Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28020 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11671-2019 proposto da:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA, (già BANCA AGRILEASING SPA) e, per essa, in

qualità di mandataria con rappresentanza, la BCC Gestione Crediti –

Società per la Gestione dei Crediti SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio degli avvocati MARCO

BALIVA, e SILVIA BALIVA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

IL RUSTICHELLO SRL;

(OMISSIS) SPA in liquidazione e fallimento;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6095/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

in relazione ad un contratto di leasing immobiliare stipulato nel giugno 2006 fra la Banca AGRILEASING s.p.a. (concedente) e la Rustichello s.r.l. (utilizzatrice), la prima convenne in giudizio la seconda (unitamente alla garante (OMISSIS) s.p.a.) per sentir dichiarare risolto il contratto a seguito del mancato pagamento di dodici canoni (relativi al periodo (OMISSIS)), con condanna della Rustichello al rilascio dell’immobile (adibito ad albergo-ristorante) e – altresì – con condanna di entrambe le convenute al pagamento dei canoni insoluti (pari a 80.742,34 Euro) e dell’indennità di occupazione dalla risoluzione fino all’effettivo rilascio, oltre al risarcimento dei danni, nonché, ai sensi dell’art. 19 delle condizioni generali di contratto, al pagamento della somma corrispondente ai canoni a scadere successivi alla risoluzione, dedotto il ricavato della vendita del bene (una volta restituito), da considerare al netto dell’opzione di acquisto;

le convenute resistettero alla domanda, ma rimasero contumaci dopo la riassunzione del giudizio effettuata dalla AGRILEASING successivamente al fallimento della (OMISSIS);

il Tribunale di Roma, accertata la natura traslativa del contratto di leasing, ne dichiarò l’intervenuta risoluzione e condannò la Rustichello all’immediato rilascio; rigettò, invece, la domanda volta al pagamento dei canoni non corrisposti in data antecedente alla risoluzione, mentre condannò la Rustichello al risarcimento del danno, liquidato in complessivi 367.200,00 Euro, dichiarando che detto importo era stato già percepito dalla AGRILEASING;

per quanto emerge dalla sentenza di appello, il Tribunale, considerata applicabile la disciplina concernente la vendita con riserva di proprietà, ritenne che la concedente, fermo restando il suo diritto alla riconsegna del bene, avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione di ogni importo già percepito, salvo il diritto ad un equo compenso per il godimento del bene da parte dell’utilizzatrice e al risarcimento del danno; tuttavia, in assenza di specifica domanda da parte della Rustichello, non poteva disporsi la condanna della AGRILEASING alla restituzione di quanto percepito, dovendosi per altro verso respingere la richiesta di pagamento dei canoni insoluti; quanto al risarcimento del danno, ritenute inapplicabili le previsioni dell’art. 19 del contratto, il Tribunale ritenne di riconoscere a titolo risarcitorio

l’importo di 367.200,00 Euro versato dalla Rustichello a titolo di primo canone;

avverso la sentenza propose appello la ICCREA BANCAIMPRESA s.p.a. (già AGRILEASING) affidandosi a otto motivi; le appellate rimasero contumaci;

la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame, confermando la sentenza impugnata;

la Corte ha, osservato, fra l’altro, che:

al contratto, concernente un leasing traslativo, è applicabile per analogia la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà; pertanto “il concedente ha diritto, oltre alla restituzione del bene, ad un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento del danno”;

quanto all’equo compenso, “si deve (…) ritenere che il tribunale non ha proceduto alla liquidazione dell’equo compenso, avendo riguardo alle caratteristiche del caso concreto. In particolare, poiché per mancanza di domanda, non si è proceduto alla restituzione dei canoni versati, è stato ritenuto nulla doversi alla concedente a tale titolo”; e tale valutazione è condivisibile in quanto l'”equo compenso per l’utilizzo del bene (…) può essere quantificato in misura pari ai canoni versati e non restituiti”, il fatto che il bene non sia stato restituito al momento della pronuncia di primo grado, ma solo in data 28.7.2017, a seguito di esecuzione forzata, deve essere considerato ai diversi fini della liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;

al riguardo, non essendo applicabile – a causa della mancata restituzione del bene – il meccanismo di regolamento delle spettanze previsto dall’art. 19 del contratto, risulta congrua la liquidazione del Tribunale (da ritenersi effettuata in via equitativa) che aveva riconosciuto spettanti alla concedente i 367.000,00 già percepiti dalla AGRILEASING;

il fatto che il bene fosse stato – dalla Rustichello – sublocato a terzi rileva esclusivamente ai fini risarcitori e consente di ritenere adeguata la somma liquidata;

“quanto alla utilizzazione dalla emanazione della sentenza di primo grado al rilascio, non sono state effettuate specifiche domande, né sono stati provati specifici elementi di danno. Pertanto non si ritiene, in questa sede, di liquidare ulteriori somme a titolo di risarcimento, oltre quelle già liquidate in primo grado”;

ha proposto ricorso per cassazione la ICCREA Bancaimpresa s.p.a., rappresentata dalla mandataria BCC Gestioni Credito – Società per la Gestione dei Crediti s.p.a., affidandosi a sette motivi; a seguito dell’esito negativo della prima notifica alla Rustichello e alla sua legale rappresentante, la ricorrente ha provveduto tempestivamente (ai sensi di Cass., S.U. n. 14594/2016) a rinnovare la notifica presso la nuova residenza della legale rappresentante;

le intimate non hanno svolto attività difensiva;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;

la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-142 e degli artt. 1322 e 1458 c.c. e l’erronea applicazione dell’art. 1526 c.c.: assume che la novella del 2017 ha comportato la tipizzazione del contratto di leasing rispetto al precedente vuoto normativo, di talché le nuove norme risultano di immediata applicazione a fattispecie sorte precedentemente ma non definite giudizialmente; da ciò conseguendo che era da escludere l’applicazione al caso di specie dell’art. 1526 c.c.;

col secondo motivo (che denuncia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione ex artt. 1322 – 1362 c.c. e ss. e sull’art. 19 del contratto e art. 1526 c.c.”), la ricorrente assume che, se anche non si volesse ritenere immediatamente e direttamente applicabile la normativa della novella, non potrebbe “comunque sottacersi la sua valenza all’interno dei coerenti principi dell’ordinamento, tutti rivolti nella medesima direzione, ovvero nell’escludere l’applicazione dell’art. 1526 c.c.”;

i due motivi – da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati alla luce del principio affermato da Cass., S.U. n. 2061/2021, a mente del quale, “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, della non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente la L.Fall., art. 72 quater”;

il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1523 e 1526 c.c. e l’erronea quantificazione dell’equo compenso, nonché l'”omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5″: premesso che, per il caso di ritenuta applicazione dell’art. 1526 c.c., l’attrice aveva chiesto che l’utilizzatrice fosse condannata al pagamento dell’equo compenso e al risarcimento del danno, la ricorrente rileva che, quanto al primo, la Corte aveva ritenuto che il Tribunale non avesse liquidato alcunché poiché non si era provveduto (in difetto di domanda) alla restituzione del canoni versati e – dunque – doveva ritenersi che, “fino al momento della risoluzione del contratto, era dovuto al concedente un equo compenso per l’utilizzo del bene”, che poteva “essere quantificato in misura pari ai canoni versati e non restituiti”; aggiunge di avere sempre chiesto che l’equo compenso venisse liquidato con riferimento all’intero periodo compreso fra la consegna e l’effettivo rilascio e censura la Corte per averlo invece limitato “fino al momento della risoluzione”; evidenzia che il giudice non ha valutato per quanto tempo la utilizzatrice avesse effettivamente utilizzato il bene (e, segnatamente, che ciò era avvenuto per dieci anni, di cui otto senza pagamento di alcun canone), giungendo erroneamente a ritenere che il corrispettivo versato per ventuno mesi fosse congruo a compensare la remunerazione per il godimento del bene; assume pertanto (anche con richiamo a Cass. n. 21895/2017 e ad altri arresti di legittimità) che l’equo compenso doveva essere commisurato all’intera “durata del godimento, e quindi dalla consegna avvenuta nel 2007 al rilascio avvenuto nel 2017”;

