Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28012 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6312-2019 proposto da:

IN TREX INTERNATIONAL TRADING EXPORT DI B.M., in persona

del titolare B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERANGELO CELLE, e

RAFFAELLA VIANELLO;

– ricorrente –

contro

TARROS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati BENIAMINO CARNEVALE, e GIUSEPPE DELLA PIETRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1875/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte depositate – D.L. n. 137 del 2020, ex

art. 23, comma 8 bis, conv. in L. n. 176 del 2020 – dal sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La IN-TREX International Trading Export di B.M. agì nei confronti del vettore marittimo Tarros s.p.a., cui aveva affidato il trasporto di un macchinario dal porto di (OMISSIS) (con riconsegna presso il terminal di (OMISSIS)), per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguito alla distruzione dell’anzidetto macchinario avvenuta durante il trasferimento dal porto di (OMISSIS) al terminal di (OMISSIS), effettuato a cura del vettore terrestre incaricato dalla Tarros.

La convenuta resistette alla domanda.

Il Tribunale di La Spezia accolse la richiesta attorea e condannò la Tarros al risarcimento del danno.

Pronunciando sul gravame principale della Tarros e su quello incidentale della IN-TREX, la Corte di Appello di Genova ha accolto il primo (rigettando conseguentemente il secondo, con cui era stato richiesto un incremento del risarcimento), respingendo la domanda della IN-TREX e condannandola alla restituzione della somma riscossa a seguito della sentenza di primo grado.

La Corte ha ritenuto che:

“l’allegazione del termine della obbligazione del vettore marittimo con lo sbarco al porto di (OMISSIS) e la non inclusione del successivo trasporto via terra fino al terminal (OMISSIS) non costituisce una eccezione, ma una mera difesa per la quale non sussistevano preclusioni”;

“inoltre la difesa era stata proposta fin dalla comparsa di costituzione, assumendosi che il trasporto in questione aveva termine con lo sbarco della merce dalla nave, come previsto dalla polizza”;

“la polizza in questione indica come “port of discharge” quello di “(OMISSIS)” e reca in bianco la parte destinata alla indicazione “piace of delivery” e già da ciò si desume il termine del trasporto al porto di (OMISSIS). La clausola 8, che individua il “period of responsability”, espressamente prevede che il vettore non risponde dei danni della merce verificati “before loading” e “after discharge”. Non si tratta, in realtà di una clausola di limitazione di responsabilità, bensì della individuazione del momento di inizio e di fine della obbligazione contrattuale, e quindi di clausola che specifica l’oggetto del contratto”;

“in ogni caso, l’art. 1341 c.p.c., comma 2 non è applicabile ai casi rientranti nella applicazione della Convenzione di Bruxelles sul trasporto marittimo, non essendo la doppia sottoscrizione di clausole prevista dalla suddetta convenzione”;

“non rileva ai fini della responsabilità per i danni al carico la clausola FOB, che ha il diverso fine di disciplinare le spese di sbarco e successive (che nel caso prevedeva comunque “free out port algerien les autres frais a la charge de receptionnaire”)”.

Ha proposto ricorso per cassazione la IN-TREX International Trading Export di B.M., in persona del titolare, affidandosi a quattro motivi; ha resistito con controricorso la Tarros s.p.a..

Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) – nullità della sentenza per inesistenza della motivazione” e censura la sentenza nella parte in cui afferma l’irrilevanza, ai fini della responsabilità per i danni al carico, della clausola FOB: il ricorrente rileva che il testo della clausola utilizzato dal giudicante per motivare sul punto non è stato riportato correttamente nella sentenza impugnata (la quale risulta pertanto sorretta da motivazione meramente apparente), dato che “in nessuna parte della polizza appare la clausola FOB, inspiegabilmente richiamata dal Giudice”.

1.1. Il motivo – che contesta l’esistenza nella polizza di una clausola FOB e ne fa discendere l’apparenza della motivazione – non solo configura in modo inammissibile un vizio motivazionale in una considerazione prospettata inidonea di un elemento su cui comunque il giudice si è soffermato, ma comunque difetta di interesse poiché la censura investe un’affermazione priva di qualunque rilevanza decisoria, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante la clausola FOB ai fini della responsabilità per i danni al carico: esso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Col secondo motivo viene dedotta la “violazione dell’art. 1992 c.c. e del principio di letteralità della polizza di carico quale titolo di credito” e si censura la sentenza nella parte in cui ha accertato che la polizza di carico indica come porto di scarico quello di (OMISSIS) e reca in bianco la parte destinata alla indicazione “piace of delivery”, da ciò desumendo il termine del trasporto al porto di (OMISSIS).

Assume il ricorrente che la polizza di carico ha valenza di titolo di credito che, a mente dell’art. 1992 c.c., è caratterizzato dalla letteralità, cosicché “il tenore letterale del titolo, e soltanto esso, è decisivo per determinare l’esistenza, il contenuto, le modalità del diritto da esso rappresentato, mentre non può assumere rilievo la mera collocazione topografica delle diciture nel contesto del titolo”; tanto premesso, rileva che nel fronte della polizza era riportata anche l’espressione “free out port Algerien livraison (OMISSIS) ((OMISSIS))”, che indicava chiaramente “il diritto del titolare del titolo di credito di ottenere la riconsegna al Terminal di (OMISSIS)”; conclude che il capo della sentenza censurato è dunque sorretto da un’interpretazione che si pone in contrasto con la letteralità del titolo, omettendo di valorizzare le espresse indicazioni contenute nella polizza.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non deduce effettivamente alcuna violazione della norma e del principio evocati nella rubrica, ma lamenta piuttosto la inesatta o erronea o incompleta lettura della polizza di carico, assumendo che la Corte avrebbe dovuto individuare il luogo di scarico da un settore della polizza non deputato specificamente a tale individuazione; ciò rende manifesto che la censura del ricorrente investe la stessa interpretazione del contratto di trasporto documentato dalla polizza, prospettando inammissibilmente una diversa lettura in difetto della deduzione di specifiche violazioni dei canoni ermeneutici (da operarsi con le rigorose forme elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, sulle quali, per tutte, v. Cass. n. 28625/2019), per di più dinanzi al plausibile argomento della mancata specificazione dell’elemento nella sede propriamente ad esso dedicata.

