Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28011 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3916-2Q19 proposto da:

L.I., L.D., A.M.A.,

quest’ultima anche in rappresentanza del figlio minore

LA.CH., rappresentati e difesi dall’avvocato CARMINE LATTARULO,

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO RUSSI;

– controricorrente –

– ricorrenti –

contro

AQ.VI., o AC.VI.;

– intimato –

e nei confronti di:

L.C., LE.MA. e L.M.;

– intimati –

nonché da:

L.C., LE.MA. e L.M., rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIA MATTESI, ed elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO N. 23, presso lo studio dell’avvocato

SIMONETTA CRISCI;

– ricorrenti incidentali –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO RUSSI;

– controricorrente –

nonché contro

AC.VI.

– intimato –

e nei confronti di:

A.M.A., in proprio e nell’interesse del figlio minore

LA.CH., L.I. e L.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 487/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte depositate – D.L. n. 137 del 2020, ex

art. 23, comma 8 bis conv. in L. n. 176 del 2020 – dal sostituto

Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 5984/2015, la Corte di Cassazione annullò, agli effetti civili e con rinvio ex art. 622 c.p.p., la sentenza penale n. 437/2014 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, nei confronti di Ac.Vi., dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo in relazione al decesso di L.L., che, procedendo alla guida del proprio motoveicolo, si era scontrato con l’autovettura dell’ Ac. che lo precedeva e che aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra (per raggiungere un’area di servizio) oltrepassando la doppia striscia continua longitudinale.

Il giudice di legittimità ritenne che la Corte di merito (che aveva posto a carico della vittima il 70% del concorso colposo nella determinazione del sinistro) avesse riconosciuto rilievo preminente all’abnorme velocità tenuta dal motociclista senza raffrontarla con la condotta gravemente colposa dell’imputato, al fine di graduarne la rilevanza causale, in tal modo esprimendo una ratio decidendi “carente e sostanzialmente apodittica”; tanto più a fronte delle valutazioni compiute dal Tribunale, che aveva evidenziato che il sorpasso di un ciclomotore non può essere collocato tra le circostanze imprevedibili per chi effettua una manovra di svolta a sinistra e, altresì, che la velocità del L., pure “spropositata”, non avrebbe determinato il sinistro in assenza dell’ostacolo rappresentato dall’autovettura; valutazioni che avrebbero richiesto un accertamento di natura controfattuale sulla possibilità che l’incidente venisse evitato o avesse conseguenze meno gravi se, fermo il comportamento colposo del motociclista,, quello dell’automobilista fosse stato osservante delle regole di condotta ad esso imposte.

Il giudizio venne riassunto in sede civile dai genitori ( L.C. e Le.Ma.) e dalla sorella ( L.M.) della vittima, che richiesero il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte del congiunto e rilevarono che la velocità eccessiva tenuta dal defunto non avrebbe determinato il sinistro in assenza dell’ostacolo rappresentato dall’autovettura.

Contumace l’ Aq., si costituì in giudizio la sua compagnia assicuratrice per r.c.a., Zurich Insurance PLC, che contestò la domanda rilevando che la velocità del motoveicolo era risultata di 240 Km/h e che, se avesse osservato il limite imposto (di 90 Km/h), il L. avrebbe avuto il tempo e lo spazio per arrestare la marcia.

Il giudizio venne riassunto, con distinto atto, anche dalla vedova della vittima ( A.M.A.) e dai figli I., D. e Ch. (quest’ultimo minore e rappresentato dalla madre), con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha accolto parzialmente la domanda dei danneggiati, affermando che entrambi i conducenti hanno contribuito alla produzione del sinistro, ma ritenendo prevalente il concorso colposo del L. (stimato nel 70%) rispetto a quello dell’ Aq. e liquidando i danni nella percentuale (del 30%) del contributo ascritto al conducente dell’autovettura, con condanna dei convenuti al pagamento di un terzo delle spese di lite (compensate per la restante misura).

Hanno proposto ricorso per cassazione A.M.A., anche in nome e per conto del figlio minore La.Ch., e I. e L.D., affidandosi a cinque motivi.

Un successivo ricorso, basato su due motivi, è stato proposto da L.C., Le.Ma. e L.M..

Ad entrambi ha resistito, con distinti controricorsi, la Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza generale per l’Italia.

Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ambedue i ricorsi.

Entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

IL PRIMO E IL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO PRINCIPALE E IL RICORSO INCIDENTALE.

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia “vizio di omessa ovvero apparente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e conseguente violazione dell’art. 384 c.p.c.”.

I ricorrenti assumono che il giudizio controfattuale richiesto dal giudice di legittimità imponeva di considerare “le colpe dell’ Aq. che sono cinque e riguardevoli, connotate di una spiccata pericolosità: 1. svolta a sinistra su area di servizio con superamento di doppia linea orizzontale; 2. senza porsi sull’asse della carreggiata, come impone l’art. 154, comma 3, lett. “b”; 3. da estrema corsia (quarta) di destra, in area di servizio a sinistra, in strada a due corsie per ogni senso di marcia e quindi in manovra trasversale atta a sbarrare la strada senza possibilità di fuga; 4. senza indicatore di direzione; 5. senza assicurarsi prima di svoltare che non sopravvengano veicoli a tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso”; tanto premesso, rilevano che la Corte di Appello di rinvio “non si è uniformata al dettato della Suprema Corte, ha seguitato a non rispondere, ha continuato a rimarcare, e solo, la condotta della vittima, senza tuttavia emettere il “giudizio controfattuale” richiesto dalla Cassazione”, che avrebbe comportato la necessità di valutare “ben cinque violazioni commesse dall’ Aq. e una soltanto, benché grave, della vittima) concludono pertanto che “la motivazione contenuta in quattro righe, laddove non sia omessa, è apparente, ovvero un simulacro di motivazione, tesa ad eludere il dettato della Suprema Corte, ex art. 384 c.p.c., comma 2”.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale (tale dovendosi considerare il ricorso successivo proposto dai genitori e dalla sorella della vittima, ricorrendone i presupposti del tempo di proposizione in rapporto alla notifica del primo ricorso) deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.(c.), comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Premesso che l’annullamento della sentenza penale era stato pronunciato dalla Corte di Cassazione per una specifica carenza motivazionale, i ricorrenti richiamano Cass. n. 2029/2017 (che rimanda – a sua volta – a Cass., S.U. n. 10598/1997) laddove afferma che, in ipotesi di annullamento per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio, “nel rinnovare il giudizio, (…) è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi”; assumono quindi che, nel caso in esame, “il giudice di rinvio, invece, si è limitato a descrivere nuovamente la ricostruzione tecnica del sinistro, e ha poi evidenziato il concorso di colpa (…), ma si è sottratto alla verifica controfattuale della possibilità che l’incidente potesse essere evitato qualora uno dei conducenti avesse tenuto un comportamento rispettoso delle norme del Cds e, comunque, non ha assolutamente motivato il motivo per cui attribuisce una percentuale di colpa maggioritaria alla vittima L.”, con una conclusione che risulta pertanto “viziata anche da apparente motivazione”.

3. I motivi – da esaminare congiuntamente per la sostanziale comunanza delle censure – sono fondati, per quanto di ragione e sia pure previa adeguata loro riqualificazione, nei termini di seguito illustrati.

3.1. Dopo aver evidenziato i profili di condotta colposa dei due conducenti coinvolti nel sinistro (individuati, quanto all’ Aq., nella non consentita svolta a sinistra e, quanto al L., nella illecita manovra di sorpasso effettuata dal motociclista, ancorché ipoteticamente compiuta in via di emergenza, e nella velocità “enorme” da questi tenuta), la Corte ha affermato che:

“ove il L. non si fosse spostato sull’opposta corsia e soprattutto avesse osservato una velocità di marcia contenuta (con conseguente possibilità di fruttuosa manovra di emergenza verso destra), il sinistro non si sarebbe verificato o comunque avrebbe determinato conseguenze meno gravi”;

“il contegno di guida dell’ Aq. non è scevro da concorso causale, in quanto, ove non avesse intrapreso l’irregolare manovra di svolta a sinistra, la collisione non si sarebbe verificata, nonostante le infrazioni imputabili al L.”.

A tali rilievi, la Corte fa seguire senz’altro la conclusione che, “alla luce di questi elementi si ritiene di ascrivere il sinistro per il 70% a questi (il L.), atteso il maggiore suo contributo causale, e il 30% all’ Aq.”;

3.2. Una siffatta motivazione non si sottrae alle censure dei ricorrenti, i quali, sebbene invochino in modo formale esclusivamente la violazione di norme in tema di obbligo di conformazione del giudice del rinvio alla pronuncia rescindente, in concreto ed in sostanza ripropongono le censure accolte da quest’ultima in punto di inidoneità della giustificazione della ricostruzione del nesso causale ed in punto di misura del concorso della colpa della vittima, per carenza di adeguata e corretta considerazione sia del giudizio controfattuale, sia degli elementi di colpa della condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti che possano avere avuto effettiva incidenza causale nella determinazione dell’evento.

