Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28018 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16597/2019 proposto da:

O.K.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Ricciardi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 15 aprile

2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli 15 aprile 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a O.K.I., nato in (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di censura sono denunciati: violazione di legge; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine umanitaria, “non avendo il Tribunale, pur a fronte delle allegazioni del ricorrente, considerato la condizione di grave instabilità sociale e politica esistente in Nigeria”. L’istante lamenta che il giudice del merito non abbia approfondito “le motivazioni concernenti dissidi con i propri parenti, nascenti da vecchi problemi ereditari, i quali rappresentavano il “fulcro” delle problematiche del ricorrente all’interno del proprio paese nativo, esponendolo al pericolo della propria incolumità e della sicurezza”. Richiamando principi enunciati da questa Corte, secondo cui la documentazione prodotta dal richiedente asilo non può considerarsi apoditticamente falsa e per cui, inoltre, la negazione della protezione internazionale non può basarsi su generiche fonti internazionali sui paesi di provenienza, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli abbia escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria e di quella umanitaria sulla sola base di quanto da lui dichiarato riguardo ai motivi che lo spinsero a lasciare il proprio paese. Assume che, secondo quanto documentato da un report del 2019, la Nigeria nord-orientale – l’area geografica in cui non si colloca Ondo State, da cui proviene il richiedente – è zona interessata a una grave emergenza umanitaria; sottolinea come in tema di protezione internazionale il giudice sia chiamato a svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo; deduce, infine, che, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine al livello di integrazione raggiunto dal ricorrente, in comparazione con la manifesta vulnerabilità nella quale lo stesso viveva nel proprio paese di origine.

2. – Il motivo è inammissibile.

2.1. – Esso si compone di una inestricabile congerie di doglianze confusamente ricondotte alla carenza motivazionale – in forme che oltretutto sono richiamano il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 -, alla violazione di legge, senza che siano individuate le norme da prendere in considerazione a tal fine, e alla mancata considerazione di una situazione sociale e politica: evenienza, quest’ultima, che l’istante non chiarisce se debba essere appezzata come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, o come elemento rappresentativo di un non meglio precisato error in judicando in jure, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ora, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

Inoltre, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando – come accade nella fattispecie – la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, lo svolgimento in un singolo motivo di più censure costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

2.2. – E’ solo il caso di aggiungere che, in ogni caso, il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse credibile.

Come è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo le medesime essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

Ciò detto, l’affermazione di non credibilità della narrazione del ricorrente non è stata censurata e, in conseguenza, nessuna questione di mancata spendita dei poteri istruttori ufficiosi poteva in concreto porsi.

Infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). In altri termini, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; cfr. pure Cass. 19 giugno 2020, n. 11936), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa finalizzati alla verifica di fatti o che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.

Nessun problema di approfondimento istruttorio poteva d’altro canto porsi con riferimento alla particolare ipotesi della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit..

In proposito, la Corte di appello ha motivatamente escluso che la regione da cui proviene l’istante sia interessata a tale violenza indiscriminata. L’accertamento svolto implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per totale assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). L’istante non indica, tuttavia, il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.); tantomeno articola una censura in cui denunci una radicale anomalia motivazionale (e cioè la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”: cfr., ancora, le sentenze da ultimo richiamate).

La non credibilità del racconto si riflette, infine, sulla domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria, così come rettamente ritenuto dal giudice del merito (pag. 9 del decreto impugnato). Va considerato, in proposito, che i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trovano applicazione anche in tema di protezione umanitaria (Cass. 24 settembre 2012, n. 16221), con questa precisazione: la scarsa credibilità della narrazione del richiedente in relazione alla specifica situazione prospettata ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria non ha efficacia preclusiva sulla valutazione delle diverse circostanze che denotano una situazione di “vulnerabilità” quale presupposto della protezione umanitaria (Cass. 21 aprile 2020, n. 8020; Cass. 18 aprile 2019, n. 10922). Il ricorrente avrebbe potuto dunque lamentare un vizio del provvedimento impugnato, con riguardo al tema che qui interessa, solo deducendo di aver prospettato, nel giudizio di merito, una situazione di vulnerabilità (rilevante ai fini del della protezione umanitaria) legata a fatti diversi da quelli su cui era stata incentrata la narrazione reputata inattendibile dal Tribunale. Quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto basare un ipotetico accoglimento della domanda di protezione umanitaria solo sulla base dei fatti che erano stati oggetto di allegazione da parte del richiedente: e ciò in quanto la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Ebbene, l’istante non ha prospettato di aver formulato specifiche deduzioni nel senso indicato (ciò che era onerato di fare chiarendo il preciso contenuto delle nominate deduzioni e indicando gli atti processuali rilevanti a tal fine: cfr. art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6).

3. – Il ricorso è in conclusione inammissibile.

4. – Non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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