Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28014 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28014 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18118-2011 proposto da:
SERIT SICILIA S.P.A. (p.i. 04739330829), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via TIBULLO 20,

Data pubblicazione: 16/12/2013

presso l’avvocato DANIELE URBANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI, giusta
2013

procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1829

contro

C.A.O.V. COOPERATIVA COLTIVATORI AdROMICOLI A R.L.

1

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

953/2010 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- La Corte di appello di Palermo, con sentenza
depositata in data 6.7.2010, ha rigettato l’appello
proposto dalla s.p.a. SE.RI.T. Sicilia contro la sentenza

del tribunale che aveva escluso il credito insinuato
tardivamente dalla società predetta nel passivo della
1.c.a. della “CAOV Cooperativa Coltivatori Agrumicoli”.
Ha rilevato la Corte di merito che ai fini dell’ammissione
di un credito d’imposta al passivo fallimentare, la copia
della parte del ruolo relativa al contribuente, munita
della dichiarazione di conformità all’originale resa dal
collettore delle imposte, costituisce prova del credito,
ai sensi dell’art.

2718 cod.

civ.,

atteso che il

collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di
cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858),
e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici
depositari” è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli
in consegna dall’intendente di finanza ed inoltre è
autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14
della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Sez. l, Sentenza n. 4426
del 06/05/1994; Sez. 1, Sentenza n. 25962 del 05/12/2011).
In applicazione di tale principio, dunque, rilevato che
l’appellante aveva prodotto soltanto semplici fotocopie
dei ruoli esattoriali senza alcuna dichiarazione di
3

conformità”,

per

cui

mancava

la

valida

prova

dell’esistenza ed entità del credito, la Corte di appello
ha confermato la decisione di esclusione del credito.
2.- Contro la predetta sentenza la s.p.a. SE.RI.T. Sicilia
(ora Riscossione Sicilia s.p.a.) ha proposto ricorso per

cassazione affidato ad un solo motivo con il quale
denuncia vizio di motivazione.
Non ha svolto difese la 1.c.a. intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha
depositato memoria.
3.- Il ricorso è inammissibile perché con l’unica censura
parte ricorrente deduce che, in realtà, aveva prodotto gli
avvisi di mora “muniti di conformità all’originale
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello”
(«…da una semplice analisi dei documenti prodotti da
questa difesa nel fascicolo di parte del primo grado del
giudizio, emerge palesemente che gli avvisi di mora in
questione sono tutti muniti della dichiarazione di
conformità all’originale contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte di appello>>: v. ricorso pag. 4).
Invero, configura un errore revocatorio ex art. 395 n.4
cod. proc. civ., non suscettibile di essere dedotto in
sede di legittimità sotto il profilo della violazione di
legge o del vizio di motivazione, l’omesso rilievo in sede
di appello dell’esistenza della certificazione di
4

conformità di documenti prodotti (cfr. per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 14228 del 28/07/2004).
Peraltro, la censura formulata da parte ricorrente non è
congruente poiché non vi è nella specie alcun vizio di
motivazione. La sentenza avrebbe dovuto essere impugnata –

disconosciuto l’equivalenza tra la notifica dell’avviso di
mora alla notifica della cartella esattoriale, ferma
restando la mancata documentazione di ruoli muniti di
dichiarazione di conformità. Talché, sotto tale profilo il
motivo è inammissibile perché privo del requisito di
specificità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27
novembre 2013

semmai – per violazione di legge per aver implicitamente

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