Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28014 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13737/2018 proposto da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, in persona del procuratore e legale rappresentante Dott.

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO RODOLFI,

FILIPPO MARTINI;

– ricorrente –

contro

A.F., A.P., C.I., domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO RIDOLFI;

– controricorrente –

e contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA GIA’ CARIGE ASSICURAZIONI,

B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 579/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 579/2018 accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta da A.P., A.F. e C.I., nonchè quella proposta da S.I., S.T., S.I. e S.D. – ha parzialmente riformato la sentenza n. 11399/2013 del Tribunale di Milano.

2. Era accaduto che nel corso della notte del (OMISSIS) in (OMISSIS) si era verificato un incidente stradale che aveva coinvolto il veicolo Fiat Cuopè tg. (OMISSIS) (condotto da S.G., di proprietà di C.T., sul quale erano trasportati C.V. e A.G. ed assicurato con Carige Assicurazioni spa) ed il veicolo Alfa Romeo 156 tg. (OMISSIS) (condotto dal proprietario P.V., sul quale era trasportato Ga.Gu., assicurato presso Zurich Insurance). A seguito dello scontro, entrambi i veicoli avevano preso fuoco ed erano deceduti i tre occupanti della Fiat Coupè erano deceduti, nonchè il conducente dell’Alfa Romeo.

3. In relazione a detto sinistro erano state successivamente instaurate davanti al Tribunale civile di Milano tre distinte cause:

– la prima (recante n. 65805/2008 di RG), con ricorso della L. n. 102 del 2006, ex art. 3, da parte di Ch.Th., in proprio (quale fratello di Ch.Va., terzo trasportato sulla Fiat Coupè), nonchè, quale procuratore dei propri congiunti, Ch.To. (padre del defunto Ch.Va.), Ch.Ca. (madre del defunto), Ch.Ga. (fratello) e Ch.Do. in Bu. (sorella del defunto) nei confronti di Carige Assicurazioni spa e poi estesa, viste le difese della convenuta Compagnia (che aveva eccepito l’esistenza di un massimale di Euro 774.685,35), anche a Zurich Insurance, evocata in giudizio, previa apposita autorizzazione, quale terzo, in quanto assicuratrice del veicolo antagonista, condotto dal P.;

in detta causa: a) Zurich aveva fra l’altro eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, in occasione del sinistro, C.V. viaggiava quale trasportato e l’azione svolta dai ricorrenti, intrapresa ex art. 141 Codice delle Assicurazioni, non era estendibile contro l’assicuratore del veicolo antagonista; b) Carige, debitamente autorizzata aveva chiamato in giudizio gli eredi del P.V. (signori B.F., in proprio, quale coniuge dello stesso, e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V.; Ch.Fl., madre del P.V.; P.S., P.E., P.F. e P.I., rispettivamente sorelle, le prime tre, e fratello, il quarto, di P.V.); c) era stata anche disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto al risarcimento, cioè verso i congiunti dell’altro trasportato sull’autovettura Fiat Coupè assicurata con Carige ( A.P., in proprio, in quanto madre, e quale esercente la potestà sulla figlia minore, A.I., nonchè A.F., in proprio, in quanto sorella del defunto);

– la seconda causa (recante n. 44283/2009 di RG), con ricorso L. n. 102 del 2006, ex art. 3, dai signori A.P., in proprio (quale madre di A.G., terzo trasportato dalla Fiat coupè, e quale esercente la potestà sulla minore A.I.), e A.F. (queste ultime sorelle dello stesso defunto A.G.), con azione promossa nei confronti di Ch.To. (proprietario della Fiat coupè condotta da S.G.), che era rimasto contumace, e di Carige Assicurazioni;

– la terza (recante n. 40638/2010 di RG), con atto di citazione da parte di S.I., S.T., St.Io. e S.D., congiunti del defunto S.G., conducente della Fiat Coupè, azione promossa, tramite il mandatario Ba.Si., nei confronti di Zurich Insurance e, quali eredi del defunto P.V., della signora B.F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore P.A.V.;

in detta causa: a) si erano costituite Zurich Insurance, che aveva resistito alle domande avversarie, e la signora B., la quale aveva svolto domanda riconvenzionale nei confronti degli attori S.; b) questi ultimi, a loro volta, autorizzati, avevano esteso il contraddittorio alla propria compagnia Carige Assicurazioni spa (ma, successivamente, detta riconvenzionale era stata rinunciata, con dichiarazione di estinzione del rapporto processuale insorto al riguardo).

Con sentenza n. 11399/2013 il giudice di primo grado mutato il rito in ordinario per le cause avviate con il rito del lavoro, riunite tutte le cause ed espletata l’attività istruttoria (mediante escussione dei testi; mediante c.t.u. cinematica per la ricostruzione del sinistro; mediante acquisizione del fascicolo del procedimento penale – e, precisamente, degli atti delle indagini preliminari, radicato a seguito dell’evento avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia:

a) aveva accertato e dichiarato che il sinistro in questione era ascrivibile a colpa esclusiva del defunto P.V.;

b) aveva condannato Carige Assicurazioni spa, quale impresa assicuratrice del veicolo su cui era trasportato C.V., a pagare a Ch.To., in proprio e quale procuratore dei propri congiunti Ch.To., Ch.Ca., Ch.Ga. e Ch.Dr., a titolo di risarcimento danni, già al netto degli acconti versati, Euro 21,060,19, per il danno subito da Ch.To., fratello di V., in proprio, Euro 155.852,63 ed Euro 7.762,80, per il danno subito dal Ch.To., padre di V., Euro 155.852,64, per il danno subito dalla Ch.Ca., madre di V., Euro 21.,060,19, per il danno subito da Ch.Do., sorella di V., Euro 21.060,19, per il danno subito da Ch.Ga., fratello di V., importi tutti già rivalutati e da maggiorarsi degli interessi di legge, su ciascuna delle predette somme, dalla pubblicazione della sentenza;

c) aveva condannato Carige Assicurazioni spa, quale impresa assicuratrice del veicolo sul quale era trasportato A.G., al versamento, a titolo di risarcimento dei danni ed al netto degli acconti versati, Euro 166.127,76 ad A.P. in proprio, Euro 7.003,16 ciascuna in favore della minore A.I. e di A.F., importi già rivalutati e da maggiorarsi degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

d) aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro Carige Assicurazioni dalla signora B.F. in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V., quale erede del defunto P.V.;

e) aveva condannato B.F., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V., in solido con Zurish Assicurazioni spa, al versamento, a titolo di risarcimento del danno, in valori già rivalutati ed al netto degli acconti versati, in favore dei congiunti di S.G. (precisamente assegnando Euro 138.285,47 al padre S.I., Euro 109.538,34 alla madre S.T., Euro 14.680,18 alla sorella S.D. ed Euro 1.308,48 al fratello St.Jo., oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo);

f) aveva condannato Carige Assicurazioni spa a rifondere ai procedenti Ch. e A. le spese processuali, disponendone, per contro, la compensazione limitatamente al rapporto processuale insorto fra B.F., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V. e Carige Assicurazioni spa, nel contempo condannando Zurish Insurance Company a rifondere le spese ai signori S.I., T., D. e Io. e ponendo le spese di c.t.u. cinematica definitivamente a carico, in via solidale, di Carige e Zurich.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano avevano proposto distinti appelli:

– da un lato, Ba.Si., quale procuratore dei signori S.I., S.T., St.Io. e S.D., contro Zurich Insurance Company e B.F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore P.A.V., radicando il processo rubricato al n. 602/2014 di RG;

– e, dall’altro, A.P., A.F. e C.I. contro Carige Assicurazioni spa, Ba.Si., nella sua prefata qualità procuratoria, B.F., Bo.Eu., Ch.Fl., Ch.To., in proprio e quale procuratore di Ch.To., Ch.Ca., Ch.Ga. e Ch.Do.Bu., nonchè nei confronti di P.F. e P.I., radicando il procedimento n. 3335/2014 di RG.

In particolare, nel giudizio di appello n. 3335/2014 promosso da questi ultimi si erano costituite:

– sia Carige Assicurazioni spa (poi divenuta Amissima Assicurazioni spa per mutamento della denominazione sociale a far data dal 14 ottobre 2015), che, oltre a resistere all’appello, aveva chiesto che, in caso di accoglimento delle domande avversarie, fosse dichiarato che il residuo massimale ammontava ad Euro 5.957,04, importo entro il quale andava contenuta in via subordinata l’eventuale propria condanna al supposto maggior danno fosse ritenuto derivante dal sinistro ed in tal caso con riduzione proporzionale di quanto riconosciuto agli appellanti con eventuale diritto degli stessi di ripetere dagli altri danneggiati quanto questi ultimi avessero percepito in più della quota loro spettante;

sia la Zurich Insurance Company, che in via preliminare aveva dedotto la mancata prova della legittimazione attiva dell’appellante C.I. e l’inammisibilità delle domande nuove tardivamente proposte in via gradata nei suoi confronti (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado tra la compagnia ed i congiunti del defunto A.G.), mentre nel merito aveva chiesto il rigetto del gravame.

Erano invece rimasti contumaci: B.F., Ch.To., P.V., P.A.Vasile,.Sirghi (.Pitu).Sophonia,.Pitu Ilarion,.Boca (.Pitu).Eudochia,.Pitu Floarea e. C.F..

La Corte territoriale – dopo aver riunito i due giudizi – come sopra rilevato ha riformato la sentenza di primo grado, in quanto:

a) ha condannato Carige Assicurazioni spa, ora Amissima Assicurazioni spa, a pagare, iure hereditalis, in favore di A.P., A.L. e C.I., a titolo di risarcimento del danno tanatologico subito dal congiunto A.G. ed entro il massimale di polizza, la somma di Euro 5.957,04, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione dalla sentenza al saldo effettivo;

b) ha condannato la Zurich Insurance Company a pagare, iure hereditatis, in favore delle signore A.P., A.L. e C.I., a titolo di risarcimento del danno tanatologico subito dal congiunto A.G., la residua somma di Euro 114.042,96, oltre agli interessi legati dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

c) ha condannato la Zurich Insurance Company s.a., in solido con B.F., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V., a pagare, iure hereditatis, in favore di S.I., S.T. e S.D., a titolo di risarcimento del danno tanatologico subito dal congiunto S.G., la somma di Euro 120.000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

d) ha condannato Zurich Insurance Company s.a., in solido con B.F., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V., a pagare in favore di St.Io. l’ulteriore somma di Euro 22,000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno parentale in proprio dal medesimo subito a seguito del decesso del fratello S.G.;

e) ha condannato Carige Assicurazioni spa, ora Amissima Assicurazioni spa, a rifondere le spese del grado in favore di P.A., C.I. e A.F., con distrazione in favore del procuratore ad litem delle appellanti, dichiaratosi antistatario;

f) ha condannato Zurich Insurance Company s.a. a rifondere le spese del grado in favore di A.P., C.I. e A.F., con distrazione in favore del procuratore ad litem delle appellanti, dichiaratosi antistatario; nonchè ha condannato la stessa compagnia, in solido con B.F., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore P.A.V., a rifondere le spese di lite in favore di S.I., S.T., St.Io. e S.D., sempre con distrazione in favore del procuratore ad litem delle appellanti, dichiaratosi antistatario.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l’Italia.

Hanno resistito con controricorso A.P., A. (già A.) F. e C. (già A.) I..

In vista dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Infondata è l’eccezione di difetto di carenza di legittimazione a ricorrere, opposta dai resistenti nei confronti della compagnia Zurich Insurance Public Limited Company, sul presupposto che nei gradi del giudizio di merito fosse costituita la società Zurich Insurance SA.

Vero è che la vettura era assicurata con polizza risalente recante l’indicazione della ragione sociale Zurich Insurance Company s.a..

Senonchè, come direttamente constatato dal Collegio in Camera di consiglio, risulta in atti che: a) la compagnia ha rilasciato procure alle liti ai propri difensori, in calce alle copie dei rispettivi atti introduttivi dei giudizi di primo grado, sempre a nome di Zurich Insurance Public Limited Company (e non di Zurich Insurance S.A.); b) non soltanto la Zurich Insurance PLC si è costituita sin dal principio in tutti i giudizi riuniti senza che alcuna eccezione sia mai stata formulata al riguardo ma anche gli atti introduttivi dei giudizi di appello sono stati notificati nei confronti di Zurich Insurance PCL; c) la compagnia assicurativa negli atti difensivi depositati nel giudizio di merito non ha mai indicato che la propria ragione sociale fosse di Zurich Insurance S.A. (indicandola invece in quella di Zurich Insurance PCL).

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la compagnia assicuratrice denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso, costituito dalla problematica della legittimazione processuale attiva della già appellante C.I., quale soggetto che non risultava essere stato parte nei precedenti gradi di giudizio, benchè detta legittimazione fosse stata espressamente contestata.

Ricorda la compagnia ricorrente che nel costituirsi nel giudizio di appello aveva preliminarmente contestato che tra le parti appellanti figurava tale C.I., che non risultava essere stata parte nel precedente giudizio di merito. Rileva che la difesa dell’appellanti, nell’introdurre l’appello, aveva sì riferito che A.I., nelle more divenuta maggiorenne, si era coniugata, assumendo il cognome maritale C., ma non aveva depositato alcuna certificazione anagrafica attestante l’effettiva identità del soggetto e non aveva successivamente neppure mai preso posizione al riguardo. Osserva che i codici fiscali delle due donne sono differenti in relazione non solo alle lettere del cognome (asseritamente mutato a seguito di coniugio) ma anche all’ultima lettera (indicata in N per A.I. e in B per C.I.).

2.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la compagnia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,183,414 n. 4 e 345 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale, giudicando sulle ulteriori pretese risarcitorie avanzate iure hereditatis dai congiunti di A.G. ex art. 141 CdA nei confronti del proprietario e della compagnia (Carige) assicuratrice del veicolo vettore, ha condannato al pagamento della relativa somma ai medesimi liquidata (complessivamente pari ad Euro 12 mila), oltre a Carige nella misura del residuo massimale disponibile (pari ad Euro 5.957,04), anche Zurich per la restante parte di Euro 114.042,96 pur in assenza di rituale e valida domanda proposta in tale senso nel corso del giudizio da parte delle istanti.

Ricorda che, nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva altresì eccepito in via pregiudiziale che il nucleo A., nell’introdurre il giudizio di primo grado con il rito del lavoro, aveva proposto domanda di condanna al risarcimento dei danni esclusivamente ai sensi dell’art. 141 CdA nei confronti di Carige (quale compagnia assicuratrice del veicolo vettore sul quale nell’occorso viaggiava A.G.), mentre nessuna domanda aveva proposto (neppure in via subordinata) nei suoi confronti (tanto è vero che essa Zurich non era stata neppure chiamata in causa). Aggiunge che di detta circostanza avevano dato atto nelle rispettive sentenze sia il giudice di primo grado (pp. 2, nonchè 12-13) che la corte territoriale (p. 6-7). Rileva che il Tribunale, a seguito della riunione delle 3 cause, non aveva concesso alcuna rimessione in termini, rispetto alle domande proposte dalle parti, ma, pur avendo disposto la conversione del rito del lavoro (proprio dei giudizi nn. 65805/2008 e 44283/2009 RG) nel rito ordinario (proprio del giudizio n. 40638/10 RG), in accoglimento delle istanze formulate dalle parti, aveva provveduto direttamente, dapprima, a dar corso all’istruttoria e, poi, a fissare udienza di precisazione delle conclusioni. Osserva che il nucleo A. aveva introdotto domanda gradata nei suoi confronti (per l’ipotesi di superamento da parte di Carige del limite della propria obbligazione di garanzia, costituito dal massimale minimo di legge all’epoca vigente) soltanto in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale (e, dunque tardivamente). Osserva altresì che il suddetto nucleo A., nell’introdurre il giudizio di appello, in relazione alle maggior somme pretese in riforma della sentenza di primo grado, oltre a riproporre la domanda nei confronti di Carige, senza chiedere alcun previo accertamento di responsabilità, aveva anche formulato espressamente nei suoi confronti la seguente nuova domanda: “In via gradata, voglia condannare in uno alla Carige Assicurazioni ed in caso di superamento del limite del massimale assicurato, la Zurich Insurance Company s.a.”.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Fondato è il primo motivo.