I ricorrenti lamentano, dunque, che la Corte di rinvio sia incorsa negli stessi vizi che erano stati individuati (con riferimento alla sentenza del giudice penale) dalla sentenza rescindente, reiterando pertanto gli errori ivi censurati, ed evidenziano altresì una sostanziale apparenza della motivazione in punto di quantificazione del rispettivo concorso causale dei due conducenti.

3.2.1. Invero, è noto che, in caso di annullamento della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di incorrere nelle stesse carenze o negli stessi vizi del provvedimento annullato (cfr. Cass., S.U. 10598/1997, Cass. 5432/2002 e Cass. 7635/2003).

In particolare, non è dato al giudice del rinvio di limitarsi a ribadire argomenti che erano stati ritenuti insufficienti a supportare la decisione, difatti annullata, poiché in tal modo egli non darebbe esecuzione al compito affidatogli dalla pronuncia di cassazione, così violando i principi in tema di rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria (cfr. Cass. n. 2029/2017); ed infatti, in ipotesi di annullamento per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti specificati, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi (ex plurimis, Cass., S.U. n. 10598/1997).

Tali principi non possono non estendersi, nonostante l’istituzionale indipendenza dei giudizi e perfino delle relative discipline della stessa responsabilità (cfr., tra le altre, Cass. n. 15859/2019), anche al caso di rinvio al giudice civile disposto dal giudice penale, dovendosi ritenere preminente l’esigenza di non vanificare le indicazioni fornite dal giudice rescindente.

Nel caso specifico, la Corte di Appello ha effettuato in misura davvero minimale e del tutto inidonea quell’accertamento controfattuale di cui la Cassazione penale aveva evidenziato la necessità, non avendo spiegato perché, in caso di diversa condotta del L., il sinistro non si sarebbe verificato o comunque avrebbe determinato conseguenze meno gravi e avendo mostrato di non essersi resa conto della intrinseca contraddittorietà di aver imputato al L. un’illecita manovra di sorpasso (con superamento della doppia linea continua) pur ipotizzando – al contempo – che si sia trattato di una manovra di emergenza; neppure ha considerato se il superamento della doppia linea continua di mezzeria fosse in collegamento causale con l’impatto contro un veicolo che non proveniva nel senso opposto di marcia, evento alla cui prevenzione è di norma collegata l’apposizione di quel segnale orizzontale; soprattutto, non ha spiegato perché, dopo avere affermato che, senza la manovra irregolare dell’ Aq., “la collisione non si sarebbe verificata, nonostante le infrazioni imputabili al L.”, ha attribuito all’ Aq. un concorso causale di appena il 30%, manifestamente contrario, in quanto privo di specificazioni adeguate, a qualunque regola di esperienza.

3.2.2. Sotto tale profilo, la motivazione deve qualificarsi in effetti meramente apparente (secondo la censura svolta più ampiamente dal ricorso principale, ma accennata anche da quello incidentale).

In effetti, la Corte di Appello non ha dato alcun conto delle ragioni e del criterio logico-giuridico che l’hanno indotta a quantificare il concorso nelle misure del 70% (a carico della vittima) e del 30% (a carico dell’ Aq.).

L’incipit “alla luce di questi elementi si ritiene” è del tutto inidoneo allo scopo; tanto più che segue ad una (sommaria) valutazione delle condotte colpose e ad una altrettanto ermetica valutazione del loro apporto causale, che ha comunque accertato che la collisione non si sarebbe verificata, nonostante le infrazioni imputabili al L., se il conducente dell’autovettura non avesse effettuato la svolta a sinistra;

in tal modo esprimendo un apprezzamento del contributo causale dell’ Aq. che è intrinsecamente ed irrimediabilmente contraddittorio con una sua quantificazione in misura meramente residuale (del 30%).

4. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c. in punto di liquidazione del danno non patrimoniale e censura la sentenza per avere liquidato il danno parentale applicando il minimo previsto dalle tabelle milanesi, e ciò nonostante abbia dichiarato di tener conto della intensità del rapporto parentale, nonché della situazione di convivenza e dell’età di ciascun congiunto, ossia di elementi che, rapportati alla condizione della (giovane) moglie e dei figli (due adolescenti e l’altro minore) avrebbero giustificato l’applicazione del massimo tabellare.

