Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28007 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.C.C.B., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPE’ PAOLO, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’avvocato CAPE’, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C.C., erede di A.B., assolse l’imposta principale di successione il 23 settembre 1999, e – in relazione ai beni dichiarati con denuncia integrativa del 4 ottobre 1999 – il 25 febbraio 2002. In data 12 ottobre 2004 ricevette avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta in relazione a cespiti non dichiarati, dei quali l’Ufficio aveva accertato la vendita da parte della defunta nei sei mesi anteriori al decesso.

Impugnò l’avviso sostenendo che era tardivo, rispetto al termine stabilito D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2. Le commissioni di merito hanno accolto la tesi. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, l’Agenzia ripropone la tesi, respinta dalla CTR, secondo la quale il termine di due anni dal pagamento dell’imposta principale sarebbe stato prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 non essendosi la contribuente avvalsa della facoltà di definire “i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione … con l’aumento del 25 per cento”, come consentito da quella disposizione. La CTR ha osservato in proposito che “nel caso di specie, ove la contribuente avesse voluto aderire a tale opzione, non si comprende a quali valori avrebbe dovuto riferirsi per applicare tale aliquota, atteso che trattasi non di dichiarazione infedele ma … di dichiarazione incompleta”. Col ricorso si sostiene che la decisione contrasta con “la natura e le finalità delle disposizioni in tema di definizione agevolata, e segnatamente della norma in tema di definizione dei valori ai fini delle imposte indirette, dettata dall’art. 11 cit.”.

Il motivo è infondato.

La disposizione in argomento consentiva di definire “con l’aumento del 25%” “i valori dichiarati”. Nella specie, i beni in questione erano stati oggetto non di dichiarazione infedele, ma di dichiarazione omessa: avrebbero potuto denunciarsi tardivamente, senza sanzioni ed interessi, in base alla L. n. 289 del 2000, art. 11, comma 4; ma non avrebbe potuto dichiararsene un valore maggiore di quello che non era mai stato dichiarato.

Non era dunque applicabile la proroga biennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta stabilita dall’art. 11, comma 1, ultima parte per i casi in cui non ci si fosse avvalsi della facoltà di aumentare l’imponibile dichiarato, perchè quella facoltà non sussisteva.

Va dunque respinto il ricorso, compensandosi le spese del giudizio per la novità della questione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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