Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28011 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16310/2019 proposto da:

M.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato e

rappresentato per legge presso e dall’Avvocatura Generale dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5555/2019 del Tribunale di Ancona, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 30/04/2019.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 13/10/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’impugnazione proposta da M.Z. avverso la decisione della competente Commissione territoriale con cui era stata disattesa la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di un permesso per ragioni umanitarie.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto e l’insussistenza dei presupposti di riconoscimento di ogni forma di protezione.

M.Z. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con quattro motivi.

2. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere “violazione, falsa applicazione errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., laddove il Giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)”.

Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Questa Corte di cassazione ha recentemente ritenuto, con affermazione a cui vuole darsi convinta adesione, che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (Cass. n. 7878 del 16/04/2020).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte di merito erroneamente valutato la narrazione del ricorrente non credibile, omettendo di valutare i rischi che egli correrebbe in caso di rientro forzoso in Pakistan”. Il tribunale non si era attivato acquisendo informazioni attendibili sul paese di provenienza e tanto nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, minimizzando il rischio a cui l’esponente sarebbe stato esposto al suo rientro nel Paese di origine.

Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non fossero attendibili e tanto perchè, innanzitutto, il richiedente non era stato in grado di circostanziare al vicenda su fatti essenziali e determinanti l’espatrio.

Sull’indicata fattispecie deve trovare applicazione il principio per il quale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (Cass. n. 2355 del 03/02/2020; Cass. n. 30105 del 21/11/2018).

3. Con il terzo motivo l’esponente fa valere “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, per avere escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata”;

Il motivo è inammissibile perchè, generico, non si confronta con la motivazione impugnata che puntualmente saggia del Paese di provenienza del ricorrente, il Pakistan, l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. nella definizione datane da questa Corte di Cassazione con richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ex pluribus: Cass. n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 15317 del 17/07/2020) giudizio non concludentemente contestato con il richiamo operato in ricorso al Report Easo 2018 – Pakistan, dovendo il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria”.

Il motivo è inammissibile perchè, generico ed assertivo, esso richiama la normativa applicabile e la giurisprudenza di questa Corte Dài cassazione (n. 4455 del 2018) senza dare atto però delle concrete condizioni di vulnerabilità personale del ricorrente che integrative dell’accesso al rimedio si vorrebbero obliterate nell’impugnato provvedimento.

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile ed il ricorrente va condannato, secondo soccombenza, a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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