4.1. Anche sotto questo profilo la sentenza è sorretta da una motivazione insanabilmente contraddittoria, atteso che proclama di considerare elementi che – nel caso – avrebbero dovuto orientare la liquidazione verso i massimi, ma poi giunge contraddittoriamente e senza spiegazione a liquidare il minimo. Il motivo va pertanto accolto.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1226,1227,2043,2059 c.c. e dell’art. 185 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla liquidazione dei danni richiesti e alla loro quantificazione: i ricorrenti rilevano che la Corte di Appello si è limitata a dare rilievo al danno non patrimoniale in maniera unitaria “senza dare rilevanza al danno morale e al danno dinamico-relazionale e del modo in cui si è giunti alla sua determinazione”; lamentano che siano stati applicati i minimi delle tabelle milanesi, senza tener conto dell’età della vittima e delle circostanze del decesso, nonché delle patologie insorte negli attori in seguito alla morte del loro congiunto, in tal modo omettendo di esplicitare le ragioni della decisione.

5.1. Il motivo va accolto per le stesse ragioni per le quali si è qui ritenuto fondato il secondo motivo del primo (o principale) ricorso.

GLI ALTRI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE.

6. il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 137 e 139 e del R.D. 9 ottobre 1922: i ricorrenti censurano la Corte per aver determinato il danno patrimoniale sulla base del reddito lavorativo percepito dal L. (pari a 12.090,17 Euro annui) e assumono che “il reddito, come base di partenza del calcolo, non può essere inferiore al triplo della pensione sociale, che è pari ad Euro 16.060,00”;

6.1. Il motivo è inammissibile, giacché sussiste -in primis- un evidente difetto di autosufficienza in merito alle specifiche argomentazioni sottoposte al giudice del merito circa la misura della contribuzione del L. ai bisogni familiari.

Premesso, infatti, che il danno patrimoniale patito dal congiunto superstite va rapportato al contributo di cui lo stesso avrebbe concretamente goduto in caso di mancato decesso del familiare, ossia alla mancata disponibilità della parte del reddito effettivamente percepito dalla vittima che la stessa avrebbe presumibilmente destinato al familiare, deve rilevarsi che nel ricorso difettano l’allegazione degli elementi a tal fine rilevanti e l’indicazione di come gli stessi siano stati idoneamente sottoposti al giudice del merito.

Il tutto a prescindere dall’erroneità del riferimento ai criteri previsti dall’art. 137 C.d.A., che riguardano liquidazioni di danni (incidenti sul reddito) correlati ad ipotesi di inabilità temporanea o di invalidità permanente e non anche ad ipotesi di pregiudizi patrimoniali conseguenti alla morte di un congiunto.

7. Il quarto motivo denuncia “omessa pronuncia sul riconoscimento delle spese stragiudiziali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: i ricorrenti lamentano che la sentenza “omette qualunque pronuncia (e non già motivazione) sul riconoscimento del danno patrimoniale accessorio di spese stragiudiziali”.

7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto i ricorrenti si limitano a dedurre che tale danno era stato “allegato nella circostanza sub “e” dell’atto di citazione ex art. 622 c.p.p.”, senza in alcun modo trascrivere il contenuto della domanda sulla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.

8. Col quinto motivo, i ricorrenti denunciano “omessa pronuncia sul danno patrimoniale di spese funerarie e peritali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: lamentano che la sentenza “omette di pronunciarsi sul danno emergente sostenuto con fatture in Euro 6.750,00 per spese funerarie ed Euro 3.120,00 per spese peritali del CTP Ing. D.T.G., allegato al n. 1 delle conclusioni dell’atto di citazione ex art. 622 c.p.c.”.

8.1. Il motivo e’, al pari del precedente, inammissibile per difetto di autosufficienza, per mancata trascrizione della domanda su cui la Corte non avrebbe pronunciato; tanto più che, a fronte della statuizione con cui il rimborso delle spese funerarie è stato riconosciuto a L.C. (quale “intestatario delle fatture”), si poneva la necessità di verificare se i ricorrenti principali avessero avanzato ulteriori e/o diverse richieste di rimborso.

9. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, dichiarando inammissibili i restanti motivi del principale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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