragioni di inammissibilità rendono superflua la trattazione sugli altri motivi di inammissibilità dedotti in controricorso (mancanza della firma digitale sulla procura allegata al ricorso notificato e della attestazione di conformità del ricorso).

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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