3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. e, altresì “del principio di interpretazione del contratto secondo la volontà delle parti”, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “non rileva ai fini della responsabilità per i danni la clausola FOB, che ha il diverso fine di disciplinare le spese di sbarco e successive (che nel caso prevedeva comunque “free out port algerien les autres frais à la charge de receptionnaire)”; il ricorrente ribadisce che il giudice ha fatto riferimento alla clausola FOB che non appare in alcun punto della polizza ed evidenzia che tale clausola concerne la ripartizione dei costi tra acquirente e venditore nei contratti di compravendita internazionale e “non trova alcuna applicazione al contratto di trasporto”, mentre nel caso in esame è stato lamentato l’inadempimento dell’obbligazione gravante sul vettore di riconsegnare le merci nel luogo di riconsegna convenuto tra le parti; assume che, “per contro, ogni pattuizione delle parti riguardante il luogo di arrivo della merce assume rilevanza cruciale e decisiva nel contratto di trasporto” e che la Corte di Appello “ha errato nell’interpretare i termini utilizzati nella casella centrale della polizza di carico, “free out port Algerien livraison (OMISSIS) ((OMISSIS))” (…) come emergono dal tenore letterale della stessa”; aggiunge che il giudice ha erroneamente fatto “derivare da una clausola che stabiliva che il costo di alcune operazioni eseguite dal vettore (quali il trasferimento e la sosta del container al Terminal Sec, essendosi obbligato alla consegna in tale Terminal) fosse a carico del ricevitore, l’errata conseguenza che la responsabilità di tali operazioni fosse del ricevitore”; conclude che la Corte è pertanto incorsa in “evidente violazione del principio espresso dall’art. 1362 e 1369 c.c. avendo ricostruito la volontà delle parti come se si fosse in presenza di un contratto di vendita, invece che di un contratto di trasporto, ed attribuendo a clausole di spese la portata di clausole di responsabilità”.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto postula che il ragionamento della Corte sia stato inficiato dalla lettura delle clausole, concernenti un contratto di trasporto, alla luce dei principi applicabili alla compravendita e assume che ciò avrebbe condotto il giudice a “rovesciare il ragionamento”, facendo derivare dalla clausola concernente il costo di alcune operazioni eseguite dal vettore l’errata conseguenza che la responsabilità per tali operazioni fosse -al pari del costo- a carico del ricevitore.

Ma un siffatto postulato non trova riscontro nei passaggi argomentativi della sentenza impugnata che – al punto 7.3. – individua le ragioni della ritenuta cessazione della responsabilità del vettore al momento dello scarico della merce al porto di (OMISSIS) facendo riferimento sia all’indicazione del “port of discharge” contenuta nella polizza e al fatto che fosse stata lasciata in bianco la casella “piace of delivery”, sia alla clausola n. 8 che individuava il “period of responsability” prevedendo espressamente che il vettore non rispondesse dei danni alla merce verificatisi “before loading” e “after discharge”; per contro, il riferimento alla clausola FOB è stato effettuato soltanto al successivo punto 7.5 e al solo fine di affermare che la stessa non rilevava ai fini della responsabilità.

Sotto tale profilo, la censura non appare dunque congruente con la motivazione e risulta, per tale ragione, inammissibile.

Del pari inammissibile è la censura espressamente indicata nella rubrica del motivo, giacché la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici risulta illustrata in termini generici, senza precisare in quale modo e con quali considerazioni la Corte di merito si sarebbe discostata dai canoni legali assunti come violati, sicché appare volta alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1341 c.c. e/o dell’art. 111.8 della Convenzione di Bruxelles del 1924 e successive modifiche e censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 1341 c.c. alla clausola n. 8 della polizza sull’assunto che la Convenzione di Bruxelles sul trasporto marittimo non ne prevede la doppia sottoscrizione.

Posto che la predetta Convenzione non si estende alle obbligazioni assunte dal vettore per la fase successiva allo sbarco dalla nave e che la clausola n. 8 della polizza fa riferimento anche ai danni verificatisi nel periodo successivo allo scarico, il ricorrente assume che il giudice di appello è incorso nell’errore di non considerare applicabile l’art. 1341 c.c.. Aggiunge che, in ogni caso, la decisione sarebbe errata anche laddove si applicasse l’art. 3, paragrafo 8 della Convenzione.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente ha censurato soltanto una delle due rationes decidendi adottate dalla Corte, che, prima di rilevare che “in ogni caso, l’art. 1341, comma 2 (c.c.) non è applicabile ai casi rientranti nell’applicazione della Convenzione di Bruxelles”, ha affermato che “non si tratta, in realtà, di una clausola di limitazione della responsabilità, bensì della individuazione del momento di inizio e fine dell’obbligazione contrattuale del vettore, e quindi di una clausola che specifica l’oggetto del contratto”.

Atteso che una siffatta qualificazione comporta pacificamente la non applicabilità dell’art. 1341 c.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 22806/2014, Cass. n. 8235/2010, Cass. n. 15598/2019), la mancata impugnazione della prima ratio decidendi determina l’irrilevanza della mancata specifica approvazione per iscritto della clausola n. 8 del contratto.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione a tutti i motivi.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

7. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA