Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28017 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28017 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 15767-2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, in proprio e quale
procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI;
– ricorrente –

Contro
UGOLINI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO
D’ITALIA 97, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ADAMI, che lo
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- controricorrente nonchè contro
EQUITALL\ CENTRO SPA;
– intimata –

depositata il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1203 del 13.11.2013,
ha dichiarato l’infondatezza delle pretese contributive dell’INPS per il
periodo in contestazione, nonché di quelle azionate a tale titolo con
avvisi di addebito relativi all’attività di lavoro, ritenuta idonea
all’insorgere dell’obbligo nei confronti della Gestione Commercianti,
svolta da Stefano Ugolini in favore della società Stefano Ugolini s.a.s.,
escludendo la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione dell’opponente
nella suddetta gestione;
che, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.,
la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello
proposto dall’INPS per difetto d’una ragionevole probabilità
d’accoglimento;
che della sentenza del Tribunale l’INPS, in proprio e nella qualità
epigrafata, ha chiesto la cassazione l’INPS, affidando l’impugnazione
ad unico motivo, al quale ha opposto difese l’Ugolini, in proprio e
quale socio accomandatario della s.a.s., con controricorso, laddove
Equitalia Centro SPA è rimasta intimata;

Ric. 2015 n. 15767 sez. ML – ud. 18-10-2017
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avverso la sentenza n. 1203/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE,

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1
della legge 22 luglio 1966 n. 613, dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n.
1397, così come modificato dall’art. 1, commi 203 e ss. della legge
662/1996, dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2291,
2298 e 2697 c. c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, assumendosi che: i
requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione alla gestione commercianti
sussistono necessariamente per il socio di sas, in quanto illimitatamente
responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della
società; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996
è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle
vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed
ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale;
3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
4. che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla
gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto
previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che
ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti
previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività
commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un
accertamento in fatto da parte del Tribunale, supportato da una
motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

Ric. 2015 n. 15767 sez. ML – ud. 18-10-2017
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semplificata;

5. che il giudice del merito ha accertato che la s.a.s. di cui il
controricorrente

era

socio

accomandatario, intestataria

di

partecipazioni di altre società, non svolgeva alcuna attività diretta
all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e che l’Ugolini non
svolgeva attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di

mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione
ordinaria e straordinaria della società, nonché la mancanza di prova
idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività
imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla
circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella
semplice;
6. che tale decisione è in linea con il principio già espresso da
questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività
destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a
percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività
commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si
inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di
intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell’il febbraio 2013);
7. che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di
un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;
8. che questa Corte — con riferimento alle società in accomandita
semplice – ha affermato il principio ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio
2016) secondo cui ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che
ha modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986, in
tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far
sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione
personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
Ric. 2015 n. 15767 sez. ML – ud. 18-10-2017
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locazione dell’ immobile di proprietaria, e pertanto non rileva la

cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in
esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso,
come già detto, che l’Ugolini si limitava a percepire il canone di
locazione di immobile;
9. che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di

enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);
10. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc.
civ.;
11. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da
dispositivo, nulla disponendosi nei confronti della parte rimasta
intimata;
12. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento, in favore
dell’Ugolini, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
curo 200,00 per esborsi, curo 2700,00 per compensi professionali, oltre
accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15 %• Nulla nei confronti di Equitalia s.p.a.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13,
comma1bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 18.10. 2017

ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi

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