il quarto motivo (“ancora violazione e falsa applicazione di legge (…) in relazione all’art. 1523 e 1526 c.c. erronea quantificazione dell’equo compenso – omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”) censura la sentenza per avere ritenuto irrilevante, sul piano liquidatorio, la circostanza che l’utilizzatrice avesse sublocato l’immobile a terzi, in tal modo traendone un ulteriore vantaggio (“ha lucrato due volte, nulla più pagando per equo compenso, e nel contempo avendo usufruito per 10 anni di un canone di sublocazione sicuro e non riversato”);

i motivi – da esaminare congiuntamente – sono fondati per quanto di ragione;

la Corte ha erroneamente trascurato il dato della non avvenuta riconsegna del bene, che si è protratta per quasi sette anni dopo che la concedente aveva comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, proseguendo anche dopo l’inizio della causa e dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (del 2013) che aveva accertato l’intervenuta risoluzione del contratto;

in tal modo risulta violato il principio che correla la determinazione dell’equo compenso alla durata della detenzione del bene concesso in leasing e che comporta addirittura che detto compenso non possa essere determinato nel suo esatto ammontare prima della riconsegna del bene (cfr. Cass. n. 21895/2017 e Cass. n. 7337/2019 che evidenziano “la centralità dell’obbligo di (previa) restituzione della cosa”, giacché tale obbligo “e’ da ritenere fondamentale nell’equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarre ulteriori utilità nel prosieguo; dall’altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta è possibile determinare l’equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all’utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”);

tale principio – che merita continuità – costituisce naturale espressione della stessa funzione dell’equo compenso che, “ricomprendendo la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l’uso” (Cass. n. 574/2005; cfr., ex multis, anche Cass. n. 18195/2007), postula una quantificazione commisurata all’effettivo uso e alla sua durata, che non va pertanto computata fino alla risoluzione del contratto, ma fino alla effettiva riconsegna del bene;

il quinto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di legge (…) in relazione all’art. 1523 e 1526 c.c. erronea valutazione quantificazione del risarcimento del danno – erronea riduzione ex art. 1384 c.c. – omesso esame di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”: premesso che, oltre all’equo compenso, era stato richiesto il risarcimento del danno, la ricorrente rileva che la Corte di Appello, dopo aver affermato che il risarcimento deve tener conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto, se l’utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni, aveva ritenuto congrua la misura di 367.000,00 Euro indicata dal Tribunale e dallo stesso dichiarata già percepita dalla AGRILEASING, e ciò “avuto riguardo anche alla mancata restituzione del bene al momento della risoluzione”; tanto rilevato, lamenta che la Corte (come già prima il Tribunale) ha “di fatto sovrapposto equo compenso e risarcimento del danno, posto che, quanto all’equo compenso, acriticamente ed erroneamente, lo (ha) ritenuto pari ai canoni pagati, salvo poi utilizzare una parte di essi, ovvero il primo canone, pari a Euro 367.000,00, anche quale risarcimento del danno”; evidenzia che con ciò è stato violato il principio secondo cui “il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto” (Cass. n. 888/2014); deduce che, a fronte di un ricavo atteso della concedente di 1.780.783,99 Euro, la utilizzatrice aveva versato complessivamente 484.114,40 Euro, pur restituendo l’immobile soltanto nel 2017; aggiunge che “il giudice di merito avrebbe potuto liquidare il danno contrattuale, esattamente calcolato secondo il dettame della sentenza n. 888/2014, oppure sul punto avrebbe potuto non provvedere e rinviare la liquidazione a diverso procedimento successivo alla riallocazione del bene”;

