Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28015 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28015 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

ao.

SENTENZA
o

sul ricorso 15839-2011 proposto da:
SPADAFORA CARMINE (c.f. SPDCMN69H09D086A), nella
qualità di legale rappresentante di SYNTESI S.R.L.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

Data pubblicazione: 16/12/2013

presso l’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FUNARI PIETRO PAOLO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1830

contro

CURATELA FALLIMENTO SYNTESI S.R.L., SYNTESI S.R.L.;

1

- intimate –

avverso la sentenza n.

374/2011 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere

udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

PAOLO

CANONACO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Dott. ANTONIO DIDONE;

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata – depositata il 7.4.2011 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo
proposto da Spadafora Carmine contro la sentenza
dichiarativa di fallimento della s.r.l. “Syntesi”, emessa

su ricorso della stessa società, di cui il reclamante era
stato amministratore.
La Corte di appello ha ritenuto infondati i motivi di
reclamo che attenevano all’assoggettabilità o meno a
fallimento della società fallita, in quanto consorzio con
attività esterna e non interna, come sostenuto dal
reclamante, e alla sussistenza dello stato di insolvenza.
Contro la sentenza di appello lo Spadafora ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Non ha svolto difese la curatela intimata.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 1 1. fall. e vizio di motivazione.
Deduce che l’attività di trasporto per conto terzi
contenuta nell’oggetto sociale era necessitata da esigenze
di autorizzazione per attività da svolgersi in favore dei
consorziati. Non vi è mai stata attività edilizia. Si
trattava di consorzio che non svolgeva attività
commerciale e con rilevanza interna e la Corte di appello
avrebbe potuto accertarlo con una c.t.u. Si duole che il
giudice di appello abbia deciso sulla base della
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previsione statutaria. Erroneamente la Corte di appello
avrebbe ritenuto sussistente il fine lucrativo sulla base
soltanto della previsione statutaria.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione dell’art. 5 1. fall. e vizio di motivazione. In

sintesi contesta che il consorzio si trovasse in stato di
insolvenza: il consorzio ha generato perdite solo a causa
del comportamento dei soci che ne hanno voluto, poi, il
fallimento.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2602, 2612 e
ss. c.c. e vizio di motivazione. Deduce che la fallibilità
o meno di un soggetto giuridico non è data dalla
circostanza che lo stesso svolga attività mutualistica o
lucrativa ma dalla rilevanza esterna o meno dell’attività
svolta e che la stessa sia o meno di natura commerciale
tanto che, ricorrendone i presupposti, può essere
dichiarato il fallimento anche di un soggetto che svolge
attività mutualistica. La Corte di appello avrebbe
erroneamente ritenuto la fallibilità sulla base della sola
previsione statutaria della divisione di utili, elemento
non qualificante. Per contro manca ogni risposta in merito
alla rilevanza esterna dell’attività svolta dal consorzio,
il quale ha operato solo nell’interesse delle società
consorziate.
4

3. – Il primo e il terzo motivo – connessi – possono
essere esaminati congiuntamente.
Le censure sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. L,
Sentenza

n.

2503

del

1993,

in

motivazione),

«costituiscono centri d’imputazione di rapporti
giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le
sentenze 441-89, 1052-69, 1282-51) – i consorzi “con
attività esterna” (art. 2612 ss. c.c.), ai quali vengono
attribuite, appunto, “funzioni imprenditoriali esterne”.
Ciò emerge, infatti, dalla speciale disciplina di tali
consorzi, che attiene – oltreché alla previsione di un
sistema di pubblicità legale (art. 2612 c.c.), in funzione
delle informazioni dei terzi circa la struttura
organizzativa del consorzio – alla già ricordata
rappresentanza in giudizio (art. 2613 c.c., cit.), al
fondo comune (art. 2614 c.c.) e, soprattutto, alla
responsabilità verso terzi (art. 2615 c.c.). Anzi è stata,
proprio, la modifica di quest’ultima disposizione
(mediante l’art. 3 1. 377-76) – che ha introdotto la
responsabilità “esclusiva” del consorzio ” con attività
esterna” (v. Cass. 441-89, cit.), per le obbligazioni
assunte in suo nome (delle quali, in precedenza,
rispondevano,

solidalmente ed illimitatamente, anche
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coloro che avevano agito in nome del consorzio) – a
dilatarne l’autonomia, inducendo (una autorevole dottrina)
a prospettare, addirittura, l’autonomia patrimoniale
perfetta. Quale che sia la latitudine della loro
autonomia, pare certo, tuttavia, che il consorzio “con

attività esterna” sia imprenditore e, come tale, soggetto
al fallimento (v. Cass. 441-89, cit.) – che non si estende
però ai consorziati (non essendo costoro illimitatamente
responsabili delle sue obbligazioni: art. 2615, primo
comma, c.c.) – nonché, in genere, agli “statuti” (per i
diversi “tipi”) di impresa, ove ne ricorrano i presupposti
ed i requisiti rispettivi. Nè privo di significato è il
processo di assimilazione alla società per azione, quale
emerge dalla parziale estensione (ai sensi dell’art. 2615
bis c.c., sub art. 4 1. 377-76) della disciplina della
società stessa ai consorzi con attività esterna (v. Cass.
441-89, cit.). Ne risulta che siffatti consorzi sono
entità giuridiche, autonome rispetto alle imprese
consorziate, nonché portatrici di interessi e posizioni
giuridiche soggettive, distinti da quelli delle imprese
stesse».
In virtù del testo novellato dell’art. 2602 codice civile,
scopo dell’organizzazione comune del consorzio può anche
essere, oltre alla disciplina della concorrenza tra le
imprese dei singoli consorziati, lo svolgimento di alcune
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fasi delle attività d’impresa medesime e ciò, secondo la
migliore dottrina, confermerebbe l’opinione da tempo
manifestata dalla dottrina stessa secondo la quale assume
rilievo nella qualificazione del consorzio la
caratteristica di «impresa ausiliaria» rispetto

all’impresa consorziata. Talché il consorzio, partecipando
della stessa natura dell’imprenditore commerciale
consorziato, ne condivide l’assoggettabilità a procedura
concorsuale.
4.- Ciò premesso in diritto, quanto ai vizi di motivazione
denunciati, va osservato che la Corte di merito ha
accertato – fornendo adeguata giustificazione – che la
società consortile fallita era costituita in forma di
consorzio con attività esterna, evidenziando che <<è lo stesso statuto del consorzio, oltre che la forma di società di capitali in cui esso si esprime, a contenere l'espressa previsione di un'attività esterna come parte dell'oggetto sociale>>, posto che l’art. 3 dell’atto
costitutivo menziona, come “oggetto lo svolgimento, con
propria organizzazione dei mezzi necessari e per conto dei
soci consorziati, delle seguenti attività: esecuzione
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni
mobili ed immobili, di impianti elettrici, igienico
sanitari, di riscaldamento e condizionamento, di pulizia;
– trasporto e movimentazione merci per conto terzi;

_
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servizi amministrativi, contabili ed elaborazione dati e
qualsiasi altro servizio reale”. Inoltre, l’art. 33 dello
statuto prevede che “il risultato di esercizio è ripartito
o destinato secondo la deliberazione presa in merito
dall’Assemblea. In caso di risultato positivo, almeno il

5% dell’utile deve comunque essere destinato alla riserva
ordinaria, secondo il disposto dell’art. 2340 c.c.”,
mentre, secondo l’art. 34, “il pagamento dei dividendi è
effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite
dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione o dall’
amministratore unico”.
La società – secondo la Corte di merito – mostra di avere,
come elemento costitutivo del suo oggetto sociale,
un’attività commerciale che si riverbera e si rivolge
all’esterno, il che ne fa ex sé un consorzio con attività
esterna, per come definito espressamente nell’art. 2612
c.c., secondo il quale il consorzio svolge alcune attività
in confronto di soggetti terzi (e tali non sono i
consociati rispetto all’attività consortile) atteggiandosi
nei confronti di questi come un autonomo centro di
imputazione e di responsabilità.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto
applicabile la normativa sul fallimento alla società in
questione, posto che le società costituite nelle forme
previste dal codice civile ed aventi ad oggetto
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un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento,
indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta
attività, in quanto esse acquistano la qualità di
imprenditore commerciale dal momento della loro
costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio

dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene
per l’imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre
quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo
dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo
statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi
l’assunzione della qualità in un momento anteriore a
quello in cui è possibile, per l’impresa non collettiva,
stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i
molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello
connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. l,
Sentenza n. 21991 del 06/12/2012).
Talché sono infondate anche le censure relative alla
motivazione in fatto.
5.- Quanto al secondo motivo, va rilevato che con esso si
contesta soltanto genericamente la sussistenza dello stato
di insolvenza, senza una specifica censura dell’adeguata
motivazione della sentenza impugnata, la quale ha desunto
il presupposto oggettivo di fallibilità dall’analisi dei
bilanci, che indicava, alla fine del 2008, debiti per euro
1.017.638 (costituiti da debiti verso dipendenti ed enti
9

-

previdenziali, debiti verso l’erario per imposte, debiti
verso fornitori), con una perdita d’esercizio di euro
31.197,18, a fronte di un attivo costituito da crediti chirografari – per complessivi euro 965.485, da riscuotere
però anche in confronto dei consociati, di cui almeno due

della Edil Bruzia srl, fallita, ed euro 435.412,90 nei
confronti della Dolce Forno srl, anch’essa fallita). Tali
dati, unitamente all’inesistenza di personale e di beni di
«nessun genere» in capo alla società, perché tutti i
beni strumentali erano stati venduti nel marzo 2008, la
totale erosione del capitale sociale e l’inesistenza della
liquidità

pur

figurante

in bilancio

hanno

correttamente indotto la corte di merito a rigettare il
reclamo in punto insolvenza e tale motivazione appare solo
genericamente impugnata.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013, nella
camera di consiglio della prima sezione civile.

risultavano falliti (euro 203.719,29 vantati nei confronti

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