Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28018 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22527-2017 R.G. proposto da:

G.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Gallippi,

dall’Avv. Fabrizio Francia e dall’Avv. Cristina Speranza, con

domicilio eletto in Roma, via Cipro n. 77, presso lo Studio di

quest’ultima;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Renate von Guggenberg,

dall’Avv. Laura Fadanelli, dall’Avv. Stephan Beikircher, dall’Avv.

Lukas Plancker e dall’Avv. Michele Costa, con domicilio eletto in

Roma, via Bassano del Grappa, n. 2, presso lo Studio di

quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2017 della Corte d’Appello di Trento, sez.

distaccata di Bolzano, depositata il 23/03/2017;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 luglio 2019

dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni;

Udita la relazione del Procuratore Generale, nella persona del

Sostituto Procuratore Dott. Alberto Cardino, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

Uditi gli Avv.ti Gallippi Alberto e Fabrizio Francia per Patrizia

Gallippi;

Uditi gli Avv.ti Michele Costa e Lukas Plancker per la Provincia

Autonoma di Bolzano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 44/2017 della Corte d’Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, depositata il 25/03/2017, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Bolzano che si avvale della facoltà di depositare memoria.

La vicenda trae origine dal decreto n. 411/23.5 del 2013 con cui la Provincia Autonoma di Bolzano chiedeva all’attuale ricorrente la restituzione del 70% della borsa di studio che le era stata erogata per finanziare la sua specializzazione postuniversitaria in pediatria presso l’Università di (OMISSIS), oltre agli interessi legali, ammontanti ad Euro 54.476,88, maturati a partire dalla data delle effettive liquidazioni fino al giorno della richiesta di restituzione.

A G.P. era stato concesso un contributo per il finanziamento della sua specializzazione postuniversitaria in pediatria presso la Clinica universitaria di (OMISSIS), ammontante ad Euro 97.816,94, a fronte del suo impegno, ai sensi del D.P.G.P. n. 6 del 1988, di prestare cinque anni di servizio presso il Servizio sanitario della Provincia di Bolzano, nei dieci anni successivi al conseguimento della specializzazione; la mancata osservanza totale di tale impegno comportava la restituzione fino al massimo del 70% del contributo percepito; per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio non prestato era prevista, invece, la restituzione al massimo nella misura del 14%.

L’ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bolzano, ammetteva di non avere mai esercitato la professione medica nella Provincia di Bolzano, affermava di avere prontamente restituito il 70% dell’assegno percepito non appena ricevuta dall’Ufficio formazione del personale sanitario la richiesta di documentare il servizio prestato; chiedeva il rigetto della domanda di pagamento degli interessi legali per il periodo intercorso tra la data dei singoli versamenti e quella della restituzione, sull’assunto che la L.P. n. 1 del 1986 prevedesse la decorrenza degli interessi solo a far data dalla richiesta di restituzione della borsa di studio e che, avendo restituito il 70% della somma ricevuta prima del decreto ingiuntivo e della intimazione di pagamento, non fosse tenuta a corrispondere alcunchè a titolo di interessi.

Il Tribunale di Bolzano, qualificato l’impegno di G.P. di lavorare per cinque anni per il servizio sanitario della Provincia di Bolzano, nel decennio successivo al conseguimento della specializzazione, come meramente privatistico, riteneva di applicare i principi ordinari in tema di obbligazioni pecuniarie, per le quali l’art. 1382 c.c. prevede il decorso automatico degli interessi dal momento in cui il credito fatto valere diventa liquido ed esigibile: momento coincidente, nel caso di specie, con quello di revoca della bors studio e di richiesta di restituzione del 70%.

La Provincia di Bolzano impugnava la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Bolzano che, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, ne accoglieva l’appello, dichiarava dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, in applicazione dell’art. 1382 c.c., confermava la natura privatistica del rapporto, dichiarava inapplicabili i provvedimenti di natura pubblicistica invocati dalla Provincia perchè entrati in vigore successivamente alla costituzione del rapporto e perchè non dotati di efficacia retroattiva, infine, compensava tra le parti le spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

Si dà atto che con ordinanza n. 10966/2019 la trattazione della controversia era stata rimessa alla Pubblica Udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.P. di Bolzano, art. 7 e del D.P.G.P. 29 marzo 1988, art. 6 là dove la sentenza aveva qualificato il credito restitutorio come liquido e certo, facendo conseguentemente decorrere gli interessi dall’erogazione del contributo anzichè dalla delibera che aveva determinato l’effettivo ammontare della prestazione restitutoria.

