Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2802 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. II, 09/02/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21498-2007 proposto da:

M.A., V.M.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONETTI MICHELE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE NUVOLERA DI COTTARELLI & C. SAS, in

liquidazione

(succeduta alla Ecopargas S.p.A.), in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo

studio dell’avvocato SANTARONI MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO STUDIO TECNICO COMMERCIALE GLOBO SRL, M.G.,

D.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1771/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, del 24/11/06, depositata il 29/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Bonetti Michele che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’avvocato Imbardelli Fabrizio il quale

si riporta agli scritti depositando 2 cartoline postali di avvenuta

notifica del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.A. e V.M.F. hanno proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per revocazione della ordinanza di questa Corte n. 1771 del 2007, resa nella causa n. 25742/01, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai suddetti ricorrenti avverso Ecopargas spa, Fallimento Studio tecnico commerciale Globo srl, M.G. e D. G., per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 9 gennaio 2001 n. 55.

Ha resistito al ricorso la Immobiliare Nuvolera di Cottarelli e C. sas, succeduta alla Ecopargas spa.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 7 luglio 2008; con ordinanza 21626/08 è stata sollevata questione di costituzionalità dell’art. 391 bis c.p.c.; la questione è stata accolta dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 207 del 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c. per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1.

E’ stata pertanto rifissata udienza camerale. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con l’ordinanza 1771/07, qui oggetto di revocazione, questa Corte ha stabilito la inammissibilità del ricorso proposto dai signori M. e V. ai sensi dell’art. 331 c.p.c. per non aver essi ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso all’udienza del 17 novembre 2005. A detta udienza la Corte aveva disposto la notifica al Fallimento P.G.. Nel provvedimento qui impugnato la Corte ha sancito l’inammissibilità dopo aver esposto in premessa che all’udienza del 17 novembre 2005 essa aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento di S.S..

I ricorrenti denunciano due errori di fatto. Il primo consiste nell’aver considerato, come già la Procura Generale nelle richieste formulate il 20 giugno 2006, la posizione di un soggetto diverso da quello al quale si riferiva l’ordinanza. Il secondo consiste nel non aver considerato l’assenza dei presupposti di fatto per ordinare, il 17.11.2005, l’integrazione del contraddittorio. I ricorrenti deducono che il ricorso proposto nel 2001 non era stato notificato al fallimento D. perchè detto fallimento era stato dichiarato chiuso già dal (OMISSIS), riportando in bonis il fallito D. G., al quale il ricorso era stato personalmente notificato, in conformità alla giurisprudenza in materia. Aggiungono che tale circostanza risultava dalla certificazione in atti ed era stato evidenziato con memoria e che per mera svista, consistente nell’omesso esame di detto documento, la Corte non ha considerato l’impossibilità della notificazione al soggetto indicato nell’ordinanza del 2005, dalla quale è discesa l’ordinanza impugnata.

La relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. oltre a rilevare la questione, ormai superata della inammissibilità della revocazione avverso le ordinanze rese ex art. 375 c.p.c. dalla Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto altro profilo. Ha osservato che esso “censura la valutazione della Corte sottesa all’adozione dell’ordine di integrazione del contraddittorio che la parte non ha poi osservato, che è valutazione di diritto e non di fatto”.

Il Collegio non ritiene che sussista sulla base di questa motivazione la evidenza decisoria che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell’istanza. In osservanza del disposto dell’ultimo inciso dell’art. 391 bis c.p.c., comma 3 deve quindi rimettere a pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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