Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28012 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8803/2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Ricciardi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato l’11 febbraio

2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli dell’11 febbraio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a P.S., nato in (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo sono denunciati: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame di circostanze decisive e violazione del dovere di cooperazione istruttoria col richiedente, con richiamo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. L’istante prospetta il proprio timore di restare vittima, in caso di rimpatrio, della “gang terroristica che lo ha ripetutamente minacciato e che imperversa impunita”; rileva di non poter fare affidamento sulle autorità e che il Tribunale aveva mancato di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori ufficiosi, se le autorità nigeriane fossero effettivamente in grado di offrire adeguata protezione a fronte delle minacce di cui era stato vittima.

Il motivo è inammissibile.

Esso si compone di una inestricabile congerie di doglianze confusamente ricondotte alla carenza motivazionale – in forme che oltretutto richiamano il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 -, alla violazione di legge e all’omesso esame di non meglio precisati fatti decisivi. Ora, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando – come accade nella fattispecie – la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

E’ solo il caso di aggiungere che, in ogni caso, il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse credibile. Poichè tale accertamento non è stato efficacemente impugnato, la censura sulla mancata spendita dei poteri istruttori ufficiosi non risulta essere pertinente: infatti, la doglianza imperniata sulla mancata spendita, da parte giudice di appello, dei poteri officiosi. Infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). In altri termini, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; cfr. pure Cass. 19 giugno 2020, n. 11936), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti, situazioni, o condizioni giuridiche che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.

Quanto alla particolare ipotesi della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., la Corte di appello ha motivatamente escluso che la regione da cui proviene l’istante vi sia interessata. Ora, il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per totale assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). L’istante non indica, tuttavia, il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.); tantomeno articola una censura in cui denunci una radicale anomalia motivazionale (e cioè la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”: cfr., ancora, le sentenze da ultimo richiamate).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, della dir. 2011/95/UE, nonchè, in subordine, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Rileva il ricorrente che, in caso di ritorno in Nigeria, egli vedrebbe compromessi in modo apprezzabile la propria dignità e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa; richiama, poi, diffusamente le condizioni sociali del paese avendo riguardo alle attività criminali e alle violenze che lo funestano.

Il motivo è inammissibile.

All’affermazione del giudice di prime cure, che ha evidenziato non emergere profili di vulnerabilità atti a giustificare il riconoscimento della domandata protezione umanitaria, il ricorrente contrappone un’affermazione vaga, estranea all’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, in questa sede non sindacabile, e un argomento incentrato sulle generali condizioni del proprio paese di origine: argomento, quest’ultimo, privo di decisività, giacchè, come è noto, la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, cit., in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la più recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione).

3. – Con il terzo motivo vengono prospettate violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. Viene addebitato al giudice del merito di aver presunto che le discriminazioni nel paese di origine fossero imposte dal gruppo etnico più numeroso ai danni delle minoranze e di aver tratto da ciò l’ulteriore inferenza che il membro di un’etnia maggioritaria non possa per definizione essere oggetto di pratiche discriminatorie.

Il motivo è inammissibile.

A prescindere da ogni ulteriore rilievo, il mezzo di censura non chiarisce a quale passaggio della sentenza faccia riferimento la doglianza, onde quest’ultima risulta priva della necessaria specificità.

4. – In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

5. – Non vi sono spese su cui dover provvedere.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA