Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2801 del 06/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2801 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

Data pubblicazione: 06/02/2013

SENTENZA
sul ricorso 845-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel SpA in persona del procuratore,
nella qualità di procuratore speciale della ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, nonché ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
2013
413

nella sua qualità di beneficiaria del ramo di azienda
della

Enel

Distribuzione

SpA

in

persona

del

procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO,

che le rappresenta e difende

/”/

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CASTALDO FRANCESCA;

avverso la sentenza n. 458/2011 del TRIBUNALE di
BENEVENTO – Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il
25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott.

PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per

raccoglimento del ricorso.

– intimata –

3

Ricorso n. 845/2012
Svolgimento del processo
11 Tribunale di Benevento, sede distaccata di Airola, con sentenza depositata il 25.5.2011, ha
rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di
Montesarchio, che aveva accolto la domanda di Castaldo Francesca, intesa ad ottenere il

dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette
relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28
dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva
imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel,
di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” e che l’Enel non
aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come
professionista.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Enel distribuzione s.p.a. ed Enel
servizio elettrico s.p.a., nella qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre
1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6,
comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.
Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del
suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..
11 quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”, rappresentati
daIrobbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto integrativo.
2.1

primi

quattro

motivi

vanno

esaminati

congiuntamente.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con
sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia

risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione

4

determinato in alcun modo ne’ l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, ne’
l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni
che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2,
possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che

venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando,
invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia
diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di
legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti
indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti

di

utenza individuale,

va osservato

che

ciò

può

avvenire

solo

allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna
possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento
della bolletta” si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una
clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una
prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta
di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione
dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed
acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione
dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica
o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di
riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza va cassata. I restanti motivi sono
assorbiti.
5.Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese
del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga

5

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara
assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla rifusione alle parti ricorrenti delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese
generali ed accessori come per legge.
Così de iso in Roma, lì 17 gennaio 2013.
) 19

Il Presidente

Il Cons

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