Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28013 del 16/12/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28013 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 27812-2010 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F./P.I.
00884060526), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
Data pubblicazione: 16/12/2013
DI SAN VALENTINO 21, presso l’avvocato CARBONETTI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta
2013
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1828
contro
VAGLIA GIOVANNI (c.f. VGLGNN58M24C361U);
1
- intimato –
avverso la sentenza n.
836/2009 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere
udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO
MAGNI, con delega, che ha chiesto la rimessione in
termini e l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Dott. ANTONIO DIDONE;
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Ritenuto in fatto e in diritto
1.-
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda
proposta da Vaglia Giovanni contro la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. avente ad oggetto la dichiarazione
di nullità o inefficacia di contratto di investimento
denominato <<4You>>.
In riforma della decisione di primo grado la Corte di
appello di Salerno con la sentenza impugnata (depositata il
30.9.2009) ha accolto la domanda dichiarando l’inefficacia
del contratto di finanziamento ed investimento stipulato
tra le parti e condannando la banca alla restituzione degli
importi versati in virtù di detto contratto oltre interessi
nella misura legale a decorrere dai singoli esborsi anche a
titolo di risarcimento.
1.1.- Contro la sentenza di appello la s.p.a. Banca Monte
dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi.
Non ha svolto difese l’intimato.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha
depositato memoria.
2.-
Parte ricorrente ha depositato istanza per la
restituzione nel termine ai fini della notificazione del
ricorso, non potuta eseguire a causa del trasferimento
dell’avvocato domiciliatario dell’intimato non risultante
dall’albo degli avvocati dell’ordine di Salerno.
3
Invoca la pronuncia delle SS.UU. n. 3960 del 2009.
3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
. alla data di notificazione del ricorso (15.11.2010) la
giurisprudenza di questa Corte aveva già chiarito che
«qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro
un termine perentorio, non si concluda positivamente per
circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la
facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della
ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di
un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento
dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale
giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e,
ai fini del rispetto del termine, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di
attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del
medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la
comune diligenza per conoscere l’esito negativo della
notificazione e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie» (Sez. U, Sentenza n. 17352
del 24/07/2009; conff.: Sez. 5, Ordinanza n. 586 del
15/01/2010; Sez. L, Sentenza n.
3, Sentenza n.
9046 del 15/04/2010; Sez.
21154 del 13/10/2010; Sez.
12/12/2011; Sez.
6846 del 22/03/2010; Sez.
L, Sentenza n.
1, Sentenza n.
2, Sentenza n.
26518 del
18074 del 19/10/2012;
4
Sez.
2, Sentenza n.
4842 del 26/03/2012; Sez.
5,
Sentenza n. 9114 del 06/06/2012).
Ne consegue che, ove la parte istante non si attivi – come
nella concreta fattispecie – in un tempo ragionevole, deve
escludersi la sussistenza dei presupposti che consentono al
dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 5,
Sentenza n.
9114 del 06/06/2012; Sez.
2, Sentenza n.
18074 del 19/10/2012).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
novembre 2013
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giudice di disporre la rimessione in termini ai sensi