Invero la Corte territoriale (p. 11) – dopo aver osservato che, risultando sussistenti nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento in capo al defunto A.G. di un danno morale catastrofale – ha ritenuto che lo stesso dovesse attribuirsi iure hereditatis alle appellanti A.P., A.F. e C.I., ritenendo le stesse “pacificamente” eredi effettivi del de cuius dante causa.

Senonchè, la difesa delle appellanti, nell’introdurre l’appello, si era limitata a riferire che la minore A.I., nelle more divenuta maggiorenne, si era coniugata, assumendo il cognome maritale I., ma non ha depositato alcuna certificazione anagrafica attestante l’identità del soggetto.

Pertanto, la Corte territoriale, a fronte dell’eccezione preliminare formulata dalla compagnia nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, in difetto di prova dell’effettiva identità di C.I. (cioè del fatto che quest’ultima andasse individuata nella A.I., sorella del de cuius, già ricorrente in primo grado), avrebbe dovuto affermare la carenza di legittimazione ad agire in appello dell’odierna resistente C.I., con la conseguenza che alla stessa non avrebbe dovuto essere liquidata alcuna somma.

3.2. Fondato è anche il secondo motivo.

Invero, come direttamente constatato dal Collegio in Camera di consiglio, risulta dagli atti:

– da un lato, che gli A. soltanto in sede di udienza 5/3/2013 di precisazione delle conclusioni avevano introdotto, in via gradata rispetto alla domanda principale di condanna proposta nei confronti di Carige, la seguente subordinata: “In via gradata, voglia condannare a quanto sopra chiesto anche qualsiasi altra parte del giudizio ritenuta dovuta in solido al risarcimento” (peraltro, senza neppure nominare la compagnia Zurich); e successivamente, nell’introdurre il giudizio di appello, in relazione alle maggior somme pretese in riforma della sentenza di primo grado, aveva formulato espressamente nei suoi confronti la seguente nuova domanda: “In via gradata, voglia condannare in uno alla Carige Assicurazioni ed in caso di superamento del limite del massimale assicurato, la Zurich Insurance Company s.a.”;

– e, dall’altro, che la compagnia Zurich, nel costituirsi nel giudizio di appello, aveva formalmente eccepito l’inammissibilità della domanda nuova gradata, introdotta dal nucleo A. nei suoi confronti espressamente per la prima volta soltanto nell’atto di appello.

Orbene, la Corte territoriale (pp. 11-12), all’atto del decidere, senza pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità opposta da Zurich, pur dando atto che gli A. avevano introdotto il giudizio unicamente “nei confronti di Ch.To. (prorietario della Fiat Coupè, condotta da S.G.)… e di Carige Assicurazioni”, nell’accogliere parzialmente l’appello degli A., ha condannato, oltre a Carige, per quanto riguarda il residuo massimale disponibile, anche Zurich per la parte residua.

Ne consegue che – poichè in sede di precisazione delle conclusioni non è consentito estendere il thema decidendum e poichè la domanda nei confronti di Zurich è stata per la prima volta proposta nel giudizio di appello – la sentenza impugnata è stata emessa in violazione delle norme denunciate.

Occorre aggiungere che, se è indubbio che l’art. 141 CdA prevede espressamente il diritto del trasportato danneggiato (e dunque anche degli eredi che agiscano iure hereditatis) di chiedere l’eventuale maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge, limite stabilito per l’obbligazione di garanzia del vettore) all’assicuratore del responsabile civile, parimenti indubbio è che, ai fini della condanna dell’assicuratore del responsabile (nella specie, la compagnia Zurich), è necessario che tale domanda venga nei confronti del medesimo validamente proposta, come invece non risulta essere avvenuto nei giudizi di merito che hanno preceduto il presente giudizio di legittimità.

4. Ne consegue che, in accoglimento di entrambi i motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il procedimento rinviato, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione. Alla Corte di rinvio viene demandata la regolamentazione delle spese processuali relative anche al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Demanda alla Corte di rinvio la regolamentazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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