Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28020 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28020 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 19779-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del Presidente pro tempore
e legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETY DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

ROSSI GIGLIOLA MARIA, in proprio e d in qualità di socio
accomandatario della Fi.Ros. di ROSSI GIGLIOLA e c. S.A.S.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE n.9,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LUCA

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE del
09/04/2014, emessa nel procedimento iscritto al n°5444/2011 R.G.,
confermata da ordinanza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
DEL 26/05/2015 emessa nel procedimento iscritto al n°524/2014
R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Firenze ha dichiarato l’infondatezza delle
pretese contributive dell’INPS per l’anno 2005 nonché di quelle di cui
al provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti del
5.4.2011 e di cui agli avvisi di addebito relativi all’attività di lavoro
svolta da Gigliola Maria Rossi in favore della società Fi.Ros di Rossi
Gigliola Maria e C., escludendo la ricorrenza dei requisiti per la
iscrizione dell’opponente nella Gestione Commercianti;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
in data 26.5.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’INPS per difetto d’una
ragionevole probabilità d’accoglimento;
che della sentenza del Tribunale l’INPS, in proprio e nella qualità
epigrafata, ha chiesto la cassazione, affidando l’impugnazione ad unico
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MIRCO;

motivo, al quale ha opposto difese la Rossi, in proprio e quale socia
accomandataria della s.a.s., con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1
della legge 22 luglio 1966 n. 613, dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n.
1397 così come modificato dall’art. 1, commi 203 e ss. della legge
662/1996, dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2313,
2318 e 2697 c. c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che: i
requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione alla gestione commercianti
sussistono necessariamente per il socio di s.a.s., in quanto
illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti
in nome della società; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla legge
n. 662/1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in
relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun
rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della
attività sociale;
3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
4. che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla
gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto
previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che
ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti
previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività
commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un
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Considerato:

accertamento in fatto da parte del Tribunale, supportato da una
motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;
5. che il giudice del merito ha accertato che la s.a.s. di cui la
controricorrente era socia accomandataria non svolgeva alcuna attività
diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e che la Rossi non

locazione dell’ immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la
mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione
ordinaria e straordinaria della società, nonché la mancanza di prova
idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività
imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla
circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella
semplice;
6. che tale decisione è in linea con il principio già espresso da
questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività
destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a
percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività
commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si
inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di
intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell’il febbraio 2013);
7. che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di
un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;
8. che questa Corte — con riferimento alle società in accomandita
semplice – ha affermato il principio ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio
2016) secondo cui ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che
ha modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986, in
tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far
sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione
Ric. 2015 n. 19779 sez. ML – ud. 18-10-2017
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svolgeva attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di

personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in
esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso
che la Rossi si limitava a percepire il canone di locazione di immobile;
9. che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di

enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);
10. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc.
civ.;
11. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da
dispositivo;
12. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi,
curo 2700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 %•
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13,
comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi

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