Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28006 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. III, 31/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 31/10/2018), n.28006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12141/2014 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO POLITA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 592/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2018 dal Cosnigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. R.C. ha fissato dal (OMISSIS) la propria residenza in un immobile ove il fratello, incapace naturale, risultava quale nudo proprietario. L’usufrutto era stato ceduto dal padre al demanio in pagamento di debiti tributari rimasti insoluti e, pertanto, l’Agenzia del Demanio ha agito nei suoi confronti per chiedergli l’indennizzo di occupazione sino al periodo in cui l’usufrutto è stato riacquistato dalla madre. Il sig. R. si è opposto alla ingiunzione di pagamento instaurando un giudizio di primo e secondo grado che si sono conclusi con il rigetto dei motivi opposizione.

2. Avverso la sentenza n. 5927/ 2013, depositata il 20 marzo 2014 dalla Corte d’appello di Ancona, R.C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 6 maggio 2014, deducendo due motivi di ricorso. Nessuno compariva per la parte intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

3 Il ricorso è stato notificato all’Agenzia del Demanio presso l’Avvocatura dello Stato di Ancona, anzichè presso l’Avvocatura dello Stato di Roma e che, pertanto, occorre che la parte ricorrente ottemperi a tale incombente ex art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

1. Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia del Demanio presso l’Avvocatura dello Stato di Roma, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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