Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28014 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13001/2019 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Claudio Paolone, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 25 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a B.F., originario del (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato; con lo stesso provvedimento è stato altresì escluso che il predetto potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di impugnazione sono i seguenti.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017. Lamenta il ricorrente che il giudice di prime cure abbia pronunciato il decreto di rigetto senza prima procedere alla propria audizione personale, espressamente richiesta, nonostante fosse mancante la videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione territoriale.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 14. La censura investe il denegato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Secondo l’istante il giudice di primo grado aveva mancato di esaminare la domanda proposta avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria: al Tribunale era così sfuggito che il Gambia non offre alcuna adeguata protezione alle persone vittime di violenza domestica e familiare e non può pertanto considerarsi un paese sicuro, garante dei diritti umani.

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il ricorrente rileva come sia elevato il rischio che, in caso di rimpatrio, egli si trovi nell’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa. Osserva che il Tribunale, pronunciando sulla domanda di protezione umanitaria, non aveva operato, con riferimento alla sua persona, il “giusto bilanciamento” tra il positivo percorso di integrazione sociale compiuto in Italia e “l’evidente lesione della dignità personale (…) a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio”.

Quarto motivo: vizi di motivazione, contraddittorietà e illogicità, omesso esame di un fatto storico. Sostiene l’istante che il giudice di prime cure aveva omesso di valutare che il Gambia non offre alcuna protezione alle persone vittime di violenza domestica e familiare, aveva mancato di valutare la propria condizione di vulnerabilità, affermando “apoditticamente ed incoerentemente” che egli non era meritevole della residuale forma di protezione, e aveva infine omesso ogni dovuto approfondimento con riguardo alla propria specifica vicenda personale e alla situazione socio-politica del paese di origine, oltre che di quelli ove lo stesso richiedente era transitato.

2. – Il ricorso è da rigettare.

Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente non ha motivo di dolersi della propria mancata audizione dal momento che, come rilevato dal Tribunale, egli non ha presenziato all’udienza di comparizione che era stata fissata.

Oltretutto l’istante postula che il giudice, in caso di mancata videoregistrazione del colloquio avanti alla commissione territoriale, sia sempre tenuto a disporre l’interrogatorio del richiedente: ma così non è. Questo giudice di legittimità, sulla scorta dei rilievi formulati da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, che si è pronunciato sull’interpretazione dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE ha infatti precisato che il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35 bis, comma 8, D.Lgs. cit., debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973).

Anche il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto la narrazione del richiedente non credibile, avendo riguardo ai criteri di giudizio posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Poichè tale accertamento non è stato efficacemente censurato, la doglianza sulla mancata spendita dei poteri istruttori ufficiosi non risulta essere pertinente. Infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). In altri termini, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; cfr. pure Cass. 19 giugno 2020, n. 11936), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa finalizzati alla verifica di fatti, situazioni, o condizioni giuridiche che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.

Tale rilievo vale anche per la protezione umanitaria, sicchè nemmeno il terzo motivo è accoglibile.

Occorre considerare che i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trovano applicazione anche in tema di protezione umanitaria (Cass. 24 settembre 2012, n. 16221), con questa precisazione: la scarsa credibilità della narrazione del richiedente in relazione alla specifica situazione prospettata ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non ha efficacia preclusiva sulla valutazione delle diverse circostanze che denotano una situazione di “vulnerabilità” quale presupposto della protezione umanitaria (Cass. 21 aprile 2020, n. 8020; Cass. 18 aprile 2019, n. 10922). Nondimeno, nella presente fattispecie, l’istante non assume di aver posto a fondamento della propria domanda, e quindi allegato, fatti specifici diversi e ulteriori da quelli presi in considerazione dal Tribunale per il vaglio delle domande aventi ad oggetto le forme di protezione “maggiori”: onde la conclusione cui è pervenuto il giudice del merito con riguardo alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso umanitario si rivela corretta. Nè può attribuirsi rilievo esclusivo ad aspetti della vita del ricorrente che siano indicativi del suo inserimento nel tessuto sociale del nostro paese: e ciò perchè non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, cit.; Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).

E’ privo di fondamento pure il quarto motivo.

Con riguardo all’accertamento circa l’insussistenza delle ragioni poste alla base della domanda di protezione umanitaria la pronuncia impugnata non risulta nè affetta da un radicale vizio motivazionale (nei termini chiariti da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054), nè connotata dall’omesso esame di un fatto decisivo: fatto che non può consistere nella generale situazione del paese di provenienza, visto che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, cit., in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione). L’affermata assenza di protezione che in Gambia riceverebbero le persone vittime di violenze domestiche non può del resto rilevare ai fini che interessano, in assenza di una vicenda personale, reputata credibile, che sia in grado di individualizzare il timore espresso dal richiedente e dare così concretezza alla paventata esposizione a rischio in caso di suo rimpatrio.

3. – Nulla è da statuire in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA