Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28009 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14045/2019 proposto da:

A.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Vincenzina Salvatore, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma del 27 marzo 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a A.L. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), oltre che dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 1, comma 1, lett. d), e art. 8. Assume l’istante che il Tribunale avrebbe dovuto “approfondire la posizione del ricorrente anche mediante l’utilizzo di mezzi istruttori officiosi”, propri del procedimento avente ad oggetto la protezione internazionale.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dall’odierno istante e, sul punto, non vi è censura. Ciò posto, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della appurata non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione. In tal senso, va qui ribadito che “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione).

2. – Il secondo motivo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14. Il ricorrente sostiene di aver diritto alla protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di instabilità socio-politica dello Stato di provenienza, e cioè della Nigeria, che non è un paese sicuro. Rileva, in proposito, che il giudice di prime cure avrebbe citato fonti prive del requisito dell’attualità, la più recente delle quali risalirebbe al giugno 2017.

Il motivo non merita accoglimento.

Quanto alla particolare ipotesi della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., la Corte di appello ha negato che la regione di Edo State, da cui proviene il ricorrente, sia interessata a una situazione di violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). Censure in tal senso non sono state sollevate.

Sul tema dell’aggiornamento delle fonti si osserva, poi, quanto segue. E’ senz’altro vero che nei giudizi di protezione internazionale la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone che sono pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (per tutte: Cass. 22 maggio 2019, n. 13897). E’ da credere, tuttavia, che ove il richiedente intenda dedurre, in sede di legittimità, la consultazione, da parte del giudice del merito, di informazioni non aggiornate, invocando, sul punto, la violazione di legge, debba egli non solo indicare quali diverse e più recenti notizie avrebbero dovuto essere prese in considerazione, facendo menzione delle relative fonti, ma precisare, con la specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, gli elementi di fatto che attribuiscano decisività al vizio lamentato; non appare in proposito privo di rilievo che, se pure con riferimento ad altro genere di controversia, questa Corte abbia sottolineato che la censura circa il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito implica la necessità di indicare, nel ricorso per cassazione, l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito (cfr., con riferimento ai giudizi in materia di lavoro, Cass. 10 settembre 2019, n. 22628). In senso analogo la stessa Corte risulta essersi del resto pronunciata proprio nella materia che qui interessa, rilevando che, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728). Ora, il ricorrente non ha menzionato alcuna fonte informativa che indicasse situazioni riconducibili alla speciale fattispecie di cui all’art. 14, lett. c).

3. – Il terzo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che il vizio di omessa motivazione. E’ dedotto che il giudice di primo grado non aveva distinto tra le diverse forme di protezione “accomunando, nell’argomentazione di rigetto, quelle cosiddette maggiori con quella umanitaria”. Viene altresì rilevato che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione sulla sussistenza delle condizioni che avrebbero giustificato il riconoscimento dell’invocata forma di protezione in ragione della vicenda personale del richiedente nel contesto di provenienza. E’ infine affermato che la protezione umanitaria avrebbe potuto concedersi in ragione del fatto che esso istante aveva dimostrato, nei fatti, la concreta volontà di inserimento nel paese di accoglienza.

Il motivo è privo di fondamento.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale ha preso specificamente in esame la domanda di protezione umanitaria: l’ha però disattesa in considerazione della mancata allegazione, da parte dello stesso richiedente, di specifici fattori di vulnerabilità. Sul punto il giudice del merito risulta essersi rettamente conformato al principio per cui la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Per il resto, è sufficiente osservare che, per un verso, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione) e che, per altro verso, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459; Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).

4. – Il ricorso è respinto.

5. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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