Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28013 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3351-2020 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO MINUCCI,

con studio in NAPOLI, VIALE GRAMSCI N. 19, che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni al numero telefax (OMISSIS) oppure

all’indirizzo di p.e.c. minuccipec.it;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati

MASSIMO CAIAFA, e DOMENICO CAIAFA, ed elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA N. 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

BALDI;

– controricorrente –

nonché contro

PE.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1469/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte depositate – D.L. n. 137 del 2020, ex

art. 23, comma 8 bis, conv. in L. n. 176 del 2020 – dal sostituto

Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. agì per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), quando il ciclomotore da lui condotto era rovinato a terra a seguito dell’urto contro la portiera dell’autovettura di Pe.An., che era stata aperta improvvisamente. A tal fine, convenne in giudizio il Pe. e la sua assicuratrice r.c.a. Navale Assicurazione; contumace il primo, la seconda si costituì in causa contestando la domanda.

Il Tribunale di Salerno, Sez. Dist. di Cava de’ Tirreni, accolse la domanda e condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, rigettando un’eccezione di giudicato esterno ostativo sollevata dalla Navale Assicurazioni sulla base di una sentenza del Giudice di Pace dalla stessa prodotta.

La Corte di Appello di Salerno ha accolto l’appello principale della Unipol Assicurazioni s.p.a. (incorporante la Navale), rigettando quello incidentale del P., e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria e condannando il P. alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione della decisione riformata.

In particolare, la Corte ha osservato che:

erroneamente il primo giudice aveva rigettato l’eccezione di giudicato formulata dalla Navale in relazione alla sentenza n. 1050/2005 emessa dal Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni nel giudizio promosso da L.C. nei confronti del P. e della sua assicuratrice Fondiaria Sai Assicurazioni (convenuti), in cui erano stati chiamati in causa (dalla Fondiaria) il Pe. e la Navale Assicurazioni; giudizio che aveva avuto ad oggetto i danni subiti dalla vettura del L., contro cui era andato ad urtare il ciclomotore dopo la caduta, e che aveva accertato l’esclusiva responsabilità del P.;

poiché la sentenza del Giudice di Pace aveva riguardato il medesimo sinistro dedotto dal P. a fondamento della propria richiesta risarcitoria, non era “possibile dubitare che, avendo preso parte al processo nel quale è stata pronunciata tutte le parti del presente giudizio, sia del tutto idonea ad integrare il giudicato eccepito dalla Unipol Assicurazioni”;

il giudicato era stato idoneamente comprovato dalla Unipol depositando una certificazione rilasciata in data 15.3.2007 dalla Cancelleria del Giudice di Pace, dalla quale risultava che la sentenza non era stata impugnata; ciò in quanto l’indicazione del numero della sentenza, della data della sua pubblicazione e del numero di ruolo del processo a definizione del quale era stata emessa escludeva “qualsivoglia dubbio su quale sentenza sia passata in giudicato, che è proprio quella versata in atti a sostegno dell’eccezione di giudicato in esame”;

pertanto “l’azione intentata dal P., non esaminabile nel merito proprio per la preclusione scaturente dal suddetto giudicato, (doveva) essere dichiarata inammissibile”.

Ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la sola UnipolSai Assicurazioni s. p.a..

Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare, e decisivo, il rilievo di inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di chiarezza e sinteticità che devono connotare l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

1.1. Nello specifico, tale esposizione consta di oltre 50 pagine, in cui sono trascritti il ricorso introduttivo del giudizio, i verbali delle udienze del 23.4.2007, del 26.11.2007 e del 1.6.2011, l’atto di appello della Unipol Assicurazioni, la comparsa di costituzione del P. contenente appello incidentale, oltre alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno qui sottoposta ad impugnazione.

1.2. Una siffatta tecnica espositiva tradisce la finalità propria della “sommaria esposizione”, consistente in una indicazione dei fatti processualmente rilevanti e delle questioni controverse che sia strettamente funzionale allo scrutinio dei motivi del ricorso; ossia tale da consentire alla Corte di esaminarli con cognizione di causa, senza tuttavia impegnarla – in spregio a evidenti criteri di economia delle risorse processuali – in una lettura defatigante e inutile di atti dei gradi di merito.

Va ribadito, al riguardo, l’insegnamento di Cass., S.U. n. 5698/2012, secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

1.3. Deve anche considerarsi che – come rilevato da Cass., S.U. n. 30754/2018 – “la valutazione in termini di inammissibilità del ricorso, lungi dall’esprimere un formalismo fine a sé stesso, esprime un richiamo al rispetto – oltre che di una precisa disposizione di legge – di uno standard di redazione degli atti che valorizza la stessa qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato, che si traduce nel sottoporre nel modo più chiaro possibile la vicenda processuale e le ragioni del proprio cliente al giudice, nonché le questioni sottoposte all’attenzione della Corte nel ricorso in cassazione in particolare”.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;

3. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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