Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28009 del 16/12/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28009 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO
Data pubblicazione: 16/12/2013
SENTENZA
sul ricorso 17166-2007 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A. (c.f./p.i. 00880671003), nella
qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2,
presso l’avvocato PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la
2013
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rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
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COLAB RARO ROSALBA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1704/2006 del TRIBUNALE di
CATANZARO, depositata il 03/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.
pubblica udienza del 18/11/2013 dal Consigliere
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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con ricorso depositato in data 10 marzo 2004 ai sensi
dell’art. 615 c.p.c. Colabraro Rosalba propose opposizione
all’esecuzione immobiliare n. 55/1992 iniziata dinanzi al
Tribunale di Catanzaro contestando la pretesa creditoria
azionata dalla Fiscambi Money, cui era subentrata la Intesa
Gestione Crediti SpA.
La ricorrente dedusse di avere stipulato con la società
creditrice in data 12 marzo 1986 un contratto di
finanziamento bancario con garanzia ipotecaria per un
ammontare di lire 35.000.000 ed erogazione effettiva della
somma di lire 33.000.000, a fronte del quale erano stati
rilasciati n. 107 effetti cambiati, il primo di lire
1.794.440 ed i successivi di lire 897.000 con scadenza
mensile; precisò, inoltre, che il tasso di interesse era
stato fissato al 13,875% in ragione di anno.
Ciò premesso, contestò l’atto di intervento spiegato dalla
creditrice e la correlativa pretesa di lire 40.000.000,
atteso che a fronte di una erogazione iniziale di lire
33.000.000 era stati versati importi pari a lire
89.702.720. Talché non erano dovute le ulteriori somme
richieste dalla banca, in particolare sotto il profilo
della illegittima applicazione degli interessi.
Con sentenza depositata il 3.10.2006 il tribunale accolse
l’opposizione e dichiarò insussistente il credito azionato
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da Intesa Gestione Crediti s.p.a.
alla luce delle
conclusioni del consulente il quale aveva fatto riferimento
al sottostante contratto di finanziamento, ricalcolando gli
importi dovuti a titolo di capitale ed interessi e tenendo
conto delle somme ritualmente restituite dalla parte
2.-
Contro
la
sentenza
del
Tribunale
la
finanziata.
s.p.a.
Italfondiario, quale procuratore di s.r.l. Castello Finance
– cessionaria del credito azionato
ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un solo motivo.
Non ha svolto difese l’intimata.
3.- Con il motivo di ricorso parte ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione degli artt. 1858, 1859,
1349, 1815 e 1284 c.c. nonché vizio di motivazione e
formula – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis – il seguente quesito: se «nei contratti
di
finanziamento
cambiari
con garanzia
ipotecaria,
stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n.
154/1992 e del decreto legislativo n. 385/1993 è legittimo
il tasso effettivo praticato dall’istituto mutuante (pur
differente dal tasso nominale indicato in contratto), che
sia individuabile mediante un mero calcolo matematico che
conduca in maniera univoca ed obiettiva all’individuazione
del tasso effettivamente praticato; il tutto proprio in
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virtù del particolare meccanismo di sconto che caratterizza
tali tipi di finanziamento>>.
4.- Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c.
Invero, <
(n. 16345/2013).
Le stesse SSUU hanno da tempo chiarito, poi, che <<è
ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione
vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto,
qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti,
ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di
individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre
che un difetto di motivazione, anche un errore di
qualificazione giuridica del fatto>> (Sez. U, Sentenza n.
7770/2009). In altri termini, <<è inammissibile la
congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3)
5 e 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., salvo che non sia
accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del
quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di
sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di temporis" alla fattispecie, sebbene abrogato dall'art. 47
della legge 18 giugno 2009, n. 69)>> (Sez. 3, Sentenza
n.
12248 del 20/05/2013).
Il quesito formulato dalla ricorrente non risponde ai
requisiti
innanzi
inammissibile.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
novembre 2013
cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile “ratione