Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28015 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16321-2019 proposto da:

LOMBARDAVITA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAILA MARIA COSTA;

– ricorrente –

nonché contro

G.A., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1771/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa, discussa in sede camerale D.L. n. 137

del 2020, ex art. 23, comma 8, svolta il 13/04/2021 dal Consigliere

Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni trasmesse per iscritto dal PM Dott. NARDECCHIA

Giovanni Battista.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Lombarda Vita s.p.a. con atto notificato il 17/5/2019 propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 1771/2018 del 20/11/2018 della Corte d’Appello di Brescia. I sig.ri G.A. e G.G., intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

2. Per quanto ancora rileva, la Lombarda Vita s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto di pagare ad G.A. la somma di Euro 250.000,00 a seguito della scadenza della polizza assicurativa in caso vita stipulata tra le parti. L’opponente eccepiva che in forza di una dichiarazione del 12/1/2005, sottoscritta contestualmente alla conclusione del contratto, il beneficiario della polizza sia in caso di vita che in caso di morte non fosse la contraente, ma il fratello G.G.; inoltre, deduceva che, per mero errore, durante la vigenza della polizza la compagnia aveva liquidato le cedole annuali all’assicurata piuttosto che al germano beneficiario. Il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione ritenendo che l’assicurata non avesse disconosciuto tempestivamente la conformità della fotocopia prodotta dall’opponente all’originale, in quanto nella comparsa di costituzione e risposta l’opposta si era limitata a dichiarare di non sapere se la firma apposta sul documento fosse effettivamente la sua. Per tali ragioni, riteneva riconosciuta e, come tale, probante la fotocopia e revocava il decreto ingiuntivo condannando la sig.ra G.A. a pagare all’assicuratore opponente le somme ricevute durante la vigenza della polizza.

3. Avverso la sentenza, la sig.ra G.A. ha proposto gravame. La compagnia assicuratrice, in via di appello incidentale condizionato, reiterava la domanda di indebito già svolta in prime cure nei confronti del sig. G.G., al quale aveva liquidato la somma di Euro 250.000,00 quale beneficiario a scadenza della polizza. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto entrambi i gravami. In particolare, quanto all’appello principale ha ritenuto che, alla luce di una interpretazione complessiva della comparsa di costituzione e risposta di primo grado dell’assicurata, quest’ultima avesse disconosciuto tempestivamente la scrittura privata; che, di contro, il documento non fosse utilizzabile ai fini probatori, nonostante la ritualità del disconoscimento, perché la compagnia appellata non aveva mai prodotto l’originale del documento e, pertanto, non era possibile procedere alla verificazione richiesta, né ne era stato dedotto l’incolpevole smarrimento. Di conseguenza, ha accolto la domanda di pagamento della somma di Euro 250.000,00 spiegata dalla sig.ra G.A., in quanto effettiva beneficiaria della polizza anche in caso di vita sulla base del testo della proposta contrattuale prodotta sia dall’assicurata ingiungente che dalla compagnia ingiunta. Quanto all’appello incidentale condizionato, accoglieva la domanda ex art. 2033 c.c. spiegata dalla compagnia nei confronti del sig. G.G. e condannava quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 250.000,00.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c.. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 dell’art. 111Cost., comma 6, e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2”. La Corte d’Appello sarebbe incorsa nei vizi in epigrafe là dove ha ritenuto che la dichiarazione del 12/1/2005 prodotta dalla compagnia assicuratrice all’atto di iscrizione della causa a ruolo fosse stata tempestivamente disconosciuta dall’assicurata in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado. Ad avviso della ricorrente, invece, il primo e unico disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento sarebbe stato effettuato tardivamente solo all’udienza del 29/9/2011, mentre nella comparsa di costituzione e risposta l’assicurata avrebbe dichiarato esclusivamente “di non sapere se la firma apposta fosse o meno la sua”.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La Corte d’appello ha ritenuto che la scrittura privata del 12/1/2005 – prodotta dalla compagnia assicuratrice e nella quale il fratello dell’assicurata veniva indicato quale beneficiario della polizza anche in caso di vita – fosse stata disconosciuta tempestivamente sulla base di una interpretazione complessiva della comparsa di costituzione e risposta depositata dall’assicurata in primo grado. In particolare, quanto al contenuto dell’atto di parte, il giudice di secondo grado ha rilevato che con esso l’opposta contrapponeva alla prospettazione dell’opponente la circostanza che le cedole via via maturate le erano state puntualmente liquidate; vieppiù, con missiva del 22 luglio 2010 la compagnia assicuratrice le aveva confermato di essere beneficiaria della polizza in caso di vita, mentre il fratello lo era in caso di morte; con successiva comunicazione, la compagnia l’aveva invitata a scegliere le modalità di erogazione del capitale in vista della scadenza del 10 febbraio 2011; nonché, ella aveva reiteratamente manifestato la propria opposizione alla missiva del 5 ottobre 2010 con cui le veniva comunicato che il fratello doveva intendersi quale beneficiario anche in caso di vita. Accanto a tali rilievi, la Corte di merito ha evidenziato che la medesima comparsa, a pagina 5, era del seguente tenore: “La signora G.A. che ha preso visione di tale scrittura dichiara e afferma di non aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione in tal senso”, talché ha ritenuto specifico e tempestivo il disconoscimento e non condivisibile l’interpretazione offerta dal giudice di prime cure che aveva valorizzato esclusivamente l’inciso contenuto a pag. 7 per cui “Parte opposta non sa se effettivamente la firma apposta sul miracoloso documento apparso nell’ottobre dell’anno 2010 sia effettivamente la sua ma certo ne nega e contesta il contenuto”.

