Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28019 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28019 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 13312-2011 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
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avvocati MAURO RICCI, CALIULO LUIGI, PATTERI
ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 16/12/2013

GRECO ASSUNTA MARIA CRCSNT44R47F9700, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50,
presso lo studio dell’avvocato TRIVELLINI RAFFAELE,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controri corrente

di LECCE, depositata il 31/01/2011 R.G.N. 1384/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito l’Avvocato TRIVELLINI RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 155/2011 della CORTE D’APPELLO

RG n 13312/20011

Inps / Greco Assunta M.

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31/1/2011 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del
Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto il diritto di Greco Assunta alla pensione di vecchiaia.
L’Istituto previdenziale aveva negato la prestazione in quanto contestava la sussistenza del
requisito contributivo non potendo la Greco far valere i contributi figurativi ex art 25 del dlgs n
151/2001 relativi ai periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità ,intervenuti al

italiano richiesto dalla legge.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dall’Istituto, ha riconosciuto il diritto della
ricorrente a godere del beneficio dei contributi figurativi considerando utili ai fini del
raggiungimento dei 5 anni di contribuzione di cui all’ad 25 citato i contributi esteri versati in
Svizzera.
Avverso la sentenza propone ricorso l’INPS formulando un unico articolato motivo
Si costituisce la Greco depositando controricorso e poi memoria ex art 378 cpc
Motivi della decisione
L’INPS denuncia violazione dell’ad 25 del dlgs n 151/2001 con riferimento agli ad 1,18 e 44 e seg
del Regolamento CEE
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che per il perfezionamento del requisito di 5 anni
di contribuzione di cui all’ad 25 del dlgs n 151/2001 possa essere utilizzata la contribuzione versata
in Svizzera. Rileva che il meccanismo della totalizzazione era strumentale al riconoscimento ed
all’erogazione in regime di pro rata internazionale con distribuzione del relativo peso economico
sulle gestioni previdenziali dei vari stati mentre nella fattispecie occorreva tenere conto della
contribuzione estera al fine di integrare un requisito minimo stabilito dal solo legislatore italiano
Rileva che il Regolamento CEE non consentirebbe la totalizzazione dei contributi svizzeri ; che la
totalizzazione era applicabile solo al fine di riconoscere l’erogazione di una prestazione in denaro e
non per ottenere accrediti figurativi secondo quanto previsto dal regolamento CEE; che il formarsi
della provvista contributiva rimarrebbe regolato dalle rispettive legislazioni statali; che l’art 9 del
Regolamento CEE , norma speciale, espressamente consentiva la totalizzazione per perfezionare i
requisiti contributivi necessari per l’ammissione a versamenti volontari e che mancherebbe una
disposizione analoga per raggiungere i 5 anni.
Il ricorso è infondato.
Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 prevede come presupposto per il riconoscimento della
contribuzione figurativa relativamente a periodi di congedo per maternità intervenuti fuori dal

di fuori del rapporto lavorativo, in mancanza del requisito dei 5 anni di contribuzione nel sistema

rapporto di lavoro un’anzianità contributiva di almeno cinque anni. Questo requisito minimo risulta,
nella specie, integrato dalla ricorrente totalizzando la contribuzione versata in Italia e quella versata
in Svizzera.
Può aggiungersi che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 la lavoratrice era
iscritta all’assicurazione generale obbligatoria e non era invece titolare di trattamento pensionistico.
Pertanto nella specie non rileva la norma sopravvenuta – ossia la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma
504, (legge finanziaria per il 2008) – che ha interpretato autenticamente l’art. 25 citato nel senso che

trattamenti pensionistici.
La questione sottoposta all’esame di questa collegio, consistente nello stabilire se possa essere
riconosciuto alla ricorrente il diritto a godere del beneficio dei contributi figurativi considerando
utili ai fini del raggiungimento dei 5 anni di contribuzione di cui all’art 25 citato i contributi esteri
versati in Svizzera, è stata già esaminata da questa Corte in precedenti sentenze ( cfr Cass. n
17557/2011 e n 5631/2012) che hanno affermato principi, cui questo collegio intende dare
continuità, secondo i quali “ai fini dell’anzianità contributiva quinquennale richiesta dall’art. 25 del
d.lgs. n. 151 del 2001 per l’accreditamento della contribuzione figurativa dei periodi di maternità
fuori dal rapporto di lavoro, è ammissibile la totalizzazione dei periodi contributivi ex art. 45 del
Regolamento CEE n. 1408 del 1971, la quale non riguarda soltanto la fruizione delle prestazioni,
ma anche l’accredito strumentale alla costituzione della provvista contributiva; questa
interpretazione è orientata alla tutela del valore sociale della maternità, che integra la “ratio” dell’art.
25 cit. in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., ed è conforme all’art. 23 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, ehe consente di mantenere o adottare misure a vantaggio del

sesso sfavorito. (Principio affermato in relazione a contributi versati per una lavoratrice italiana in
Svizzera, equiparati ai contributi versati in un Paese dell’Unione europea in forza dell’accordo sulla
libera circolazione delle persone stipulato tra Unione europea e Confederazione elvetica in data 21
giugno 1999)”
Nelle citate pronunce si è sottolineato:
che occorre richiamare la disciplina eurounitaria e segnatamente, in generale, l’art. 48 del
Trattato CEE – poi divenuto art. 39 del Trattato CE e attualmente corrispondente all’art. 45 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – nonché l’art. 51 del Trattato CEE, poi
divenuto art. 42 del Trattato CE e attualmente corrispondente all’art. 48 del TFUE. In base alla
prima delle suddette disposizioni viene assicurato ai lavoratori migranti, dipendenti o autonomi, la
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il beneficio della contribuzione figurativa non si applica in favore di lavoratrici già titolari di

libera circolazione all’interno della UE. In base alla seconda disposizione del Trattato citata ai
lavoratori migranti è assicurato, in materia di sicurezza sociale nell’ambito della UE, “il cumulo di
tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali per il sorgere e la
conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste”. C iò comporta i diritto al
riconoscimento di tutti periodi contributivi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali
ai suddetti fini, in base al sistema del cumulo o della totalizzazione dei periodi contributivi e delle
contribuzioni, secondo quanto stabilito dall’art. 45 della Regolamento CEE n. 1408 del 1971 del 14

conto di detti periodi di contribuzione come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione
dei Paese membro la cui normativa trovi applicazione in ragione della prestazione richiesta dal
lavoratore migrante.
—che la disciplina comunitaria e segnatamente in generale l’art. 48 del Trattato della comunità
europea assicura ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi il diritto al cumulo di tutti periodi
contributivi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere che per la
conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali. Tale principio del cumulo o della
totalizzazione dei periodi contributivi e delle contribuzioni ha trovato poi l’attuazione nell’art. 45
della regolamento comunitario n. 1408 del 1971 (applicabile ratione temporis) che appunto
prescrive che si tiene conto di detti periodi di contribuzione come se si trattasse di periodi compiuti
sotto la legislazione del paese membro la cui normativa trovi applicazione in ragione della
prestazione richiesta dal lavoratore migrante.
—- che l’art. I del regolamento poi chiarisce che i termini di prestazioni, pensioni e rendite
designano indistintamente tutti tali trattamenti di carattere previdenziale. Quindi il beneficio della
totalizzazione è diretto – come previsto dall’art. 45 cit. – al mantenimento o al recupero del diritto
alle “prestazioni”, intendendo per prestazioni un trattamento di tipo previdenziale e tale è
certamente nella specie il diritto alla pensione di vecchiaia vantato dalla ricorrente.
Nella specie il criterio della totalizzazione è stato applicato dalla Corte d’appello per integrare il
requisito m inimo e ontributivo a I fine di r iconoscere a Ila lavoratrice il diritto a Ila c ontribuzione
figurativa per i periodi di maternità.
che argomento confermativo di tale criterio può desumersi proprio dall’art. 9 del regolamento
comunitario che assicura l’applicabilità del principio della totalizzazione dei periodi di
contribuzione ai fini della assicurazione volontaria o facoltativa; ciò che esprime un principio più
ampio di rilevanza dei periodi contributivi maturati nei vari paesi della comunità.
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giugno 1971, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, appunto prescrive che si tiene

—- che – anche se ciò è pacifico tra le parti – la contribuzione maturata dalla lavoratrice in Svizzera
è equiparata alla contribuzione maturata in un paese della comunità europea in ragione dell’accordo
intervenuto (il 21 giugno 1999) tra la Confederazione elvetica e la Comunità europea per effetto del
quale ha trovato a pplicazione il regolamento comunitario suddetto a partire dal I g iugno 2002.
che risulta ulteriormente confermata l’inconsistenza dell’ulteriore obiezione qui formulata
dall’Istituto ricorrente – secondo la quale la suddetta normativa UE in materia di riconoscimento di
tutti i periodi contributivi maturati dai lavoratori migranti nell’ambito della UE andrebbe riferita

applicabile all’accredito contributivo in oggetto perché esso è meramente strumentale alla
costituzione della provvista contributiva, la quale rappresenta una fase antecedente rispetto al
momento in cui opera la totalizzazione, che interviene solo dopo la regolare costituzione delle varie
provviste nazionali. Infatti, l’accreditamento della contribuzione figurativa richiesto dalla Greco è
finalizzato ad integrare il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione previdenziale,
analogamente a quel che accade di solito nei casi di riconoscimento della facoltà di ricongiunzione,
che sottende proprio la totalizzazione dei contributi, a sua volta finalizzata alle conseguenti
prestazioni in favore del lavoratore beneficiario, da correlare quantitativamente all’intero complesso
contributivo in tal modo cumulato.
che come sottolineato da Cassazione n 5361/2012 ” nell’attuale fattispecie viene anche in
rilievo la tutela del valore sociale della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 è finalizzato
a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost..
Ciò risulta conforme anche agli indirizzi e alla legislazione della UE (a partire, in particolare, dalle
direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell’Unione nel suo
complesso s ia da p arte dei s ingoli S tati, s i r iconosce c he la t utela de Ila m aternità p uò favorire
l’aumento dell’occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità
del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e alla riduzione
del rischio di povertà delle famiglie in generale.
D’altra parte, non va dimenticato che anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(cui, com’è noto, l’art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati)
all’art. 23 – dopo aver stabilito che “la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i
campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione” – aggiunge che “il principio
della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a
favore del sesso sottorappresentato (per l’uso della Carta vedi: sent. cost., n. 80 del 2011)”.

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soltanto alla possibilità di usufruire di “prestazioni” in denaro o in natura e quindi non sarebbe

Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato essendo la pronuncia della Corte territoriale
conforme ai suddetti principi.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l’INPS a pagare le spese processuali che liquida in € 100,00 per

del difensore avv. Raffaele Trivellini dichiaratosi antistatario .
Roma 24/9/2013

esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge, con distrazione a favore

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