L’errore imputato alla Corte territoriale è quello di aver ritenuto che il contenuto dell’obbligazione restitutoria fosse liquido perchè determinabile con un semplice calcolo, in assenza di discrezionalità da parte dell’ente pubblico: discrezionalità, invece, sussistente, giacchè, anche nel caso di inosservanza totale dell’impegno, la PA avrebbe potuto esigere una restituzione inferiore al tetto massimo del 70%.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, è necessario identificare la ratio della concessione del finanziamento per il conseguimento della specializzazione in pediatria controbilanciata dall’impegno della beneficiaria di offrire, una volta conseguita la specializzazione, la propria attività per il servizio sanitario pubblico della Provincia di Bolzano, con previa determinazione normativa degli obblighi restitutori in caso di inosservanza di tale impegno.

Sulla questione è intervenuta il 20/12/217 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C- 419/16, investita dal Tribunale di Bolzano di due questioni pregiudiziali; la prima, ai fini che qui interessano – che traeva origine dalla richiesta della Provincia di Bolzano rivolta ad un beneficiario della borsa di studio, di ammontare pari ad Euro 68,515,24, di restituirla maggiorata di interessi per un importo di Euro 51,418,63: somma che il giudice aveva reputato in concreto ben superiore a quella che era stata percepita a titolo di assegno -verteva sul se l’art. 2, comma 1, lettera c), della direttiva (75/363) e l’allegato (di tale direttiva) dovessero essere interpretati, in caso di inosservanza totale dell’obbligo di prestare la propria attività, una volta conseguita la specializzazione, a beneficio del servizio sanitario pubblico della Provincia, nel senso di ritenere permesso espressamente alla Provincia autonoma di Bolzano, ente che aveva finanziato la rimunerazione, di ottenere la restituzione di un importo fino al 70% dell’assegno concesso, oltre agli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui l’amministrazione aveva versato le singole contribuzioni. La Corte ha ritenuto che la misura prevista dalla L.P. Bolzano n. 1 del 1986 è destinata ad assicurare alla popolazione della Provincia di Bolzano un’assistenza medica specialistica di qualità elevata, equilibrata e accessibile a tutti, preservando al tempo stesso l’equilibrio finanziario della sicurezza sociale, creando posti supplementari per la formazione di medico specialista e consentendo così di incrementare il numero di medici specialisti sul mercato del lavoro. Pertanto, tale normativa, costringendo i medici che avevano beneficiato dell’assegno di cui trattasi ad esercitare la loro attività professionale nella Provincia autonoma di Bolzano per un certo periodo dopo il conseguimento della loro specializzazione, contribuiva a soddisfare la domanda di medici specialisti in tale provincia.

Tale inquadramento permette di fissare alcune premesse in iure:

– la previsione di restituzione dell’assegno ottenuto in misura variabile in ragione della intensità dell’inosservanza dell’impegno non era configurabile alla stregua di una clausola penale, perchè la sua ratio non era quella di liquidazione anticipata e forfettaria del danno; ai fini che qui interessano, ove la restituzione dell’assegno fosse stata invocata a tale titolo la decorrenza degli interessi sarebbe stata quella della domanda fino al soddisfo (Cass. 16/05/2017, n. 12188);

– l’obbligo restitutorio non trovava titolo nel venir meno, a causa dell’inadempimento, della causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale, perchè in tal caso avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il quale, quanto alla decorrenza dell’obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi, richiede l’accertamento dello stato soggettivo dell’accipiens (cfr. ex multis Cass. 02/08/2006, n. 17558, secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall’una all’altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell’indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c. il debito dell’accipiens – a meno che questi sia in mala fede produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale)

– in altri termini, la richiesta di restituzione del contributo concesso per l’inadempimento anche totale dell’impegno richiesto allo specializzato dalla Provincia non sarebbe valsa a mettere le parti nella condizione nella quale si sarebbero trovate prima dell’instaurazione del rapporto, ma rappresentava una sorta di conversione legale e predeterminata dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Insomma, lo specializzando avrebbe dovuto restituire il prestito, una volta conseguita la specializzazione, prestando la propria attività a favore del servizio sanitario provinciale pubblico ovvero rimettendo alla Provincia le somme ricevute maggiorate degli interessi legali, in misura rapportata alla gravità dell’inosservanza.

