Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28019 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 09/12/2020), n.28019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15549/2019 proposto da:

S.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Tania Reggiani, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2054/2018 della CORTE di APPELLO di L’Aquila,

depositata il 31/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto da S.S., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto il ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto – pur senza tacciare di non credibilità il racconto del richiedente che aveva riferito di essere fuggito per lo stato di incertezza per la tutela dei diritti umani nel suo Paese, poichè un suo amico era stato imprigionato durante lo scontro tra “(OMISSIS)” e la popolazione civile ed era morto durante la detenzione – che la vicenda narrata, non integrava gli estremi per il riconoscimento della protezione richiesta.

Quindi, quanto alla protezione sussidiaria richiesta ex art. 14, lett. c), ha affermato che non vi era una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza, in quanto in Costa d’Avorio non si ravvisava la presenza di un conflitto armato tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente (come risultava da Amnesty International 2015/2016 e 2016/2017, da COI 2017/2018 e da altre fonti).

Infine, ha denegato anche il permesso per motivi umanitari, poichè non ricorrevano le condizioni per la concessione, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive o soggettive ed ha respinto la domanda con cui il richiedente ha invocato l’applicazione del di diritto d’asilo

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, relativo al diniego del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il ricorrente, senza formulare specifiche critiche avverso la decisione impugnata, sostiene che il permesso di soggiorno poteva essere concesso per ragioni caritatevoli ai sensi dell’art. 6, par. 4 della cd. “direttiva rimpatri”.

Il motivo è infondato.

Invero, va rammentato che l’art. 6, par. 4, della direttiva 115/2008/CE contempla soltanto una possibilità – non un obbligo per gli Stati membri di rilasciare un autonomo permesso di soggiorno per ragioni caritatevoli, e che il legislatore italiano non ha ritenuto di prevedere anche il rilascio di questa tipologia di permesso di soggiorno (Cass. n. 12357/2018), oltre alle fattispecie di protezione internazionale costituite, come si è detto, dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame del Country Reports on Human Rights Practies – Cote d’Ivorie pubblicato il 3/3/2017.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che tale fonte è stata approfonditamente esaminata dalla Corte di appello che ha formulato una propria articolata motivazione, escludendo la presenza di una situazione di violenza ed insicurezza e/o di grave instabilità nella zona di provenienza ed il ricorrente non illustra quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), ma si limita a trascrive parte del documento.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA