Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28008 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4680-2019 proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA, 121,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALBERTO PANUCCIO;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA REGGIO CALABRIA, rappresentata e difesa

dall’avv. ANTONIO MASSIMILIANO MICELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 31 gennaio 2019 D.L.E., in proprio e nella qualità di erede testamentaria della madre R.G., chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria numero 37/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018, relativamente a un giudizio avviato dalla medesima e dalla madre allora in vita con citazione del 14 aprile 2000 nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di ottenere risarcimento del danno subito da due terreni agricoli di rispettiva proprietà,a causa di esondazione di acque meteoriche provenienti dalla strada pubblica adiacente ai due fondi agricoli. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, convenuta in giudizio, ha notificato controricorso in data 12 marzo 2019.

2. Per quanto qui interessa la sentenza in questa sede impugnata ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente confermando il rigetto della domanda risarcitoria del giudice di primo grado per mancata prova dei danni subiti, in particolare del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno, consistente nella esondazione di acque meteoriche dalle strade delle quali la Provincia di Reggio Calabria aveva l’onere di custodia, e il danno subito dai fondi della ricorrente, che era stato indicato nella distruzione degli alberi da ulivo e nella perdita del prodotto per il terreno della D.L., e nella impossibilità di eseguire opere di miglioramento fondiario e coltivazione di qualsiasi genere per quanto riguardava il terreno della R..

3. Il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e /o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente si lamenta del fatto che la Corte d’appello, dopo avere condannato l’amministrazione ad eseguire le opere di incanalamento delle acque piovane ai fini del loro corretto contenimento e smaltimento, non abbia provveduto a condannare l’amministrazione al relativo risarcimento dei danni che sarebbero stati evincibili dalle seguenti circostanze, risultate del tutto omesse: presunzioni gravi e concordanti, desumibili dall’accertamento di un libero e violento scarico delle acque provenienti dalla sede stradale nella proprietà della ricorrente; elementi di prova rinvenibili nella consulenza tecnica d’ufficio ammessa ed espletata; fotografie effettuate dal CTU e allegate alla relativa relazione, nonché quelle allegate alla consulenza di parte e al fascicolo del giudizio di appello; mancata contestazione della natura di uliveto e coltivazioni ortalizie del terreno invaso dalle acque.

1.1. Il motivo, innanzitutto, non contenendo alcuna attività assertiva della dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., ma postulando soltanto, in chiusura, che tale norma sarebbe stata violata, si risolve nella prospettazione dell’omesso esame delle circostanze sopra elencate e, dunque, in una censura riconducibile all’invocato art. 360 c.p.c., n. 5. Senonché, sotto tale profilo, il riferimento alle “presunzioni gravi e concordanti”, di cui sub a) a pag. 8, che sarebbero ricollegabili all’avere i giudici di merito riconosciuto l’avveramento del fatto dannoso (a parte la considerazione circa l’assoluta genericità dell’assunto), non individua un “fatto” alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Analogamente, il riferimento, nella lett. b), a “gli elementi di prova forniti dalla consulenza tecnica”, peraltro nemmeno individuati, dato che si riproducono i quesiti posti al c.t.u., rimane su un piano assolutamente generico. Tutto quanto indicato nelle lettere da b) ad f) si presenta dedotto comunque in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si fornisce alcuna localizzazione del dove le risultanze, evocate come pretesi fatti omessi, sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità, giacché: aa) non si localizza la c.t.u., il che rileva anche per le foto ad essa allegate; bb) non si localizzano il fascicolo di primo grado e quello di secondo grado, cui si riferiscono le lettere d) ed e).

1.3. Inoltre, quanto alla pretesa “non contestazione” evocata alla lett. f) riguardo alla natura dei terreni si omette di individuare la sede del giudizio di merito in cui essa si sarebbe verificata.

1.4. Nessuna localizzazione è fatta, poi, della consulenza tecnica di parte evocata alle pagg. 11 e ss.

1.5. Le censure, inoltre, appaiono insufficienti a stimolarne un esame in sede di giudizio di legittimità, non risultando formulate con il riferimento alle richieste istruttorie effettuate nel giudizio di merito particolarmente quanto alla consulenza tecnica sul danno, alle ragioni della negazione di essa da parte del primo giudice e alle ragioni dell’appello sul punto.

