Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28019 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28019 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 18288-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del Presidente pro tempore
e legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARLA n. 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

ANciikurn GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIATERESA GRINIALDI;

controricorrente

25/10/2013, emessa nel procedimento iscritto al n° 4131 R.G.,
confermata dall’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
DEL 07/05/2015 emessa, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c, nel
procedimento iscritto al n° 378/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Firenze con sentenza 1117/2013 del
25.10.2013, dichiarava l’insussistenza dell’obbligo contributivo di
Ancillotti Giuseppe, socio della sas “Peterson di Ancillotti Giuseppe &
C”, presso la Gestione commercianti ed annullava gli avvisi di addebito
opposti, richiamando quanto affermato in precedenti pronunce relative
a diversi periodi contributivi, ed osservando che il socio
accomandatario predetto si era limitato a riscuotere i canoni di
locazione di immobili di proprietà, locali a terzi, senza svolgere di fatto
altra attività di impresa in modo abituale e prevalente;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
in data 7.5.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile
l’appello proposto dall’INPS per difetto d’una ragionevole probabilità
d’accoglimento;
che avverso tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità
epigrafata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha
opposto difese l’Ancillotti, con controricorso;
Ric. 2015 n. 18288 sez. ML – ud. 18-10-2017
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avverso la sentenza n. 1117/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE del

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 360 bis, 2° co., c.p.c.;
Considerato:

semplificata;
2. che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1
legge 22 luglio 1996 n. 613, dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n. 1397,
così come modificato dall’art. 1 comma 203 e segg. Legge 662/1996,
dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2313, 2318 e
2697 c.c. assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella
impugnata sentenza il socio di una s.a.s. è per ciò stesso, in quanto
unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto
alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l’esercizio
dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”,
ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con
poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di
locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del
patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale; che il giudizio di
prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996 è di natura endogena,
ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della
società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività
espletate dal socio al di fuori della attività sociale, nella specie non
provate;
3. che, preliminarmente, deve essere valutata l’eccezione formulata
dal controricorrente con riguardo all’intervenuta decadenza
dall’impugnazione, per essere stato il ricorso proposto tardivamente
rispetto al termine previsto dall’art. 348 ter comma, c.p.c.;
Ric. 2015 n. 18288 sez. ML – ud. 18-10-2017
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1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

4. che ritiene il Collegio si debba dichiarare l’inammissibilità del
ricorso dell’INPS;
5. che, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., quando è
pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione
una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento

di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione,
se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità, applicandosi, l’art. 327
c.p.c.;
6. che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa
Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso
decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza
d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto,
l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso
dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il
richiamo a quest’ultima norma (cfr. Cass. nn. 25115/15, 15235/15,
15239/15e 10723/14, nonché a S.U. n. 25208/15).
7. che Cass., s. u., 7.12.2016 n. 25043 ha affermato il principio alla
cui stregua, se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il
termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza cli
primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325,
secondo comma, c.p.c., decorre dall’udienza stessa per le parti presenti,
o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art.
176 c.p.c. (cfr. Cass., s. u. 25043/2016 cit, con richiamo all’ordinanza
n. 25119/15);
8. che, nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta
all’udienza del 7 maggio 2015 e depositata lo stesso giorno, sicché non
ne occorreva alcuna comunicazione, con la conseguenza che il ricorso,
avviato per la notificazione in data 7 luglio 2015, risulta essere tardivo,
Ric. 2015 n. 18288 sez. ML – ud. 18-10-2017
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di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine

alla stregua dei criteri per il computo dei termini a giorno stabiliti
dall’art. 155 c.p.c.;
9. che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue che
le spese del presente giudizio di legittimità cedano a carico dell’istituto
ricorrente — nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in

10. che non rilevano le osservazioni di cui alla memoria del
controricorrente relative alla inammissibilità del ricorso per sussistenza
di un precedente giudicato, che risultano superate dalla preliminare
rilevazione dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione;
11. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’INPS al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
euro 200,00 per esborsi, euro 1000,00 per compensi professionali, oltre
accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15 %, con distrazione in favore dell’avv. Mariateresa
Grimaldi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13,
comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

favore del difensore dichiaratosi antistatario;

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