Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28009 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.P.F., elettivamente domiciliato in Roma, via

Novenio Bucchi 7, presso l’avv. Cannizzaro Valerio, rappresentato e

difeso dall’avv. La Viola Armando, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 05, n. 190/05/05 del 29 novembre 2005, depositata il 14

dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Barbara Tidore per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, non luogo a provvedere sul ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di tre avvisi di accertamento resisi necessari a seguito di procedimento penale a carico del contribuente, presidente di una associazione beneficiaria di contributi illegalmente percepiti per essere state appositamente gonfiate le spese per ottenere rimborsi non dovuti. Il contribuente contestava gli accertamenti in quanto le somme riprese a tassazione erano state sequestrate e pertanto non erano imponibili. La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva sul presupposto della coincidenza delle somme riprese a tassazione con le somme sottoposte a sequestro e non restituite al contribuente. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente occorre riunire i due ricorsi a contenuto identico, che l’amministrazione ha proposto, uno dopo l’altro, avverso la sentenza impugnata: il primo notificato il 14 dicembre 2006, poi non depositato, ma iscritto dal controricorrente, il secondo notificato il 27 gennaio 2007. L’impugnazione è ammissibile, non essendo stato consumato il relativo diritto, in quanto il primo ricorso non è stato dichiarato inammissibile o improcedibile prima della notifica del secondo ricorso e quest’ultima è avvenuta entro il termine breve dalla prima notifica (v. Cass. n. 12898 del 2010). Passando all’analisi dei motivi, ne va rilevata l’infondatezza. Quanto al primo (violazione art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e vizio di motivazione), che presenta profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza non essendo nel ricorso riportata la pretesa ricostruzione dell’accertato al netto del sequestrato, perchè la sentenza impugnata sia pur sinteticamente risulta congruamente motivata con l’affermazione della coincidenza tra somme accertate e somme sequestrate. Nè assume in proposito alcuna rilevanza il fatto che la ricostruzione di quanto accertato sia riportata nella memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto tale memoria ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, quoad effectum, ad essi (v. Cass. n. 7260 del 2005, che riguarda proprio una fattispecie nella quale l’inammissibilità del ricorso era fondata su un difetto di autosufficienza dello stesso).

Quanto al secondo (violazione L. n. 537 del 1993, art. 14 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 TUIR e vizio di motivazione), che presenta il medesimo difetto di autosufficienza constatato in relazione al primo motivo, perchè non emerge dalla sentenza alcuna valutazione privilegiata delle risultanze del processo penale senza autonoma valutazione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA