Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28009 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5999/2018 proposto da:

O.M., (OMISSIS), T.I., elettivamente domiciliate

in ROMA, V. ARNO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCA BARBUTO,

rappresentate e difese dagli avvocati VINCENZO VETERE, NICOLA

ANNETTA;

– ricorrenti –

contro

C.G. & C DI G.E. & C.V. SNC,

S.L., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2194/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20.5.2015 – che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da C.G. & C. s.n.c. nei confronti di T.I., O.M., S.L., Ma. ed I., anche n. q. di eredi di Sc.Ge. e di S.F., e FIMAL s.a.s. di Sp.Fi. & C., rispettivamente, la T. usufruttuaria e tutti gli altri comproprietari del fondo dal quale si era originato l’incendio poi propagatosi nella confinante proprietà della società attrice – la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza parziale e non definitiva in data 7.12.2017 n. 2194: ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei confronti di S.F. e FIMAL s.a.s. di Sp.Fi. & C.; ha accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c., degli altri appellati e rimesso la causa sul ruolo per procedere alla istruttoria ed alla liquidazione dei danni.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da T.I. e da O.M. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non hanno svolto difese gli intimati S.L. e S.M., anche n. q. di eredi di Sc.Ge., ai quali il ricorso è stato notificato in data 7.2.2018 presso il difensore domiciliatario, a mani proprie; gli intimati G.C. & C. s.n.c. di G.E. e Carlini Vittorio ,.a.q.i.r.e.s.n.i.d.1.p.i.d.d.a.m.p.g.i.Spizzirri Francesco e.F.s.d. S.F. & C., ai quali il ricorso è stato notificato presso il difensore domiciliatario ex art. 149 c.p.c., come da cartolina AR; la intimata S.I., anche n. q. di erede di Sc.Ge., cui il ricorso è stato notificato in data 23.2.2018 ex art. 149 c.p.c., come da cartolina AR.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729,2697,1803 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti, ripercorrono – trascrivendo la intera motivazione – l’iter logico seguito dal Giudice di appello che ha ritenuto raggiunta la prova della disponibilità giuridica e materiale del fondo da cui era originato l’incendio, contestando la valutazione della efficacia dimostrativa delle prove documentali ed orali selezionate e ritenute decisive dal Giudice di merito. Contestano in particolare che sia stata raggiunta dalla società danneggiata la prova del rapporto di custodia di esse ricorrenti con il bene immobile, difettando negli indizi valutati i requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Secondo motivo: violazione dell’art. 1227 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto avrebbe omesso di accertare la eziologia tra l’incendio dell’immobile ed il danno arrecato al fondo contiguo, sostenendo che la presenza di erbacce e sterpaglie non era sufficiente a ravvisare quella intrinseca pericolosità della cosa richiesta dalla fattispecie di illecito prevista dall’art. 2051 c.c.; inoltre contestano che il Giudice di appello avrebbe disatteso la prova del fortuito che doveva ritenersi raggiunta, in quanto il danneggiato utilizzava il proprio fondo per una attività (demolizione autoveicoli, deposito di pneumatici e serbatoi di GPL) che era stata inibita dal Sindaco del Comune di Cosenza e che era stata la sola causa efficiente della propagazione dell’incendio.

Terzo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 278,279 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono le ricorrenti che è affetta da errore di diritto processuale la pronuncia parziale del Giudice di appello con la quale si è proceduto ad un accertamento frazionato del nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo, in quanto dopo avere affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c., della comproprietaria e della usufruttuaria del fondo, con sentenza “non definitiva” sull'”an”, la Corte territoriale ha poi demandato alla prosecuzione della indagine istruttoria l’accertamento dell'”eventuale concorso di colpa” del danneggiato nella produzione del sinistro: tale “modus procedendi” contrasta irrimediabilmente con il vincolo che la sentenza “non definitiva” spiega nei confronti della successiva attività processuale, impedendo al Giudice di riesaminare le questioni già risolte, come è dato desumere dalla idoneità al giudicato anche della sentenza “non definitiva” di accertamento della responsabilità civile, rimanendo in tal caso precluso alla Corte territoriale, dal giudicato interno, qualsiasi ulteriore accertamento inteso ad individuare ulteriori condotte concorrenti causative dell’incendio.

Il motivo è fondato.

Il “modus operandi” del Giudice di appello appare del tutto abnorme, venendo a contrastare con la “ratio legis” delineata dal sistema processuale disciplinato dal codice di procedura civile negli artt. 278 e 279 c.p.c., e ponendosi in conflitto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 e con quello di effettività delle decisioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 24 Cost. (in relazione alla idoneità della sentenza a fornire la regola di risoluzione dei conflitti inerenti i diritti).

Deve ritenersi ormai consolidato il principio enunciato da questa Corte secondo cui, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4) e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il Giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all’esaurimento con essa della relativa “potestas decidendi”, onde detto Giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, ed ove lo faccia il Giudice del gravame può rilevare d’ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata nè fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando che la detta violazione non sia stata oggetto di specifico gravame di parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5860 del 14/06/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 18898 del 31/08/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 23862 del 23/11/2015; id. Sez. L -, Sentenza n. 18834 del 28/07/2017).

Questa Corte ha, peraltro, precisato che, anche nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il Giudice del gravame resta da questa vincolato (sebbene non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il Giudice di legittimità può rilevare d’ufficio anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 25/02/1986; id. Sez. L, Sentenza n. 4821 del 18/05/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 18510 del 14/09/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 13513 del 08/06/2007; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 13621 del 16/06/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 11/08/2016).

Orbene la Corte d’appello frazionando il giudizio sul nesso di causalità, ha reso del tutto priva di decisorietà la sentenza non definitiva sulle questioni concernenti l’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. e ciò in violazione del principio di concentrazione delle questioni da trattare; principio che, se trova diretta espressione nell’art. 276 c.p.c., con riferimento alla relazione alla graduazione gerarchica dell’esame delle questioni pregiudiziali e di merito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 23/01/2009, secondo cui l’art. 276 c.p.c., nel disporre che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio, e quindi il merito, costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all’assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell’assorbimento inteso come preclusione, sia dell’assorbimento inteso come rigetto), ripete il suo fondamento nel sistema stesso del processo – articolato dopo la riforma della L. n. 353 del 1990, secondo una progressione per fasi processuali non regredibili – che nella sua stessa logica orientata a fornire in modo spedito la regola del caso concreto, attraverso la pronuncia di merito conclusiva del giudizio, implica necessariamente l’osservanza di un criterio ordinativo dell’esame delle questioni, anche all'”interno” di ciascuna delle predette distinte categorie (questioni pregiudiziali e questioni di merito), onde evitare che il processo possa subire, nella sua evoluzione, la modifica e la revisione delle questioni sulle quali il Giudice si è già pronunciato (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25254 del 25/10/2017, in motivazione, con riferimento alla interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 111 Cost., comma 2, della applicazione estensiva dell’art. 276 c.p.c.), tanto più se con un provvedimento “intermedio” suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, qualora non impugnato immediatamente o fatto oggetto di riserva di impugnazione.

E non pare dubitabile che l’interesse delle ricorrenti alla cassazione della sentenza impugnata, in relazione al vizio processuale dedotto (imponendosi sempre al Giudice l’accertamento dell’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo di impugnazione azionato: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7253 del 22/03/2013) si palesi di tutta evidenza laddove, salvo negare valore sostanziale di sentenza alla pronuncia non definitiva che tale forma ha rivestito, l’inosservanza della regola di condotta del processo da parte del Giudice di appello, ove non sanzionata con la pronuncia cassatoria, verrebbe a tradursi, nella prosecuzione del giudizio, in una statuizione definitivamente vincolante il Giudice di merito sull’accertamento della esclusiva responsabilità delle ricorrenti nella causazione dell’incendio, rimanendo conseguentemente impedito “l’ulteriore” completamento dell’accertamento del nesso eziologico materiale, pur ritenuto necessario dallo stesso Giudice distrettuale.

In conclusione assorbiti il primo ed il secondo motivo, il ricorso trova accoglimento quanto al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo giudizio sull’accertamento del concorso causale del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (incendio), ed ulteriore corso del giudizio sulle altre questioni.

La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità va rimessa la giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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