Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28019 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato

GRAZIANI GIANLUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato TUFARIELLO

GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), quale impresa designata per

la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato

CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI

RENATO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2009 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE – SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA, depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il giudice di pace di Aversa rigettava la domanda proposta da B.A. nei confronti dell’Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate da investimento da parte di veicolo rimasto sconosciuto.

Il Tribunale di Napoli, adito, quale giudice di appello dall’attrice, rigettava l’appello, ritenendo che non risultava la prova che l’incidente fosse stato causato da veicolo rimasto sconosciuto, in quanto da una parte non risultava presentata denunzia-querela contro ignoti e dall’altra la stessa dichiarazione resa al drappello di p.s.

in ospedale appariva incompleta e mancante dell’indicazione dei testi presenti al sinistro, indicato invece solo successivamente in sede giudiziaria.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Resiste con controricorso la Generali assicurazioni, nella qualità.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, lett. 9) in quanto il giudice di appello ha tratto effetti diversi da quelli che discendono dalla norma.

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’erroneo principio secondo cui la mancanza di un’idonea dettagliata denunzia contro ignoti da parte della danneggiata costituirebbe la mancanza di una condizione di procedibilità per l’applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Anzitutto la sentenza impugnata non ha assolutamente ritenuto che la denunzia all’autorità investigativa dell’incidente ad opera di veicolo rimasto sconosciuto costituisca una condizione per la procedibilità e l’accoglimento della domanda proposta contro il Fondo di garanzia a norma della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a). Il giudice ha solo esattamente osservato che in questo caso il danneggiato ha l’onere di provare che l’incidente si è verificato ad opera di veicolo non identificato.

Questa Corte ha già statuito che in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. Cass. n. 18532 del 03/09/2007; n. 4480 del 24/02/2011).

Secondo la corretta applicazione di questi principi e nell’esercizio dei suoi esclusivi poteri di valutazione del fatto, il giudice di merito ha ritenuto che non sussisteva la prova dell’investimento da parte di veicolo non identificato, poichè da una parte non era stata presentata denunzia contro ignoti per l’incidente e dall’altra la dichiarazione resa al drappello di P.S. in ospedale era incompleta e mancava dell’indicazione dei testi presenti al sinistro ed addotti successivamente solo in sede giudiziale, non mettendo quindi gli organi preposti nella condizione di identificare questo veicolo sconosciuto.

Non sussiste, quindi la lamentata violazione delle norme di diritto, nè la censura in questo motivo è stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge.

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a) in relazione all’art. 2054 c.c., trattandosi di investimento di pedone, che, quindi, era assistito dalla presunzione di colpa del conducente.

5. Il motivo è manifestamente infondato.

Nella fattispecie la domanda è stata rigettata non per mancanza di colpa da parte del veicolo antagonista, a norma dell’art. 2054 c.c., ma per la mancanza, a monte, della prova che si versasse in ipotesi di cui all’art. 19, lett. a) e cioè di incidente causato da veicolo rimasto sconosciuto.

6.1. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 333 e 57 c.p.p. nella parte in cui la sentenza impugnata non considera come denunzia le dichiarazioni rese da essa al drappello ospedaliero di p.s.

6.2. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui non considera come denunzia le dichiarazioni rese da essa al drappello.

6.3. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza perchè priva di qualsiasi considerazione ed analisi delle prove documentali e testimoniali addotte, da cui risultava che essa era stata investita da veicolo rimasto sconosciuto e che essa si trovava nell’impossibilità di rilevare la targa.

7.1. Tutti i suddetti motivi sono inammissibili.

Quanto alle censure relative alle prove documentali va anzitutto rilevato che l’inammissibilità discende dalla mancata applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 6.

Tale norma a pena di inammissibilità, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28547).

Nella fattispecie non risulta dal ricorso dove si trovino tali documenti e se gli stessi siano stati prodotti in questa sede di legittimità.

7.2. Inoltre, e ciò vale sia per la invocate prove documentali che per quelle testimoniali, che si assumono non esaminate, l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Infatti nè le testimonianze nè i documenti indicati risultano trascritti nel ricorso, mentre ciò doveva essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Nella fattispecie nè le prove documentali nè quelle testimoniali sono state trascritte nel ricorso, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi.

8. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte resistente, liquidate in complessivi Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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