Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28018 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28018 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
N‘

sul ricorso 17072-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del Presidente pro tempore
e legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELE DE ROSE,
CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

BARTALESI VASCO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIM_ALDI;
– controricorrente –

29/04/2014 emessa nel procedimento iscritto al n°283/2014 R.G.,
confermata dall’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
del 23/04/2015 emessa nel procedimento iscritto al n° 465/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Firenze con sentenza 474/2014 del 29.4.2014,
dichiarava l’insussistenza dell’obbligo contributivo di Bartalesi Vasco,
socio della snc B.M.B., presso la Gestione commercianti annullando gli
avvisi di addebito opposti, sul rilievo che nell’ambito della società il
predetto si era limitato a gestire un unico immobile di proprietà, locato
a terzi, senza svolgere di fatto altra attività;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
in data 23.4.2015, la Corte d’appello di Firenze dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’INPS per difetto d’una
ragionevole probabilità d’accoglimento;
che avverso tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità
epigrafata, ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha
opposto difese il Bartalesi, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe le parti
hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, 2° comma, c.p.c.;
Ric. 2015 n. 17072 sez. ML – ud. 18-10-2017
-2-

avverso la sentenza n. 474/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE del

Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione dell’art.
1 legge 22 luglio 1966 n. 613, dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n.

n. 662, dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2291,
2298 e 2697 c. c., assumendosi che i requisiti richiesti dalla legge per la
iscrizione alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il
socio di snc, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto
abilitato a compiere atti in nome della società; che il giudizio di
prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996 è di natura endogena,
ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della
società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività
espletate dal socio al di fuori della attività sociale;
3. che, nel resistere con controricorso, Bartalesi Vasco eccepisce la
decadenza dall’impugnazione, per essere stato il ricorso proposto
tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 348 ter comma,
c.p.c.;
4. che ritiene il Collegio si debba dichiarare l’inammissibilità del
ricorso dell’INPS;
5. che, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., quando è
pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione
una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento
di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine
di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione,
se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità, applicandosi, l’art. 327
c.p.c.;

Ric. 2015 n. 17072 sez. ML – ud. 18-10-2017
-3–

1397, così come modificato dall’art. 1 comma 203 legge dicembre 1996

6. che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa
Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso
decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza
d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto,
l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso

richiamo a quest’ultima norma (cfr. Cass. nn. 25115/15, 15235/15,
15239/15e 10723/14, nonché a S.U. n. 25208/15).
7. che Cass., s. u., 7.12.2016 n. 25043 ha affermato il principio alla
cui stregua, se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il
termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325,
secondo comma, c.p.c., decorre dall’udienza stessa per le parti presenti,
o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art.
176 c.p.c. (cfr. Cass., s. u. 25043/2016 cit, con richiamo all’ordinanza
n. 25119/15);
8. che, nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta
all’udienza del 23.4.2015 e depositata lo stesso giorno, sicché non ne
occorreva alcuna comunicazione, con la conseguenza che il ricorso,
avviato per la notificazione in data 24.6.2015, risulta essere tardivo;
9.

che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue che

le spese del presente giudizio di legittimità cedano a carico dell’istituto
ricorrente — nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in
favore del difensore dichiaratosi antistatario – avuto riguardo, per
confutare la richiesta di compensazione delle spese contenuta nella
memoria del ricorrente (in relazione al mutamento di giurisprudenza
successivo al ricorso per effetto di Cass. s. u. 25043/2016, su
decorrenza del termine breve di impugnazione dalla lettura
dell’ordinanza ex art. 348 bis cpc in udienza), anche alla circostanza
Ric. 2015 n. 17072 sez. ML – ud. 18-10-2017
-4-

dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il

che le pronunzie di merito sono conformi all’orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato in tema di insussistenza dell’
obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in ipotesi di reddito
costituito dalla mera percezione dei canoni di locazione di immobili da
parte dei soci di società di persone;

controricorrente relative alla inammissibilità del ricorso per sussistenza
di un precedente giudicato, che risultano superate dalla preliminare
rilevazione dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione;
11. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’INPS al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
euro 200,00 per esborsi, euro 1500,00 per compensi professionali, oltre
accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15 %, con distrazione in favore dell’avv. Mariateresa
G rimaldi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13,
comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

10. che non rilevano le osservazioni di cui alla memoria del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA