Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28018 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28018 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 20512-2008 proposto da:
MAIORANO GIUSEPPE MRN GPP 37D13 A6620, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio
dell’avvocato SALERNI ARTURO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS AURELIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2497

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

Data pubblicazione: 16/12/2013

ope legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1543/2007 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 16/11/2007 R.G.N.
4366/2006;

udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2.3.2004 Maiorano Giuseppe conveniva dinanzi
al Tribunale di Bari il Ministero della Giustizia esponendo di essere stato nominato.
con decreto del Presidente della Corte d’Appello di Bari n. 75 del 12.02.1998.
reggente delle cancellerie della medesima Corte con decorrenza dal 1° ottobre 1997
fino al suo pensionamento, avvenuto alla fine dell’anno 2000. sicchè chiedeva, previo
accertamento dello svolgimento in via prevalente, continuativa ed ininterrotta

del diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, nonché di tutti gli
emolumenti ed indennità di carattere economico, assistenziale e previdenziale,
interessi e rivalutazione – da quantificarsi in separato giudizio – dall’entrata in vigore
del d.lgs 387/98, “momento che coincide con il passaggio di un anno (1.10.19971.10.1998) di copertura delle mansioni superiori non retribuibili perché rientranti
nelle normali mansioni previste per i C3”.
In particolare, il ricorrente deduceva il superamento del periodo fisiologico di
reggenza legislativamente disciplinato e quindi il diritto alla percezione del
corrispettivo previsto per l’attività in concreto espletata.
Si costituiva l’Amministrazione convenuta eccependo pregiudizialmente il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo nel merito l’infondatezza
della domanda, perché l’espletazione in via di fatto, da parte del Maiorano, della
reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare, rientrando tra
le attività proprie del profilo di appartenenza C3 del CCNL applicabile (precedente
IX qualifica funzionale). in ogni caso non poteva configurare svolgimento di
mansioni superiori.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva decisa con
sentenza del 22.05.2006, con la quale il Tribunale di Bari, ritenuto il proprio difetto
di giurisdizione con riferimento alla parte di domanda attinente al periodo lavorativo
1.10.97-30.6.98, rigettava la restante domanda e compensava le spese.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello il ricorrente originario.
Resisteva il Ministero appellato, ribadendo le tesi difensive sostenute in
primo grado.
La corte d’appello di Bari con sentenza del 23 ottobre 2007 — 16 novembre
2007 rigettava l’appello e compensava tra le parti le spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con
cinque motivi.
20512_08 r.g.n.

3

ud. 17 luglio 2013

dall’1.10.1997 sino al 31.12.2000 delle superiori mansioni di reggente, l’accertamento

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso articolato in cinque motivi il ricorrente deduce di aver
ampiamente provato lo svolgimento dell’attività di reggenza a carattere dirigenziale
depositando numerosi provvedimenti a firma del ricorrente stesso. La
documentazione prodotta in primo grado era stata ritenuta dal tribunale sufficiente e
idonea a dimostrare la natura dirigenziale dell’attività svolta come reggente della

controdedotto in proposito.
Argomenta poi il ricorrente che l’art. 20 d.p.r. 266/87 era inapplicabile nella
specie. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale disposizione fosse
applicabile. Infatti l’art. 39 del contratto collettivo nazionale e dell’art. 34 del
contratto integrativo per il biennio 1998-1999 individuavano tra le diverse norme non
più applicabili proprio il d.p.r. n. 44 del 1990, che a sua volta richiamava l’art. 20 del
d.p.r. n. 266 del 1987. La disposizione contrattuale richiama la perdurante
applicabilità del d.p.r. n. 44 del 1990 unicamente con riferimento alle denominazioni
della ex nona qualifica, ma il profilo professionale della nona qualifica funzionale era
da ricercare soltanto nela contratto collettivo.
Il ricorrente poi deduce la violazione dell’art. 25 contratto integrativo
nazionale 5.4.2000. Secondo tale disposizione contrattuale – sostiene il ricorrente – il
ministero avrebbe potuto assegnare solo funzioni vicarie ma non anche quelle di
reggenza.
Deduce altresì violazione dell’art. 56 d.lgs. 29/1993 perché la reggenza
d’ufficio concreta lo svolgimento di mansioni dirigenziali con relativo
riconoscimento della retribuzione correlata all’esercizio di mansioni superiori.
2. Il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
connessi — è infondato.
3. Va premesso che non è oggetto delle censure dal ricorrente – e quindi è un
dato non contestato – il difetto di giurisdizione relativo al periodo anteriore al
1.7.1998, dichiarato dal giudice di primo grado, periodo che è quindi fuori dal Ihema
decidendum.
4. In diritto è risolutivo il principio di diritto già enunciato da questa Corte
(Cass., sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3814) che proprio in tema di reggenza, da parte
del personale appartenente alla qualifica C3, del pubblico ufficio sprovvisto.
temporaneamente, del dirigente titolare, ha affermato che l’art. 20 del d.P.R. n. 266
20512_08 r.g.n.

4

ud. 17 luglio 2013

cancelleria della corte d’appello senza che il ministero in grado d’appello nulla avesse

del 1987 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26
marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve
essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi
generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cosi.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n.
165 del 2001), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione
dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla
straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”),

specifica norma regolamentare. senza che si producano gli effetti collegati allo
svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento
di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale
copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta
svolgimento di mansioni dirigenziali. Né, a tal fine, assume rilievo la disposizione di
cui all’art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 comparto ministeri – personale non
dirigente, che – nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all’attribuzione
di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza – riguarda la
diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente.
A tale principio è conforme la impugnata pronuncia della Corte d’appello che
quindi si sottrae alle censure del ricorrente.

5. La corte d’appello ha innanzi tutto considerato che in realtà non
apparteneva al petitum originario la reggenza relativa al periodo intercorso sino al 1°
ottobre 1998, posto che, come precisato nel ricorso introduttivo, la suddetta data
costituiva il “momento che coincide con il passaggio di un anno (1.10.97-1.10.98) di
copertura delle mansioni superiori non retribuibili perché rientranti nelle normali
mansioni previste per i C3”.
Per il periodo successivo a tale data la Corte d’appello ha ritenuto che trovava
applicazione la normativa del CCNL 16.2.99 del comparto Ministeri relativo al
quadriennio 1998-2001, con il quale si era proceduto alla riclassificazione del
personale dipendente del comparto sostituendo le qualifiche funzionali con le Aree
funzionali. In particolare la nona qualifica funzionale è stata riassorbita nell’area C.
posizione economica C3, le cui caratteristiche professionali di base sono state
riportate nell’allegato A dello stesso CCNL e sono state individuate, tra l’altro nei
“lavoratori che per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente
funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare, dirigono o coordinano attività
di vari settori e strutture di livello non dirigenziale … “.
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ud. 17 luglio 2013

con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta

La contrattazione collettiva poi prevedeva che in sede di prima applicazione i
profili dei personale dipendente coincidevano. nelle denominazioni, con quelli di
inquadramento previsti dal d.P.R. n. 1219/84 e dal d.P.R. n. 44/90 all. 1-2-3, sino
all’applicazione dell’art. 13, comma 5, del medesimo CNNL il quale, a sua volta.
rinviava per l’individuazione di nuovi profili alla contrattazione integrativa da
disporsi a livello di ciascuna amministrazione, con le organizzazioni sindacali.
Quindi, sino all’applicazione dell’art. 13 cit., rientrava nella competenza

particolare dei direttori di cancelleria, qualunque funzione di vicariato del dirigente:
infatti, il profilo professionale relativo a quest’ultima professionalità, previsto dall’art.
5, comma 2, d.P.R. 44/901 prevedeva che l’impiegato C3 dovesse compiere le
prestazioni previste dall’ardcolo 20 del d.P.R n. 266/87. fra le quali era ricompresa
anche la “sostituzione del dirigente in caso di assenza o di impedimento” e la
“reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.
Successivamente il contratto integrativo nazionale stipulato tra il Ministero
della Giustizia e le 00.SS. il 5.4.2000, all’art. 25, recante la classificazione del
personale appartenente all’Amministrazione giudiziaria, ha definito la figura
professionale del Direttore di cancelleria, inquadrandola nell’Area Funzionale C.
Posizione economica C3, ricomprendendo in essa i “Lavoratori, che nell’ambito di
strutture giudiziarie di notevole complessità e rilevanza sono preposti alla direzione
di un ufficio o servizio con funzioni anche vicarie dei dirigente”, mostrando così – ha
osservato la Corte territoriale – di riferirsi non tanto e non solo alla mera sostituzione
in assenza o impedimento del dirigente titolare, bensì a funzioni vicarie intese in
senso lato, cioè anche quelle che attengono alla vacanza di un ufficio (come peraltro
si evinceva dal protocollo d’intesa sulle posizioni organizzative dell’area C. raggiunto
tra le parti sociali in sede di stipulazione del contratto integrativo in parola, in cui si
priva di rilevanza l’originaria differenza tra vacanza dell’ufficio e mera assenza del
dirigente).
In conclusione le attività vicarie poste in essere dall’attuale ricorrente
rientrano nei compiti propri del profilo di direttore di cancelleria C3 rivestito dal
dipendente sino al suo pensionamento; reggenza giustificata dallo svolgimento di un
procedimento di copertura del posto dirigenziale in questione (fattispecie questa
peraltro diversa da quella della “sostituzione” del dirigente titolare in caso di sua
“assenza”, questa sì intrinsecamente temporanea).

20512_ 08 r.g.n.

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ud. 17 luglio 2013

propria degli impiegati di nona qualifica funzionale (posizione economica C3), ed in

In punto di fatto poi la Corte d’appello ha rilevato che il Maiorano. in tutto il
periodo in discussione, ha continuato a compiere anche le attività proprie delle sue
mansioni di funzionario direttore di cancelleria, peraltro comportandosi
nell’espletamento delle mansioni aggiuntive non come un dirigente (figura non tenuta
al rispetto di un preciso orario di lavoro) allorché ha continuato ad osservare l’orario
di servizio, “firmando o marcando elettronicamente l’ora di ingresso e di uscita ed
effettuando anche prestazioni di lavoro straordinario” regolarmente compensate.

legale, contrattuale collettiva nazionale e contrattuale collettiva integrativa il
dipendente “direttore di cancelleria”, già IX qualifica funzionale, divenuto C3, aveva
tra le sue mansioni anche quelle di vicario del dirigente. Quindi era tenuto ad
espletare mansioni di reggenza perché rientravano nel suo profilo.
Infine mette conto rilevare anche che la Corte d’appello ha altresì ritenuto che
in concreto fosse mancata la piena prova che il Maiorano avesse svolto a pieno
mansioni di natura dirigenziale.

6. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della
fattispecie e dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione della reggenza nel
pubblico impiego) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere

Il Presidente

In conclusione la Corte d’appello ha ritenuto che in ragione della disciplina

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