Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28007 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. I, 09/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25429/2018 proposto da:

M.S., alias M.S., elettivamente domiciliato in Roma

Via Fonteiana 142, presso lo studio dell’avvocato Valerini Fabio,

che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Roma del 16 agosto 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a M.S., proveniente dalla (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia basato la propria pronuncia su informazioni riferite non già alla Guinea Bissau, paese di origine del richiedente, quanto, piuttosto, alla Guinea. Rileva, in proposito, che la sentenza del Tribunale presenterebbe una motivazione inesistente o apparente e che, in alternativa, la sentenza risulterebbe viziata per omesso esame di un fatto decisivo.

Col secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del potere-dovere ufficioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, alla dir. 2004/83/CE e all’art. 101 c.p.c., comma 2. Avendo specifico riguardo al denegato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il ricorrente lamenta che sia mancato l’esame dei presupposti del diritto invocato.

Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, artt. 5, 6, 7, 14, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. b), D.Lgs. cit., oltre che dell’art. 4 dir. 2004/83/CE, in relazione all’art. 2697 c.c.. La censura investe il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che al ricorrente spettasse la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b), cit.. Viene lamentato che il giudice di prima istanza abbia omesso di considerare le risultanze documentali acquisite al giudizio che riguardavano il sistema giudiziario penale e le condizioni di detenzione inumane e degradanti della Guinea Bissau.

Con il quarto motivo viene censurata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, artt. 5, 6, 7, 14, la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 cit., lett. c), oltre che dell’art. 4 dir. 2004/83/CE, in relazione all’art. 2697 c.c.. Deduce l’istante che il Tribunale di Roma, nell’escludere che in Guinea Bissau fosse presente una situazione di violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato, aveva mancato di fare corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il quinto mezzo oppone la motivazione apparente o inesistente. Il motivo è anzitutto riferito al giudizio di non credibilità del ricorrente, ma si articola, poi, in deduzioni che si misurano, in senso critico, con l’accertamento, operato dal Tribunale, circa l’insussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale di Roma, nel prendere in esame la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ha escluso che essa potesse essere accolta, in relazione alla situazione politica presente in Guinea. E’ stato tuttavia lo stesso giudice di primo grado a dare atto, nel provvedimento impugnato, che il ricorrente è originario della Guinea Bissau avendo vissuto, in particolare, a Farim, città ubicata in quest’ultimo paese (cfr. pag. 1 del ricorso). Il decreto, con riguardo a tale profilo, risulta pertanto affetto da un radicale vizio motivazionale, rientrante tra quelli ancora suscettibili di essere fatti valere avanti al giudice di legittimità a seguito della modifica dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012: come è noto, infatti, con tale intervento normativo è venuto a cadere ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è oramai denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; ebbene, tra tali anomalie è ricompresa quella consistente nell’obiettiva incomprensibilità della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nella fattispecie non può non reputarsi incomprensibile il percorso argomentativo che esclude la richiamata forma di protezione, per il richiedente proveniente da un determinato paese, basandosi su notizie che sono riferite ad altro contesto nazionale.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del quarto.

Il terzo motivo deve esaminarsi unitamente al quinto.

La censura svolta con riguardo al giudizio di non credibilità del richiedente, per l’appunto articolata nell’ultimo mezzo, non è fondata. L’istante reputa apparente la motivazione spesa sul punto dal Tribunale, ma tale deduzione non merita condivisione: il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che il timore espresso dal ricorrente, il quale aveva riferito di essere stato arrestato ingiustamente dalla polizia e fatto oggetto di minacce, mal si conciliava col fatto che la sua famiglia continuava a vivere indisturbata della città di origine; lo stesso Tribunale ha aggiunto che non era dato comprendere quale precisa natura avessero le intimidazioni di cui sarebbe stato vittima lo stesso istante. Si è in presenza, come è evidente, di un apparato argomentativo che non presenta alcuna delle carenze motivazionali che oggi possono farsi valere in sede di legittimità.

Ciò detto, l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 19 giugno 2020, n. 11936 rileva che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria non devono essere configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione): il che, nel caso in esame è mancato, dal momento che la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta non credibile; ne discende che i pericoli correlati alla sottoposizione a un giudizio penale e alla restrinzione in carcere risultano essere del tutto privi di concretezza.

Vanno pertanto respinti sia il quinto motivo, per la parte che investe il giudizio di credibilità, che il terzo. Il quinto, per la parte restante, che concerne la protezione umanitaria, resta invece assorbito.

3. – Il decreto è dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione; al giudice del rinvio è pure demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo, rigetta il terzo e, nei sensi di cui in motivazione, il quinto, che per il resto dichiara assorbito, unitamente al secondo e al quarto; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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