1.3. La pronuncia, in iure, si allinea al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il disconoscimento di una scrittura privata non richiede, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata o sacramentale, pur dovendo avere caratteri di specificità e determinatezza, non potendo costituire una mera espressione di stile, dovendo l’interprete spingersi a valutare il contenuto complessivo delle dichiarazioni della parte che la disconosce (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 1537 del 22/1/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18042 del 20/8/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012).

1.4. In ogni caso, sempre in base alla giurisprudenza richiamata, la valutazione si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata.

1.5. Quanto alla motivazione resa, essa non è intrinsecamente apparente o palesemente contraddittoria, secondo il paradigma indicato dalle SU 8053/2014, essendo stata valutata in sequenza logica ogni circostanza ritenuta utile ai fini della decisione ed essendo parimenti percepibile il fondamento della decisione, senza il ricorso ad elementi tratti aliunde. La motivazione, difatti, è apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

2. Con il secondo motivo si denuncia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”. La sentenza viene censurata là dove ha ritenuto che la produzione, in una successiva udienza, da parte della stessa assicurata di due fotocopie della dichiarazione modificativa del beneficiario non contrastasse con il disconoscimento del documento prodotto dalla compagnia (sub doc. 22 del fascicolo di primo grado e sub n. 16 del ricorso). Invero, con tale produzione la medesima assicurata avrebbe fornito la prova scritta dell’infondatezza della propria domanda. Le copie prodotte, difatti, non risulterebbero effettivamente contestate sia con riferimento al contenuto che alla sottoscrizione, sulla quale l’assicurata avrebbe fondato le proprie difese nel merito e, come tale, la scrittura sarebbe stata riconosciuta.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi assunta dalla Corte territoriale e si risolve in una mera prospettazione delle tesi difensive svolte nel precedente grado di merito, respinte dalla Corte di merito con dovizia di argomenti.

2.2. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la circostanza che la stessa assicurata nella comparsa di risposta abbia fatto menzione della dichiarazione modificativa della individuazione del beneficiario, allegandone due fotocopie, non contrasti con l’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del documento prodotto dalla compagnia per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto l’assicurata non aveva inteso far valere diritti fondati sui due documenti prodotti; in secondo luogo, in quanto si trattava di fotocopie non coincidenti con quelle prodotte dalla compagnia, di cui una – quella in tesi congruente con quella prodotta dall’assicuratore – non sottoscritta. Correttamente ne è stato arguito dunque che la complessiva condotta come descritta fosse tesa dunque a corroborare la tesi che l’unico documento corrispondente alla sua volontà, in quanto parte stipulante la polizza, fosse quello da cui risulta la designazione del fratello in caso morte, e non anche in caso vita.

2.3. Innanzitutto, la circostanza dedotta non appare integrare il requisito di rilevanza di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 perché è stata valutata e non omessa; inoltre, essa non incide sulla tempestività e chiarezza del disconoscimento originario, posto che comunque la scrittura, non sottoscritta, è stata prodotta a confutazione sia della contemporaneità sia dell’esistenza, su quella unica riconosciuta, di un’accettazione del fratello e quindi del perfezionamento di un contratto a favore del fratello per il solo caso morte, e non per il caso vita, come invece risultante nella fotocopia prodotta dall’assicuratore, recante una data successiva a quella della stipula della polizza.

2.4. Nel caso di specie, pertanto, non è applicabile il principio di diritto per cui qualora la parte contro la quale una scrittura è prodotta fondi su di essa la propria difesa di merito, il documento deve ritenersi implicitamente riconosciuto come autentico e validamente acquisito agli atti quale fonte di convincimento per il giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 7/2/2005): per un verso, si tratta di documenti diversi, in quanto la dichiarazione prodotta dall’assicurata non reca la sottoscrizione del beneficiario; per altro verso, l’assicurata ha prodotto le fotocopie a confutazione della genuinità della dichiarazione di nomina del fratello come beneficiario della polizza in caso vita prodotta dalla compagnia, nonché al fine di escludere l’accettazione e, quindi, il perfezionamento di un contratto a favore di terzo.

– 3. Con il terzo e ultimo motivo si denuncia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2719 c.c.”. La sentenza viene censurata là dove ha ritenuto di non procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta sul documento prodotto in fotocopia in mancanza dell’originale. Diversamente, poiché la copia non sarebbe stata disconosciuta in quanto non conforme all’originale, ad essa avrebbe dovuto attribuirsi la medesima efficacia probatoria dell’originale, potendo quindi darsi ingresso alla verificazione.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Nel caso di specie, invero, l’attuale ricorrente non ha mai prodotto l’originale, né – come rileva la sentenza impugnata, con argomento non attinto da valida censura in questa sede – dedotto o provato l’incolpevole smarrimento o, ancora, chiesto l’acquisizione dell’originale per l’ipotesi che esso fosse depositato presso terzi.

3.3. A fronte del disconoscimento del documento prodotto in fotocopia, così come ritenuto dalla sentenza impugnata, non può essere censurata la valutazione di inammissibilità dell’istanza di verificazione. Difatti, la Corte di merito ha correttamente motivato la sua esclusione dal novero del materiale probatorio idoneo a procedere al subprocedimento di verificazione sul solco del principio di diritto secondo il quale in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7267 del 27/3/2014; in senso conforme, Sez. 3 -, Sentenza n. 33769 del 19/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/5/2004): con l’ulteriore conseguenza che, a tanto invece non essendosi indotta, del fatto che intendeva fornire di prova con quel documento invece inutilizzabile a tal fine rimane del tutto carente qualunque sostegno probatorio rituale.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine al raddoppio del Contributo Unificato; nulla spese stante l’assenza degli intimati dal giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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