Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28008 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.G. e R.R., elettivamente domiciliati

in Roma, via Germanico 197, presso gli avv.ti Mezzetti Mauro e Carlo

Nola, che li rappresentano e difendono, giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 09, n. 57/09/05 del 23 febbraio 2005,

depositata il 17 marzo 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Mauro Mezzetti per i contro ricorrenti e ricorrenti

incidentali;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia è relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione per l’imposta di registro dovuta in relazione alla vendita di terreni rispetto alla quale erano state revocate le agevolazioni di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4. Il giudizio aveva un esito positivo per i contribuenti in primo e in secondo grado.

Avverso la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso, proponendo con il medesimo atto ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

MOTIVAZIONE

Deve essere disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Va rilevato che il secondo motivo di ricorso incidentale, che aveva valore assorbente, in quanto diretto a rilevare l’inammissibilità dell’appello per tardività, è stato rinunciato in sede di discussione orale dal procuratore della parte;

Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si eccepisce un vizio di violazione di legge per la mancata dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di sottoscrizione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS), è infondato, in quanto correttamente la sentenza impugnata rileva l’esistenza in atti dell’autorizzazione da parte della Direzione Regionale della Lombardia che abilitava l’Ufficio di Milano (OMISSIS) alla proposizione dell’appello.

Tenuto anche conto del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 874 del 2009). E’ invece fondato il ricorso principale – con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata per non aver ritenuto la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954 nonostante la mancata consegna all’Ufficio nel termine di legge del certificato definitivo dell’IPA sulla base dell’orientamento di questa Corte che riconosce la natura decadenziale del termine triennale previsto dall’art. 4, comma 2, della predetta legge a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti per il diritto all’agevolazione (v. Cass. n. 21050 del 2007). Vero è che è stata ammessa la possibilità di una presentazione “tardiva” senza conseguenze decadenziali, ma ciò solo laddove il contribuente abbia dato prova che la tardiva non consegna non sia addebitabile alla sua responsabilità ma a quella dell’ente tenuto alla certificazione (v.

Cass. n. 9159 del 2010), circostanza che nel caso di specie non ricorre, sia perchè emerge dagli atti che il certificato è stato consegnato dall’Ispettorato ai contribuenti in tempo utile, sia perchè i contribuenti non hanno eccepito, nè tanto meno offerto prova, di un eventuale ritardo ostativo da parte dell’Ispettorato.

Peraltro su tale punto non risulta proposta alcuna specifica impugnazione.

Deve, quindi, essere accolto il ricorso principale con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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