E’ l’implicito ragionamento posto alla base della decisione della Corte d’Appello che ha individuato la fonte dell’obbligazione restitutoria nel formale impegno assunto da G.P. di lavorare per cinque anni per il servizio sanitario provinciale ed applicato, anche con pertinenti richiami giurisprudenziali, la disciplina relativa all’adempimento di un’obbligazione restitutoria (e non risarcitoria), la quale ove sia certa, liquida ed esigibile produce interessi dalla data dei singoli versamenti (“Infatti, gli interessi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, a nulla rilevando ogni eventuale indagine sulla sussistenza di un inadempimento colpevole e senza che, perciò, il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora, trovando l’obbligazione da interessi il proprio giuridico fondamento nella sola esigibilità della somma, e rappresentando la relativa decorrenza una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento di quanto dovutogli (Cass. 18/07/2002, n. 10428)).

Il thema decidendum si restringe, allora, alla verifica che il credito vantato avesse le caratteristiche indicate, soprattutto quanto al profilo della liquidità, perchè la certezza e la esigibilità non sono oggetto di contestazione.

La caratteristica della liquidità è esclusa dalla ricorrente sulla scorta dell’argomento secondo cui, nonostante la predeterminazione normativa dei criteri di liquidazione, restava un margine di valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione circa la determinazione della misura della somma da restituire; la medesima caratteristica, per contro, era stata riconosciuta, dalla Corte d’Appello proprio in ragione della non ricorrenza di margini di valutazione discrezionale da parte della P.A. tant’è che la stessa ricorrente aveva restituito spontaneamente il 70% della somma ricevuta (era stata in grado di farlo ricorrendo ad un semplice calcolo matematico).

L’assunto della ricorrente non coglie nel segno.

Il D.P.G.P. n. 6 del 1998 che aveva determinato i criteri per la determinazione dell’obbligazione restitutoria, all’art. unico, comma 4 di cui si componeva, riprodotto dalla ricorrente a p. 9 del ricorso, prevedeva: “l’inosservanza totale o parziale dell’impegno di cui al comma 1 è accertata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell’assessore provinciale competente, che determina l’ammontare (…) del contributo da restituirsi (…) tenuto conto delle eventuali giustificazioni dell’interessato”.

E’ vero dunque che vi erano degli spazi di discrezionalità da parte dell’amministrazione provinciale, ma solo allo scopo di tener conto delle eventuali giustificazioni dell’interessato.

In altri termini, per escludere, in caso di inosservanza totale dell’impegno di prestare a favore del servizio sanitario della provincia la propria attività, l’obbligo di restituire il finanziamento ottenuto nella misura massima del 70%, la ricorrente avrebbe dovuto addurre una qualche giustificazione da sottoporre alla valutazione dell’amministrazione provinciale.

Che la ricorrente non abbia prodotto giustificazioni è implicitament dimostrato dalla restituzione del 70% del contributo ricevuto prima ancora di ricevere il decreto ingiuntivo: restituzione volontaria che indirettamente prova la consapevolezza da parte della ricorrente di quale fosse l’entità dell’obbligazione restitutoria – e che essa, nel suo caso, fosse sottratta alla valutazione discrezionale della P.A. – e la natura liquida del credito restitutorio vantato dalla Provincia di Bolzano, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.

La conclusione della sentenza impugnata che gli interessi fossero dovuti a decorrere dalla data dei singoli versamenti risulta, dunque, immune da errori. Peraltro, risulta in linea con il convincimento dell’Avvocato dello Stato nella citata Causa C C-419/16, il quale, al p. 93, ha stimato gli interessi addebitati non irragionevoli, perchè “l’obbligo di pagamento degli interessi (legali) è semplicemente dovuto al pagamento tardivo e, come tale, costituisce una logica conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione (contrattuale) di prestare servizio nella Provincia o, in alternativa, di restituire l’assegno senza ritardo”.

A tale conclusione si è allineata la decisione resa dalla Corte di Giustizia sulla questione pregiudiziale richiamata, la quale (cfr. p. 50) ha affermato che l’importo da rimborsare non appare sproporzionato, in quanto non eccede – al di là degli interessi legali che sono una conseguenza normale di un ritardo nel pagamento – la somma percepita a titolo di detto finanziamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’omesso esame di un fatto asseritamente decisivo per il giudizio, rappresentato dall’impegno da lei assunto nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano: impegno che si sarebbe risolto in una integrazione del disciplinare del rapporto giuridico di natura privatistica instauratosi tra il medico e l’Amministrazione e da cui si evinceva che solo la determinazione della Giunta provinciale avrebbe determinato l’esatto ammontare dell’obbligo restitutorio.

Il motivo è assorbito.

3.Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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