il motivo è fondato atteso che, liquidando a titolo risarcitorio un importo che, in mancanza di diversa indicazione, doveva intendersi ricompreso nella somma già considerata nell’ambito dell’equo compenso, la Corte di Appello ha sostanzialmente negato il risarcimento del danno, così contraddicendo le sue stesse premesse e violando la previsione dell’art. 1526 c.c. che riconosce il diritto all’equo compenso “oltre al risarcimento del danno”;

col sesto motivo (“error in procedendo ex art. 360, n. 4 erronea applicazione dell’art. 112 tra chiesto e pronunciato”), la ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato: “quanto all’utilizzazione dall’emanazione della sentenza di primo grado al rilascio, non sono state effettuate specifiche domande”; rileva che, fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio aveva chiesto l’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., dalla data della risoluzione all’effettivo rilascio, reiterando la richiesta anche in sede di appello;

il motivo è infondato giacché, ancorché con motivazione estremamente sintetica, la Corte ha mostrato di avere preso in esame il profilo della “utilizzazione dall’emanazione della sentenza di primo grado al rilascio”, osservando che “non sono state effettuate specifiche domande, né sono stati provati specifici elementi di danno” e concludendo che pertanto non riteneva di liquidare ulteriori somme a titolo di risarcimento oltre a quelle già riconosciute in primo grado; atteso che il riferimento a danni per “utilizzazione dall’emanazione della sentenza” è tale da ricomprendere anche la richiesta di indennità di occupazione, deve ritenersi che la Corte abbia pronunciato sul punto, disattendendo la richiesta perché non correlata a “specifiche” domande e non supportata da “specifici” elementi di prova;

il settimo motivo (“violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1591,1384 e 1453 c.c.”) investe, sotto un diverso profilo, il medesimo passaggio motivazionale censurato col precedente motivo: la ricorrente assume che era stata chiesta “l’applicazione dell’art. 1591 c.c. dalla risoluzione al rilascio e non dalla sentenza al rilascio” ed evidenzia che l’art. 1591 c.c. non necessita della prova del danno (“sussistendo il diritto del proprietario in re ipsa al momento in cui il bene, a seguito della risoluzione invocata il 18.9.2010, non viene rilasciato”), “posto che tale prova è necessaria per provare il maggior danno, in misura superiore all’indennizzo ex art. 1591 c.c.”; rileva – altresì – che l’art. 1591 c.c. “trova natura e causa in un ulteriore e diverso inadempimento, che non si sovrappone a quello contrattuale, ma nasce proprio dall’inadempimento contrattuale, e segue ed è successivo alla risoluzione contrattuale”;

il motivo è inammissibile, in quanto:

la ricorrente contesta la necessità della prova del danno, ma non censura in modo puntuale l’ulteriore rilievo della Corte circa il difetto di specificità delle domande relative ad ulteriori danni; dal che consegue che, non risultando contestata tale autonoma ratio decidendi, la statuizione di rigetto resta insensibile alla censura concernente la prova del danno;

sussiste, inoltre, un evidente difetto di autosufficienza anche in ordine allo stesso oggetto del danno da ritardata restituzione, che -per quanto emerge dall’illustrazione – parrebbe ricondotto tout court alla previsione dell’art. 1591 c.c., ma che – nello specifico – avrebbe richiesto precisazioni volte ad escludere la possibilità di concorrenza/sovrapposizione con l’equo compenso, che è stato anch’esso richiesto dalla concedente e che – per quanto detto sopra -spetta fino alla riconsegna del bene;

il ricorso va pertanto accolto, nei termini di cui alla motivazione che precede, in riferimento ai motivi terzo, quarto e quinto, con cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di merito che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame della vicenda alla luce delle considerazioni svolte e dei principi richiamati;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo per quanto di ragione, rigettando gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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