Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28009 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28009 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 9422-2016 proposto da:
CESPUGLIO RITA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato RITA LAZZARA;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.29,
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo, rappresentata e
difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, e MAURO RICCI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1388/2015 del TRIBUNALE di PATTI,
depositata il 21/07/2015;

Data pubblicazione: 23/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che, con sentenza del 21.7.2015, il Tribunale di Patti in sede di
opposizione ai sensi dell’art. 445 bis, co. 6, c.p.c., rigettava, per

Cespuglio Rita inteso ad ottenerne il riconoscimento ai fini
dell’assegno ordinario di invalidità;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cespuglio, affidato ad
unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS, con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
COMUMCATA Alle

in camera di

pArti, unitamente al

decreto di fissazione dell’adunanza

consiglio:
Considerato!

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115, 116, 4141, 421, 437,442, 445 e 445 bis cpc, 2697 c.c. , dell’art. 2 1.
12 giugno 1984 n. 222 nonché omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rilevandosi che
nel ritenere insussistente il requisito sanitario contrariamente a quanto
risultante dalla espletata c.t.u., il Tribunale non ha fornito alcuna
motivazione logico giuridica a supporto della decisione, anche in
relazione al requisito della possibilità di reimpiego delle residue energie
in attività confacenti alle attitudini lavorative dell’assicurata;
3. che ritiene il Collegio si debba dichiara l’inammissibilità del ricorso
per tardività;
4. che, infatti, la data di deposito della sentenza è quella del 21.7.2015,
laddove la relazione di notificazione del ricorso all’INPS reca quella del
Ric. 2016 n. 09422 sez. ML – ud. 20-09-2017

l’accertata insussistenza del requisito sanitario, il ricorso proposto da

9 marzo 2016, data successiva al termine di sei mesi di legge per la
tempestività dell’impugnazione in relazione a pronunzie, quale quella
oggetto di causa, emesse all’esito di giudizio instaurato dopo l’entrata
in vigore della 1. n. 69/2009, art. 58 co. 1;
5. che non rilevano le osservazioni svolte dalla ricorrente sulla

sentenza nel sistema telematico, con obbligo di comunicazione alle
parti ai fini della conoscibilità della pronuncia idonea ad incidere sulla
decorrenza dei termini di impugnazione, in considerazione della
rilevanza attribuita, quale momento di irretrattabilità della decisione e
di decorrenza del termine lungo di impugnazione, alla consegna
ufficiale in cancelleria — ovvero trasmissione in foiniato elettronico per
via telematica a mezzo PEC- del documento conforme al modello
normativo (arti. 132 cpc e 118 disp att cpc) (cfr. Cass. s.u. 1.8.2012 n.
13794, Cass., s. u., 22.9.2016 n. 18569, Cass. 17278/2016);
che da tale momento, invero, il procedimento della decisione si
completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene legalmente
nota a tutti e produce i suoi effetti giuridici. La consegna dell’originale
completo del documento al cancelliere, nella cancelleria del giudice che
l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si
compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del
deposito, mediante apposizione, in calce al documento, della firma e
della data dal cancelliere, che devono essere contemporanee alla data
delle consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per
effetto di legge (cfr. Cass s.u. 18569/16 cit.);
6. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375,
n. 1, cod. proc. civ.;

Ric. 2016 n. 09422 sez. ML – ud. 20-09-2017
-3-

rilevanza dell’annotazione (successiva alla dat(di pubblicazione) della

7. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da
dispositivo;
8. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR
115 del 2002;
PQM
Condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
euro 200,00 per esborsi, euro 1800,00 per compensi professionali, oltre
accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15 %•
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13, comma1bis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017
Il Presidente

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

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