Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28011 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28011 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 18305-2006 proposto da:
CASTELLO

GESTIONE

CREDITI

S.R.L.

(C.F.

04951360967), nella qualità di procuratrice della
CASTELLO FINANCE S.R.L., in persona del legale

Data pubblicazione: 16/12/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso
2013
1775

l’avvocato CRESCENZO LIVIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CRESCENZO ANTONIO, giusta procura a
margine del ricorso;

ricorrente

1

contro

MAZZOTTI ADOLFO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 232/2006 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/03/2006;

pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso perKmprocedibilità art. 369, 2 ° co.

udita la relazione della causa svolta nella

2

Svolgimento del processo
Mazzotti Adolfo proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso dal tribunale di Salerno il 1/10/1990,
per la somma di lire 39.159.759, oltre interessi

Salernitana, ed a carico del Mazzotti nonché dei
fideiussori Toriello Ersilia e Iuliano Maria, per saldo
passivo del conto corrente n. 353/8.
La

Banca

si

costituiva

e

chiedeva

il

rigetto

dell’opposizione.
Il Tribunale, con sentenza 24/7-21/10/02, accoglieva
l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte d’appello, con sentenza 24/11/05- 7/3/2006, ha
respinto l’appello proposto da Intesa Gestione Crediti
s.p.a., già Cassa di Risparmio Salernitana s.p.a., con
condanna della stessa alle spese del grado.
La Corte del merito nello specifico ha rilevato che
correttamente il Tribunale aveva ritenuto la nullità del
decreto per inesistenza della prova documentale al tempo
della sua emissione, e che la documentazione prodotta in
giudizio, ammissibile ex art.345 c.p.c. nel testo
applicabile anteriore alla riforma della 1. 353/1990, era
irrilevante ai fini della prova, atteso che il preteso
“estratto conto” si limitava ad indicare il saldo al
30/6/92 senza riferimento ad estratti parziali, pur

convenzionali e spese, a favore della Cassa di Risparmio

risalendo il contratto di conto corrente al 21/10/1980,
difettando così anche i presupposti per disporre
consulenza contabile.
Avverso detta pronuncia ricorre Castello Gestione Crediti
s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.r.1.,

cessionaria dei rapporti giuridici in blocco, ex art.1 e 4
della 1. 130/1999 e art. 58 d.lgs. 385/1993, sulla base di
due motivi.
Il Mazzotti non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio
di violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 191
c.p.c. in relazione all’art.2697 c.c., sostenendo che la
richiesta C.T.U. avrebbe potuto completare la prova, al
cui onere la parte aveva adempiuto, entro le sue
possibilità.
1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione al diniego della C.T.U.; la Corte d’appello, ove
ritenuti insufficienti gli elementi a disposizione,
avrebbe dovuto disporre detto mezzo, e, ove non l’avesse
fatto, avrebbe dovuto dimostrare di poter risolvere “tutti
i problemi tecnici connessi alla valutazione degli
elementi rilevanti ai fini della decisione” e confutare,
con adeguata motivazione, le ragioni della parte sulla
necessità dell’ammissione del mezzo.
4

2.1.-

In

via

pregiudiziale

deve

rilevarsi

l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369, 2 ° comma, n.2
c.p.c.
Parte ricorrente infatti non ha prodotto agli atti la
copia autentica della sentenza impugnata con la relazione

della notificazione, che la stessa parte in ricorso ha
indicato come avvenuta, così impedendo il riscontro della
proposizione del ricorso nel termine breve, ex artt. 325 e
326 c.p.c.
Ed

infatti,come

affermato

dalle

Sezioni

unite

nell’ordinanza 9005/2009, e ribadito nella ordinanza della
I sezione, 25070/2010, la previsione – di cui al secondo
comma, n. 2, dell’art. 369 c.p.c., dell’onere
di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di
cui al primo comma della stessa norma, della copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove
questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte
della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione,
il quale, una volta avvenuta la notificazione della
sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui
il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi
che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
5

limitandosi

a

produrre

una

copia

autentica

della sentenza impugnata senza la relata di notificazione,
il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato
improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria
di improcedibilità soltanto attraverso la produzione

del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile
estensivamente, purché entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 c. p. c., e dovendosi, invece,
escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione
dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel
fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la
tempestività dell’impugnazione.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito
il contro—ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013
Il P

idente

separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto

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