Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28008 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28008 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 21459-2006 proposto da:
MALETTI SPORT S.N.C. (P.I. 03208820179), in persona
del legale rappresentante pro tempore, MALETTI
SONIA (C.F. MLTSNO68B50B157B), MALETTI LARA (C.F.

Data pubblicazione: 16/12/2013

MLTLRA73A42B157L), MALETTI EMANUELA (C.F.
MLIMNL65E57B157E), elettivamente domiciliati in
2013
1713

ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso l’avvocato
RIBAUDO SEBASTIANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BETTINELLI VINCENZO, giusta
procura a margine del ricorso;

1

- ricorrenti contro

BONTEMPI SPORT S.N.C. DI BONTEMPI LUCIANO & C.;

avverso la sentenza n.

intimata

328/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/04/2006;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4

1. La Bontempi s.n.c. di Luciano Bontempi e C. citò in

giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, la Maletti
Sport s.n.c. e – per quel che in questa sede rileva – le

cie accomandatarie della Maletti Sport s.a.s. . Chiese che
fosse accertata la simulazione relativa, relativamente al
prezzo, del contratto con il quale la società attrice aveva venduto un ramo d’azienda alle signore Maletti, che avevano dichiarato di agire in nome e per conto della società che si riservavano di nominare; società poi indicata
nella Maletti sport s.a.s., trasformata successivamente in
società in nome collettivo, della quale le persone fisiche
#

convenute erano illimitatamente responsabili. La simulazione risultava dal preliminare di vendita, nel quale era
stato indicato il prezzo effettivo.
Le convenute resistettero alla domanda. Eccepirono che
il preliminare era intervenuto tra parti diverse da quelle
che avevano stipulato il contratto definitivo, e che questo doveva valere tra le parti in mancanza di controdichiarazioni scritte aventi gli stessi requisiti di forma e
di sostanza del contratto. Le convenute proposero domanda
riconvenzionale per il risarcimento danni cagionato dalla
società attrice con la violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2598 c.c.

..

3

signore Sonia Maletti, Lara Maletti, Emanuela Maletti, so-

Il Tribunale di Brescia, ritenuta l’esistenza di un
••••

principio di prova per iscritto e assunta la prova testimoniale articolata dall’attrice, con sentenza 23 aprile
2002, accertò la simulazione relativa del prezzo e condannò le convenute al pagamento del maggior prezzo di £

2. La decisione è stata confermata, quanto alla domanda principale, dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 27 aprile 2006. La corte ha ritenuto inammissibile
l’eccezione, proposta in appello, dell’inammissibilità
della prova testimoniale raccolta in primo grado, sulla
simulazione del contratto tra le parti in ordine alla simulazione del prezzo, ritenendola peraltro non in contrasto con l’art. 2722 c.c., e in ogni caso ammessa in presenza di un principio di prova scritta. Anche le socie erano illimitatamente responsabili dell’obbligazione sociale, a seguito dell’intervenuta trasformazione della società in accomandita in società in nome collettivo.
3. Per la cassazione della sentenza, notificata il 16
maggio 2006, ricorrono la società Maletti Sport e le socie
Sonia, Lara ed Emanuela Maletti per sei motivi.
La società Bontempi non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si denuncia la violazione o
falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., avendo la corte
Se

4

Il c
dr. Al

el. est.
eccherini

150.000.000, respingendo la domanda riconvenzionale.

territoriale ritenuto inammissibile in appello l’eccezione
d’inammissibilità della prova testimoniale, perché non
proposta in primo grado, sebbene si tratti di questione
rilevabile d’ufficio e non di eccezione soggetta a decadenza. Si formula il quesito se la pronuncia del tribuna-

l’ammissibilità della prova per testi della simulazione
dedotta dalla società attrice mediante richiamo dell’ordinanza istruttoria, renda ammissibile l’impugnazione proposta dalle appellanti avverso il suddetto capo della sentenza.
4.1. Il motivo è infondato. Secondo la più recente, ma

ormai da tempo consolidata giurisprudenza di questa corte,
la mancata proposizione del reclamo, ex art. 178 c.p.c.,
avverso l’ordinanza ammissiva di una prova non impedisce
alla parte che si sia opposta all’ammissione di dolersene
davanti al Collegio quando questo sia investito di tutta
la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in
sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca
di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al
Collegio la decisione in ordine all’ammissibilità della
prova onde così provvedere alla sua eventuale revoca, con
l’ulteriore conseguenza che la stessa questione non può
neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. 16
settembre 2000 n. 12280; 14 aprile 2004 n. 7055; 1 agosto
2007 n. 16993; 10 dicembre 2009 n. 25825).
5

le, con la quale sia stata preliminarmente confermata

5. Con il secondo motivo del ricorso si denuncia sotto il profilo dell’art. 360 m. 3 c.p.c. – il vizio di
motivazione, e al tempo stesso la violazione degli art.
2722 e 1417 c.c. avendo la corte territoriale ritenuto ammissibile la prova testimoniale della simulazione relativa

5.1.

Il vizio di motivazione non è accompagnato dalla

sintesi richiesta dall’art. 366 bis, secondo periodo
c.p.c. a pena d’inammissibilità (cfr. Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603), norma applicabile ratione temporis,
ed è perciò inammissibile. Il motivo per violazione di
legge è assorbito dal rigetto del precedente.
6. Con il terzo motivo, denunciando la violazione o
falsa applicazione degli artt. 2724 e 1372 c.c., si censura l’affermazione che il contratto preliminare potesse
considerarsi inizio di prova scritta, idoneo a consentire
l’ingresso della prova testimoniale, sebbene intervenuto
tra terzi.
6.1.

Il motivo tende a rimettere in discussione l’am-

missibilità della prova testimoniale, che richiederebbe in
fattispecie l’esistenza di un inizio di prova scritto. Come tale, anche questo motivo è assorbito dal rigetto del
primo motivo di ricorso per cassazione, dal quale deriva
l’intangibilità della statuizione della corte di merito

circa l’inammissibilità della stessa questione sollevata
nel giudizio d’appello.
6
Il cons. . est.
dr. Aldo icherini

del contratto tra le parti.

7. Con il quarto motivo si censura per vizio di motivazione la determinazione del danno da violazione del divieto di concorrenza.
Con il quinto motivo si censura per vizio di motivazione la statuizione di rigetto della domanda di risarci-

la socia della società avversaria, Sandra Bontempi.
7.1. Entrambi i motivi sono inammissibili per mancanza

della sintesi prescritta dall’art. 366 bis c.p.c..
8. Con il sesto motivo si censura per violazione degli
artt. 92, 91, e 132 c.p.c. il regolamento delle spese del
giudizio di appello, con la parziale compensazione delle
spese e la condanna delle esponenti al pagamento del 50%
delle spese avversarie, sebbene il loro appello fosse staI

to parzialmente accolto e l’appello incidentale avversario
interamente respinto.
8.1. Il motivo è infondato, dovendosi valutare la soc-

combenza nella lite unitariamente all’esito del giudizio
(giurisprudenza risalente e consolidata, da Cass. 11 novembre 1969 n. 3678; tra le più recenti 29 settembre 2011
n. 19880).
9. Il ricorso è respinto. In mancanza di difese svolte
dalla controparte non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.

La corte rigetta il ricorso.
.,

7

mento danni derivati dall’illecita concorrenza svolta dal-

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno

I

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