Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2802 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6335-2013 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

SCIPIO SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIE’,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.D.V.C., C.R., C.G.,

A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’Avvocato ROSARIA

CUNDARI;

– controricorrenti –

nonchè contro

N.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 262/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato FILIE’ Massimo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con citazione notificata il 28.12.2000, N.M. convenne R.S. innanzi al Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento di due contratti intervenuti in data (OMISSIS) (l’uno con la sola attrice, l’altro con tutti i comproprietari) a composizione di un contenzioso risarcitorio insorto per i danni provocati dal R. all’edificio condominiale in parte di proprietà della Noto durante l’esecuzione di opere su un fabbricato confinante. Tali accordi prevedevano la realizzazione, a carico del R., di onere emendative entro un certo termine che l’attrice assumeva non essere state minimamente rispettato.

L’attrice domandò inoltre la condanna de convenuto al pagamento delle penali previste dai contratti, nonchè al risarcimento dei danni ulteriori cagionati alle sue proprietà individuali ed alle parti comuni dell’edificio.

Si costituì il R. chiedendo il rigetto della domanda; in particolare, per quanto qui ancora di interesse, rilevò che gli accordi del (OMISSIS) prevedevano da parte sua il compimento di lavori subordinati “al rilascio della concessione edilizia e, in generale, di tutte le autorizzazioni amministrative prescritte dalla legge”, e che nella specie una concessione edilizia non era mai stata rilasciata.

In corso di causa intervennero i comproprietari C.G., A.M., C.R. e I.d.V.C. chiedendo anch’essi la risoluzione del contratto e la condanna pecuniaria del convenute.

Con sentenza del 9.7.2009 il Tribunale accolse la domanda, dichiarando risolti i contratti per grave inadempimento del R., e condannò quest’ultimo al pagamento delle penali previste ed al risarcimento degli ulteriori danni in favore dell’attrice e degli intervenuti.

2. Il R. appellò la sentenza; si costituirono i convaddittori formulando appello incidentale in relazione all’entità della penale riconosciuta.

La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame principale, ridusse la penale a carico del R. ed i1 favore della N., confermando la sentenza per il resto.

A fondamento della decisione, e quanto alla doglianza fondamentale dell’appaltatore, la corte rilevò che la condizione contenuta nei contratti non era limitata al rilascio della concessione edilizia, ma in alternativa – all’autorizzazione del sindaco ai lavori di straordinaria amministrazione, che risultava in effetti essere intervenuta il 31.1.1995, come appurato nel corso della consulenza tecnica espletata.

3. R.S. ha proposto ricorso per cassazione su la base di un unico motivo; gli intimati, ad eccezione di N.M.. si sono difesi con controricorso ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, articolato in forma di denunzia di un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrente si duole del fatto che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto sussistente l’autorizzazione del Sindaco ai lavori di straordinaria amministrazione, invece mai intervenuta.

Evidenzia, al riguardo, che trattandosi di condizione sospensiva per l’efficacia del contratto essa integrava un fatto costitutivo della pretesa azionata dai committenti, sicchè erano costoro che dovevano provarne l’esistenza.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che il ricorrente ha operato un mutamento di direzione rispetto al motivo di appello formulato sul punto, ove aveva evidenziato l’inesistenza della concessione edilizia a suo dire necessaria per l’integrazione della condizione sospensiva prevista: la censura è tuttavia consentita nella presente sede di ricorso dopo che la corte d’appello, interpretando il contratto, ha ritenuto equipollente a tale effetto un diverso provvedimento autorizzatorio.

Il motivo, pur formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si sostanzia nella denunzia di una violazione – del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., essendo onere dei committenti — in tesi rimasto non assolto – dimostrare l’esistenza della condizione – per l’efficacia dei contratti.

E tuttavia, al riguardo va osservato che la corte “appello ha affermato che il rilascio dell’autorizzazione ai lavori di straordinaria amministrazione da parte del Sindaco di Giarre era un fatto pacifico ed incontestato fra le parti.

Con il che il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente e dimostrare che tale specifica circostanza era invece stata fatta oggetto di contestazione da parte sua, perchè l’onere della prova concerne soltanto fatti contestati: egli era pertanto tenuto ad indicare se e quando, nel corso del giudizio, il fatto che oggi assume erroneamente ritenuto provato dal giudice di merito era invece stato contestato (in termini cfr. Cass. n. 10853/2012; Cass. n. 1596/2007).

Il motivo è pertanto infondato perchè non illustrato con argomenti che ne evidenzino la plausibilità.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese dei presenze giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000.00 per compensi, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.F.;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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