1.6. Il motivo, pertanto, è inammissibile, non senza doversi rilevare anche che non si coglie neanche la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato la fondatezza della doglianza con cui si era sollecitata l’indicata c.t.u. in appello, che è individuata poi nel motivo successivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di ammissione di consulenza tecnica del danno, argomentando che la consulenza tecnica non è mezzo di prova, sull’assunto che il danneggiamento di alberi, la perdita del prodotto degli alberi di ulivo e dei prodotti agricoli coltivati nel terreno non potessero essere riscontrati se non con un esame diretto della situazione dei luoghi e l’individuazione degli alberi distrutti o danneggiati, trattandosi di danno alle produzioni annuali e dovendo tenersi conto del diverso andamento meteorologico e dell’alternanza dei prodotti dell’uliveto, nel quale si alternano annualità di produzione carica e annualità di diminuita produzione generale. Richiama, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale per cui si assume che il giudice possa affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), pur non significando che le parti possano sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente.

2.1. La censura è inammissibile sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4 poiché la lettura dei due motivi, al lume della pur evocata motivazione, evidenzia come la sua illustrazione non si correli alla motivazione enunciata dalla Corte territoriale. Sicché, non apparendo il motivo correlato ad essa impinge nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto, affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e recentemente rinverdito – in motivazione non massimata sul punto – da Cass. SU n. 7074 del 2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione. L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2.2. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio non potesse essere disposta per verificare e quantificare i danni provocati sul terreno della R., posto che la ricorrente si era limitata ad allegare genericamente l’impossibilità di realizzare il godimento del terreno senza provare o chiedere di provare che tale godimento era stato tentato o perlomeno programmato prima del fatto dannoso; mentre, per quanto riguarda il terreno della D.L., ha ritenuto insufficiente l’allegazione che il danno subito fosse consistito nella distruzione di 600 alberi da ulivo e nella perdita del prodotto, non avendo provato la ricorrente che tali alberi fossero in buona salute, produttivi di frutti e che tali frutti fossero regolarmente raccolti, omettendo oltretutto ogni riferimento temporale in ordine alla verificazione dell’evento dannoso, con la conseguenza che anche all’esito dell’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio nessuna certezza avrebbe potuto acquisirsi in merito alla effettiva imputabilità del danno e alla riconducibilità in parte alla sfera giuridica dell’ente convenuto.

2.3. Nell’illustrazione del motivo non vi è alcuna argomentazione idonea a contrastare le specifiche enunciazioni della sentenza con cui è stata negata la consulenza d’ufficio per la prova del danno. Il motivo non reca critica specifica: a) allo specifico assunto relativo al terreno già della R., cioè che riguardo ad esso ci si fosse limitati “ad allegare genericamente l’impossibilità di realizzare alcun godimento del terreno, senza provare o chiedere di provare che tale godimento fosse stato tentato o, perlomeno, programmato prima del fatto dannoso”; b) all’altrettanto specifico assunto – enunciato dopo che la Corte di merito ha detto che sul terreno D.L. era stata accertata la presenza di 600 ulivi, per difetto di contestazione – che “pur in presenza di almeno due possibili cause generatrici del preteso danno (bitumazione della strada provinciale e opere di asfalto della strada comunale), la ricorrente ha omesso ogni riferimento temporale, sia in ordine alla realizzazione dei dedotti fatti illeciti, sia in merito alla verificazione dell’evento dannoso, con la conseguenza che, anche in esito all’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, nessuna certezza avrebbe potuto acquisirsi in merito alla effettiva imputabilità del danno ed alla riconducibilità, in tutto o in parte, alla sfera giuridica dell’ente convenuto”.

2.4. Parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere una critica specifica su dette affermazioni ed essa avrebbe postulato una precisa individuazione del dove e come le affermazioni della Corte di merito circa il difetto di prova delle situazioni giustificanti l’eventuale disposizione della consulenza trovassero smentita nelle risultanze del giudizio di merito.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

3.1. Il terzo motivo è privo di fondamento, atteso che la compensazione delle spese trova un’evidente giustificazione nella soccombenza reciproca, avendo la sentenza rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge in favore della resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA